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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06233/2026 del 16/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Pubblico Ministero impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato la custodia cautelare in carcere per il reato di associazione terroristica (art. 270-bis c.p.). Il motivo del ricorso è la denuncia di carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del Tribunale, che avrebbe svalutato le intercettazioni ambientali in cui l'indagato raccontava con precisione contatti operativi con l'organizzazione terroristica e avrebbe attribuito decisiva credibilità alla smentita resa dall'indagato in sede di interrogatorio senza spiegare razionalmente tale scelta, nonostante il Tribunale avesse riconosciuto la problematicità della personalità dell'indagato e altri elementi (alias, condotte criminali pregresse).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero ritenendolo fondato: ha rilevato contraddizioni e carenze motivazionali nell'ordinanza del Tribunale del riesame (in particolare nella valutazione, non adeguatamente spiegata, della credibilità della smentita resa dall'indagato rispetto alle precedenti intercettazioni) e l'illogicità del giudizio di gravità indiziaria sul complesso degli elementi. Per questi motivi l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al tribunale di Torino per nuovo giudizio, affinché siano colmati i vuoti motivazionali.

Norme richiamate

  • art. 270-bis c.p.

    Norma che disciplina l'associazione terroristica: è il reato contestato all'indagato e costituisce il centro della valutazione degli indizi. La Corte richiama che la gravità degli indizi deve essere valutata per l'applicazione della misura cautelare.

  • art. 273, comma 1-bis, c.p.p.

    art. 273, comma 1-bis, c.p.p.

    Richiamato per spiegare il corretto criterio valutativo degli indizi nelle misure cautelari: il richiamo ai commi 3 e 4 dell'art. 192 c.p.p. esclude l'applicazione del comma 2 di quell'articolo, per cui per la custodia cautelare non è richiesta la precisione e concordanza degli indizi come nel giudizio di merito.

  • art. 192, commi 2, 3 e 4, c.p.p.

    art. 192, commi 2, 3 e 4, c.p.p.

    Il comma 2 attiene ai criteri del giudizio di merito (precisione e concordanza degli indizi); i commi 3 e 4 sono richiamati per i profili valutativi nelle misure cautelari, sicché per l'adozione della misura è sufficiente la gravità degli indizi senza l'ulteriore requisito di precisione e concordanza richiesto per la condanna.

  • art. 309, comma 7, c.p.p.

    art. 309, comma 7, c.p.p.

    Norma richiamata in dispositivo per indicare il giudice a cui rinviare la decisione dopo l'annullamento; qui la Corte dispone il rinvio al tribunale di Torino competente ai sensi di tale disposizione.

Massime di principio

  • Per l'applicazione delle misure cautelari personali la valutazione degli indizi richiede la gravità degli stessi, ma non la stessa precisione e concordanza richiesta per il giudizio di colpevolezza in sede di merito.
  • Quando vi sono dichiarazioni contraddittorie (es. intercettazioni ambientali vs smentite in interrogatorio), il giudice che revoca o conferma una misura cautelare deve motivare in modo coerente e spiegare perché privilegia una fonte rispetto all'altra; la mera affermazione di incertezza non è sufficiente.
  • La presenza di elementi quali alias, precedenti per reati comuni o condotte ripetute non può essere automaticamente esclusa dalla valutazione di partecipazione associativa: il giudice deve esplicitare come tali elementi influiscono sul quadro di gravità indiziaria.
  • In materia di terrorismo, la valutazione probatoria richiede particolare attenzione e motivazione chiara, data la gravità della misura e del fatto; vizi logici o lacune motivazionali espongono il provvedimento a annullamento in Cassazione.
  • La Corte di Cassazione non sostituisce il giudizio di merito, ma verifica la congruità e la logicità della motivazione; in presenza di vuoti motivazionali ordina il rinvio per nuovo esame, prescrivendo al giudice di colmare le lacune.
  • Per le difese: evidenziare incongruenze nella valutazione delle prove può essere efficace per ottenere la revoca della misura cautelare; per l'accusa: è fondamentale spiegare razionalmente il peso attribuito alle diverse fonti probatorie.

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