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Sentenza

Sentenza del 30/06/2021 n. 18378 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia impugnava la decisione della CTR che aveva respinto il suo appello avverso la pronuncia della CTP che aveva annullato la cartella di pagamento emessa per il recupero di un credito d'imposta utilizzato in compensazione ma non indicato nella dichiarazione. L'Amministrazione deduceva violazione della L. n. 449/1997, art. 11, e della L. n. 317/1991, art. 11, che prevedono l'obbligo di indicare il credito d'imposta nella dichiarazione del periodo di concessione o in quella successiva a pena di decadenza, sostenendo che la CTR aveva erroneamente escluso la decadenza e consentito l'utilizzo del credito non dichiarato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la CTR abbia fatto un'errata applicazione del principio secondo cui le parti della dichiarazione aventi natura negoziale (come il riconoscimento di un credito d'imposta) non sono soggette al generale principio di emendabilità della dichiarazione e che il mancato rispetto della prescrizione di indicazione nella dichiarazione comporta la decadenza. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla CTR - sezione staccata di Brescia - in diversa composizione, cui è demandato anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 11

    Prevedeva l'attribuzione di credito d'imposta per incentivi al commercio e, per quanto applicabile ratione temporis, rinviava, con riferimento ai termini di indicazione del credito, alla disciplina della L. n. 317/1991; la mancata indicazione nella dichiarazione nei termini previsti può comportare decadenza all'utilizzo del credito.

  • L. 5 ottobre 1991, n. 317, art. 11

    Stabilisce che il credito d'imposta (artt. 6, 7, 8 della legge) deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è concesso o in quella successiva; obbligo rilevante ai fini della possibilità di utilizzare il credito in compensazione.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis

    Norma che autorizza il controllo automatizzato e ha costituito la base procedurale del controllo che ha determinato l'emissione della cartella di pagamento per il recupero del credito d'imposta utilizzato.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Fondamento del gravame in Cassazione invocato dall'Amministrazione per violazione di norme di diritto sostanziale nella decisione impugnata.

  • art. 1427 c.c.

    Richiamato in riferimento al principio secondo cui l'errore essenziale e oggettivamente riconoscibile può giustificare la riforma di atti negoziali; la Corte lo usa per distinguere gli aspetti della dichiarazione che, se negoziali, non sono liberamente emendabili salvo prova di tale errore.

  • Giurisprudenza: Cass. SS.UU. 30 giugno 2016, n. 13378

    Principio giurisprudenziale richiamato dalla Corte: la generale emendabilità della dichiarazione vale per le dichiarazioni di scienza; per le parti negoziali (es. riconoscimento di agevolazioni/crediti) vale il regime più restrittivo e le decadenze della legge non possono essere eluse con semplici emendamenti.

Massime di principio

  • Se una norma tributaria prescrive che un credito d'imposta debba essere indicato "a pena di decadenza" nella dichiarazione del periodo di concessione o in quella successiva, la mancata indicazione comporta la perdita del diritto all'utilizzo del credito.
  • Occorre distinguere tra parti della dichiarazione di mera conoscenza (emendabili) e parti di natura negoziale (non emendabili): i riconoscimenti di diritti tributari (es. crediti d'imposta) hanno natura negoziale e non sono sanabili con il semplice principio di emendabilità, salvo il limite della prova di un errore essenziale e oggettivamente riconoscibile.
  • Il contribuente che invoca la possibilità di rettificare una dichiarazione contenente omissioni relative a benefici/crediti grava sulla prova dell'errore essenziale e riconoscibile (art. 1427 c.c. e giurisprudenza), soglia probatoria elevata.
  • L'Amministrazione può legittimamente recuperare crediti d'imposta compensati ma non correttamente dichiarati, anche mediante cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato se la normativa di riferimento richiede espressamente l'indicazione del credito in dichiarazione.
  • In contenziosi analoghi, il giudice deve verificare la natura negoziale della dichiarazione e l'eventuale sussistenza di errori essenziali prima di ammettere rettifiche o ritenere valido l'utilizzo del beneficio.

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