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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11109/2025 del 28/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (consorzio)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di pagamento emesso per il mancato versamento di contributi consortili relativi all'anno 2015. La società proprietaria degli immobili aveva impugnato l'atto sostenendo, da un lato, che la Commissione tributaria regionale avesse errato nell'applicare l'art. 36 della L.R. Lazio n. 53/1998, perché per gli immobili urbani allacciati alla pubblica fognatura l'esenzione dal contributo consortile non richiederebbe le specifiche convenzioni richiamate dalla sentenza impugnata; dall'altro lato, deduceva l'omesso esame di documenti che, a suo dire, avrebbero provato sia l'esistenza di una convenzione di gestione con l'ATO2 sia la mancanza di un beneficio diretto degli immobili dalle opere consortili, poiché situati in zone estranee all'attività del consorzio. La ricorrente ha inoltre lamentato che la CTR avrebbe ignorato un asserito giudicato esterno formatosi su altre sentenze di merito relative alla medesima materia.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile la doglianza relativa al giudicato esterno per difetto di specificità, poiché le sentenze asseritamente passate in giudicato non sono state trascritte né adeguatamente indicate quanto a produzione processuale. Respinge poi il primo motivo, affermando che, quando l'esenzione dal contributo di bonifica è invocata ai sensi dell'art. 36 L.R. Lazio n. 53/1998, essa presuppone la stipula di una convenzione tra Consorzio e Autorità d'Ambito/gestore del servizio idrico integrato; in assenza di tale convenzione, il contributo resta dovuto al Consorzio. Respinge/inammissibile anche il secondo motivo, sia perché la decisione di merito era assistita da doppia conforme, sia perché il ricorso non ha assolto all'onere di specificare contenuto e collocazione processuale dei documenti richiamati. Il ricorso è quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6

    Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e specifico: in tema di giudicato esterno e di documenti rilevanti, occorre trascrivere gli atti richiamati e indicare in quale fase e in quale fascicolo siano stati prodotti.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Il primo motivo viene scrutinato come dedotta violazione di legge sull'interpretazione dell'art. 36 L.R. Lazio n. 53/1998.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    La censura sul mancato esame di fatti/documenti è dichiarata inammissibile, anche per la presenza di doppia conforme.

  • art. 348-ter c.p.c., comma 5

    In presenza di doppia conforme, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica i profili di divergenza tra le due decisioni di merito.

  • art. 860 c.c.

    Richiamato quale base del presupposto impositivo dei contributi di bonifica, correlato al vantaggio diretto e immediato per l'immobile.

  • art. 10 r.d. n. 215 del 1933

    Richiamato quale norma fondante l'obbligo di contribuzione per i consorziati in presenza del beneficio dell'immobile.

  • art. 36 L.R. Lazio n. 53 del 1998

    L'esenzione dal contributo consortile per immobili urbani allacciati alla fognatura pubblica opera solo se esistono apposite convenzioni tra Consorzio e Autorità d'Ambito/gestore; il mero pagamento della tariffa fognaria non basta.

  • art. 155, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006

    La norma è letta nel senso di evitare duplicazioni di prelievo per il medesimo servizio, esonerando gli utenti dal pagamento di altre tariffe dovute ad altri enti per lo stesso titolo.

  • art. 2 Cost.

    L'interpretazione dell'art. 36 L.R. Lazio n. 53/1998 è ritenuta non contrastante con i principi costituzionali evocati.

  • art. 3 Cost.

    Non vi è violazione del principio di uguaglianza, perché la disciplina non determina disparità irragionevoli tra proprietari nel medesimo comprensorio.

  • art. 53 Cost.

    La soluzione accolta non lede il principio di capacità contributiva, poiché evita solo duplicazioni di pagamento per il medesimo servizio.

  • art. 97 Cost.

    La regolazione della legittimazione alla riscossione tra Consorzio ed ente gestore non è ritenuta in contrasto con i principi di buon andamento e imparzialità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • In tema di giudicato esterno, il ricorrente per cassazione deve riprodurre nel ricorso il contenuto essenziale della sentenza invocata e indicare quando e dove essa sia stata prodotta; in difetto, la censura è inammissibile per violazione del principio di specificità.
  • In presenza di piano di classifica approvato e inclusione dell'immobile nel perimetro consortile, il presupposto del contributo di bonifica è normalmente presunto; il contribuente può superare la presunzione solo provando l'inadempimento del consorzio agli obblighi del piano o, nei casi previsti da norme speciali, la ricorrenza della condizione esentativa.
  • L'esenzione dal contributo consortile per immobili urbani che scaricano in pubblica fognatura non deriva automaticamente dal pagamento della tariffa idrica, ma richiede la stipula della convenzione prevista dalla disciplina speciale; tale convenzione individua il soggetto legittimato a riscuotere il corrispettivo del servizio.
  • Non sussiste una duplicazione illegittima di prelievo quando la disciplina sposta il soggetto creditore del corrispettivo del servizio di smaltimento reflui dall'ente consortile al gestore del servizio idrico, mantenendo fermo l'obbligo di pagamento di un solo corrispettivo per il medesimo servizio.
  • Nel ricorso per cassazione, la denuncia di omesso esame di documenti richiede specifica indicazione del contenuto dei documenti e della loro collocazione nei fascicoli processuali; la mera allegazione della loro esistenza non consente il controllo di legittimità.
  • La censura di omesso esame del fatto storico è inammissibile in caso di doppia conforme, se il ricorrente non evidenzia la divergenza tra le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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