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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31237/2025 del 17/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Currao impugna l'ordinanza del 20/03/2025 che, in riesame, ha confermato l'ordinanza del G.i.p. del 07/02/2025 applicativa della custodia cautelare in carcere per il delitto di estorsione aggravata, anche ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p.. Lamenta: difetto di gravi indizi di colpevolezza (assenza di condotte violente/minacciose a suo carico; la questione sarebbe un contenzioso civilistico sulla restituzione di una caparra; il ruolo di Currao sarebbe marginale), errata qualificazione giuridica (sarebbe al più esercizio arbitrario delle proprie ragioni, art. 393 c.p.), erronea applicazione dell'aggravante di tipo mafioso (art. 416-bis.1 c.p.) perché basata su intercettazione non riferibile soggettivamente a lui, e mancanza di esigenze cautelari e di attualità del pericolo (fatti del 2021/2022, somma già restituita), nonché sproporzione della misura carceraria.

La decisione

Il tribunale ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ricostruito i fatti ritenendo che la richiesta di recupero della caparra sia stata accompagnata da un intervento di terzi (appartenenti a clan) che hanno perseguito finalità proprie e del clan (rafforzare l'egemonia territoriale, richiesta di somme anche per detenuti), integrando così l'estorsione aggravata in concorso e rilevando la partecipazione e consapevolezza di Currao. Il Tribunale ha applicato i principi delle Sezioni Unite (Filardo) per distinguere esercizio arbitrario delle proprie ragioni da estorsione, sottolineando che la presenza di terzi che perseguono un interesse proprio (anche non patrimoniale, p.es. rafforzare il clan) fa convergere la fattispecie nell'estorsione. Quanto alle esigenze cautelari, è stata ritenuta sussistente l'attualità del pericolo e l'adeguatezza della custodia in carcere, alla luce dei collegamenti dell'imputato con ambienti mafiosi, della sua personalità, della reiterazione di condotte e dei precedenti, nonché della violazione delle misure restrittive precedenti. Segue rigetto del ricorso e condanna alle spese; trasmissione di copia del provvedimento a chi di dovere.

Norme richiamate

  • art. 610, comma 5 c.p.p.

    Consente la trattazione in camera di consiglio senza la presenza delle parti se non è pervenuta richiesta di trattazione orale nei termini; il tribunale ha proceduto in tal modo a seguito di un errore del difensore.

  • art. 611, comma 1-bis c.p.p.

    Disciplina la possibile trattazione in camera di consiglio senza presenza delle parti nelle condizioni normativamente previste; richiamato per giustificare la modalità decisionale.

  • art. 275, comma 3 c.p.p.

    Riflette sulla presunzione di pericolosità e sull'adeguatezza della custodia cautelare per reati con connotazione mafiosa; il Tribunale ha ritenuto non superata la presunzione e motivato l'inidoneità di misure meno afflittive.

  • art. 629 c.p. (estorsione)

    Norma sussidiaria per qualificare la condotta: il Tribunale l'ha applicata ritenendo che gli autori mirassero al conseguimento di un profitto con piena consapevolezza della sua ingiustizia, anche in concorso e in modalità aggravata.

  • art. 393 c.p. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni)

    Richiamata dalla difesa come possibile fattispecie alternativa; la Corte, in applicazione della giurisprudenza di legittimità, distingue questa fattispecie dall'estorsione in base all'elemento soggettivo (convizione ragionevole di esercitare un proprio diritto).

  • art. 416-bis.1 c.p. (aggravante per modalità mafiose)

    L'aggravante è stata ritenuta configurabile perché interventi e richieste di somme hanno avuto finalità riconducibili all'agevolazione e al rafforzamento dell'attività del clan (egemonia territoriale, somme per detenuti); la Corte precisa che la circostanza mafiosa può concorrere a qualificare la fattispecie come estorsione quando è presente un interesse proprio dei terzi o una finalità del clan.

  • Sezioni Unite, n. 29541 del 16/07/2020 (Filardo)

    Giurisprudenza guida richiamata per i criteri di distinzione tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni: fondamentale è l'elemento psicologico e la verificazione se la pretesa fosse in astratto ragionevolmente tutelabile o l'agente fosse consapevole dell'ingiustizia della pretesa; inoltre chiarisce il ruolo dei terzi intervenuti e l'effetto della finalità mafiosa.

Massime di principio

  • La distinzione tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.) ed estorsione (art. 629 c.p.) si basa principalmente sull'elemento soggettivo: se l'agente ritiene ragionevolmente di esercitare un diritto si tende verso l'art. 393; se agisce consapevole dell'ingiustizia della pretesa, si configura l'estorsione.
  • Quando soggetti terzi (non titolari della pretesa) intervengono nella pressione con finalità proprie o del clan (anche non patrimoniali, p.es. rafforzamento dell'egemonia territoriale, somme per detenuti), la loro azione sposta la qualificazione verso l'estorsione in concorso e può integrare l'aggravante mafiosa.
  • La circostanza aggravante di tipo mafioso (art. 416-bis.1) non è automaticamente incompatibile con l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni; tuttavia, la presenza di una finalità ulteriore riconducibile al clan favorisce la qualificazione in termini di estorsione.
  • La partecipazione al fatto di più soggetti va valutata in concreto: se i terzi perseguono anche soltanto un interesse proprio, tutti possono rispondere di estorsione in concorso; se agiscono esclusivamente per conto del creditore e la pretesa è in astratto giudizialmente tutelabile, può configurarsi l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
  • Per le esigenze cautelari in reati con connotazione mafiosa la persistenza dei collegamenti con la criminalità organizzata, la reiterazione delinquenziale, precedenti e la violazione di misure restrittive possono giustificare la custodia in carcere anche se i fatti risalgono nel tempo; la mera distanza temporale non esclude l'attualità del pericolo quando permangono elementi di pericolosità.

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