Sentenza n. 5350/2026 - Roma, Sezione 1B
Atto di trasposizione in sede giurisdizionale e costituzione in giudizio avanti al TAR Lazio - Roma, del ricorso straordinario per l'annullamento - della Determinazione n. 1356 Prot. Uscita n. 26987 del 28.11.2022 della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell'Igiene e Sanità dell'Assistenza Sociale, ivi compresi gli allegati A e B, con cui sono stati determinati gli importi asseritamente dovuti dalla Impresa ricorrente; - del Decreto del 6.10.2022 del Ministero della Salute; - del Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 6.7.2022; - dell'Accordo del 7.11.2019 Rep. Atti n. 181/CSR sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e ulteriori atti precisati nel ricorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti statali e regionale di determinazione degli importi dovuti nell’ambito del meccanismo del payback sanitario, inclusa la determinazione regionale di ripiano
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva proposto ricorso, per trasposizione in sede giurisdizionale di ricorso straordinario, chiedendo l’annullamento della determinazione regionale che quantificava gli importi asseritamente dovuti e degli atti statali presupposti, relativi al meccanismo del payback. Erano stati dedotti asseriti profili di illegittimità degli atti impugnati, senza che la sentenza ne esaminasse il merito. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione della controversia, avendo versato la quota ridotta pari al 25% degli importi indicati nei provvedimenti di ripiano, ai sensi dell’art. 7 d.l. 95/2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha distinto tale esito dalla cessazione della materia del contendere prevista dall’art. 7 d.l. 95/2025: quest’ultima presuppone la comunicazione al Tribunale, da parte delle Regioni e delle Province autonome, dei provvedimenti che accertano l’avvenuto versamento della quota ridotta. Poiché nel caso concreto risultava la dichiarazione della ricorrente di avere effettuato il pagamento, ma non la comunicazione dei provvedimenti regionali di accertamento richiesta dalla norma, non poteva essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Il pagamento, tuttavia, rendeva inutile la prosecuzione del giudizio e determinava la sopravvenuta carenza di interesse, poiché la ricorrente non avrebbe ottenuto alcuna utilità ulteriore dalla decisione. Le spese sono state integralmente compensate per le peculiarità delle questioni trattate e dell’andamento della vicenda processuale.
Norme richiamate
art. 7 d.l. 30 giugno 2025, n. 95
Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome Trento e Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese lite
La cessazione della materia del contendere opera soltanto quando le Regioni o le Province autonome comunichino al TAR i provvedimenti di accertamento dell’avvenuto pagamento della quota ridotta; la mera dichiarazione di pagamento della parte determina invece la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Costituisce il fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel giudizio quale disposizione processuale applicabile.
art. 26, comma 1, c.p.a.
Richiamato, unitamente all’art. 92, comma 2, c.p.c., per la compensazione integrale delle spese.
art. 92, comma 2, c.p.c.
Consente la compensazione delle spese in presenza di eccezionali ragioni, ravvisate dal collegio nelle peculiarità delle questioni e dell’andamento processuale.
Massime di principio
- Quando una disposizione speciale collega la cessazione della materia del contendere alla comunicazione giudiziale di specifici provvedimenti amministrativi attestanti l’adempimento della parte, la sola dichiarazione privata dell’avvenuto pagamento non è sufficiente per dichiarare tale cessazione.
- Il pagamento dell’importo dovuto, se elimina ogni utilità concreta conseguibile dalla prosecuzione del giudizio, determina la sopravvenuta carenza di interesse e l’improcedibilità del ricorso, anche quando non ricorrano i presupposti formali per la cessazione della materia del contendere.
- La compensazione integrale delle spese può essere disposta quando le peculiarità della controversia e l’andamento del giudizio costituiscono eccezionali ragioni ai sensi della disciplina processuale richiamata dal giudice.
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