Cassazione Penale, Ordinanza n. 32659/2025 del 03/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando colpa nell'evidente inammissibilità dell'impugnazione, anche al versamento di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza con cui il giudice dell'udienza preliminare di Milano gli aveva applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, riconoscendo la continuazione con altro reato già giudicato. Nel ricorso è stata prospettata la violazione di legge penale, in particolare per la mancata applicazione delle pene sostitutive. La Corte ha però rilevato che, contro la sentenza di patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; la censura dedotta non rientrava tra essi, poiché non denunciava l'illegalità della pena applicata su richiesta, ma investiva la mancata applicazione di pene sostitutive.
Norme richiamate
Regola la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, rispetto alla quale opera la limitazione dei motivi di ricorso per cassazione richiamata dalla Corte.
solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza
Delimita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento.
Prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per il principio secondo cui, in caso di inammissibilità determinata da colpa, è dovuta la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01
Richiamata a sostegno della valutazione di colpa per l'evidente inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta le censure proponibili in cassazione sono soltanto quelle espressamente previste dalla legge; ogni motivo diverso è inammissibile.
- La deduzione della mancata applicazione di pene sostitutive non integra, di per sé, un motivo ammissibile di ricorso avverso il patteggiamento se non si traduce in una denuncia di illegalità della pena.
- Quando il ricorso è manifestamente inammissibile, il giudice di legittimità deve pronunciare l'inammissibilità e applicare le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la sanzione alla Cassa delle ammende in presenza di colpa.
- La limitazione dei motivi di impugnazione contro il patteggiamento è tassativa e non può essere ampliata in via interpretativa oltre i casi di difetto di volontà, difetto di correlazione, erronea qualificazione giuridica e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
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