Cassazione Civile, Ordinanza n. 19784/2024 del 17/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
I proprietari di un fondo sito nel territorio comunale agirono per ottenere l’accertamento dell’acquisto della proprietà, da parte del Comune, di una porzione del loro terreno per asserita occupazione usurpativa, con condanna al risarcimento del danno. Dedussero che l’area era stata occupata e trasformata senza titolo, con destinazione a strada pubblica e con realizzazione di opere di urbanizzazione e servizi pubblici. Il Comune si difese eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo la presunzione di demanialità e la dicatio ad patriam, cioè l’assoggettamento della strada a uso pubblico per lungo tempo. Il Tribunale accolse la domanda. La Corte d’appello confermò, ritenendo non provata la dicatio ad patriam, e valorizzando invece elementi indicativi dell’occupazione illecita e della trasformazione irreversibile del fondo. In cassazione il Comune dedusse: 1) violazione di norme processuali e sostanziali e omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la Corte territoriale avesse escluso la dicatio ad patriam nonostante plurimi indici fattuali di uso pubblico e avesse attribuito rilievo a una nota comunale non vincolante; 2) violazione di norme processuali e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la trasformazione irreversibile fosse stata ricondotta a opere preesistenti e che la Corte avesse aderito acriticamente alla consulenza tecnica senza considerare i rilievi difensivi sul metodo estimativo e sugli elementi di valutazione del fondo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, confermando che la dicatio ad patriam richiede la volontaria destinazione del bene all’uso pubblico da parte del proprietario con carattere di continuità e non di mera tolleranza, e che l’accertamento della mancata prova di tale destinazione è un giudizio di fatto sindacabile solo nei limiti del vizio motivazionale oggi ristretto. Ha inoltre escluso che la presunzione di demanialità potesse operare sulla sola base dell’inclusione toponomastica o della mera comunicazione con la strada pubblica, osservando che nella specie era rimasta indimostrata la funzione viaria integrativa. Ha dichiarato infondato, nella parte sostanziale, anche il secondo motivo, affermando che, nella disciplina dell’occupazione sine titulo dopo il superamento dell’espropriazione indiretta, la diversa collocazione temporale delle opere non incide sul fatto costitutivo della domanda risarcitoria, centrato sull’occupazione illegittima del fondo; ha invece dichiarato inammissibile per difetto di specificità la censura sulla consulenza tecnica, perché il ricorso non trascriveva i passaggi salienti della relazione e non consentiva il controllo delle doglianze. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno delle doglianze processuali; la Corte non ne fa applicazione autonoma, limitandosi a valutare i motivi nei limiti del sindacato di legittimità.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente; la Corte ribadisce il limite del giudizio di cassazione al controllo di legalità e di logicità della motivazione, non al riesame del merito.
art. 115 c.p.c.
Invocato dal ricorrente per censurare la valutazione probatoria; la Corte respinge la doglianza perché mira a una nuova valutazione dei fatti.
art. 116 c.p.c.
Invocato dal ricorrente per contestare l’apprezzamento delle prove; la Corte non ravvisa violazione, trattandosi di valutazione di merito.
art. 112 c.p.c.
Invocato nel secondo motivo come parametro del vizio di ultrapetizione; la Corte esclude che vi sia stata modifica del fatto costitutivo della domanda.
art. 183 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo; non emerge una specifica applicazione, essendo la censura ricondotta alla pretesa omessa considerazione delle allegazioni e prove.
art. 184 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo; la Corte non ne trae conseguenze specifiche, ritenendo infondata la critica al giudizio di fatto.
art. 194 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo in relazione alla consulenza tecnica; la Corte dichiara la censura inammissibile per difetto di specificità.
art. 196 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo; la Corte ribadisce l’onere di specifica critica alla consulenza tecnica d’ufficio.
art. 822 c.c.
Richiamato dal ricorrente sul tema della demanialità; la Corte afferma che la sola ubicazione o toponomastica non bastano a fondare l’operatività della presunzione invocata.
art. 2697 c.c.
Richiamato dal ricorrente; la Corte conferma che l’onere di provare la dicatio ad patriam e la destinazione pubblica dell’area non era stato assolto.
art. 2733 c.c.
Richiamato nel primo motivo; non emerge una specifica applicazione autonoma nel decidere la controversia.
art. 22, terzo comma, L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F
Richiamato per la presunzione di demanialità delle strade comunali; la Corte precisa che essa è relativa e richiede, per le aree non immediatamente funzionali alla viabilità, un atto o fatto di trasferimento del dominio o una destinazione pubblica dimostrata.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
La Corte richiama il testo riformulato dalla l. n. 134/2012 per ribadire che in cassazione è oggi deducibile solo l’omesso esame di un fatto decisivo, non una rivalutazione del merito.
art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU
Richiamato come parametro convenzionale che ha condotto al superamento dell’espropriazione indiretta e alla qualificazione dell’occupazione sine titulo come illecito permanente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002
Richiamato nel dispositivo solo per il profilo del contributo unificato; dal testo fornito non emerge ulteriore specificazione.
Massime di principio
- La dicatio ad patriam, quale modo di costituzione di una servitù di uso pubblico, richiede la volontaria destinazione del bene all’uso della collettività con carattere di continuità e non di mera tolleranza; l’uso da parte di soggetti determinati o indici materiali isolati non bastano se non dimostrano la messa del bene a disposizione dei consociati uti cives.
- La presunzione di demanialità delle strade comunali ha carattere relativo e non opera automaticamente per ogni area vicina o comunicante con la strada pubblica: è necessaria la prova della funzione viaria integrativa o, negli altri casi, di un atto o fatto idoneo a trasferire il dominio alla pubblica amministrazione.
- L’accertamento della dicatio ad patriam e della destinazione pubblica del bene è un giudizio di fatto rimesso al giudice di merito; in cassazione non è censurabile con una mera richiesta di nuova valutazione delle prove, ma solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale e dell’omesso esame di un fatto decisivo.
- Nell’occupazione sine titulo di un fondo per realizzare un’opera pubblica, dopo il superamento dell’espropriazione indiretta, la trasformazione irreversibile del suolo non comporta l’acquisto della proprietà da parte della P.A.; il privato può chiedere la restituzione oppure abdicare al diritto dominicale e domandare il risarcimento per equivalente.
- La diversa collocazione temporale delle opere o degli interventi materiali non integra, di per sé, una modifica del fatto costitutivo della domanda risarcitoria quando la pretesa è fondata sull’occupazione illegittima del fondo e sulla sua irreversibile destinazione all’opera pubblica.
- Chi contesta in cassazione le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio deve specificare in modo puntuale le critiche, trascrivendo i passaggi rilevanti della relazione e indicando gli elementi di fatto asseritamente trascurati; doglianze generiche o meramente riproduttive sono inammissibili.
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