Cassazione Penale, Sentenza n. 24168/2022 del 23/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza di appello che l'aveva condannata per tentato omicidio (delitto commesso il 12/4/2014 ai danni di Anna Solombrino). Il ricorso per cassazione deduceva due motivi principali: (1) vizio nella valutazione della prova e illogicità della ricostruzione dei fatti: si sosteneva che la responsabilità materiale delle coltellate non era provata nei confronti della Calitri, che le vittime l'avrebbero provocata e che i fendenti potevano essere stati inferti da un terzo (tra cui Pierpaolo Esposito), con richiamo a dichiarazioni contradditorie delle parti offese; (2) vizio nella valutazione del trattamento sanzionatorio e nella mancata applicazione della legittima difesa e delle attenuanti (art. 62-bis e art. 133 c.p.), nonché richiesta, in subordine, di derubricazione a lesioni personali aggravate ex art. 582 c.p. e di riduzione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'impugnazione fosse aspecifica e trasponesse in gran parte l'atto di appello senza operare la dovuta correlazione con la motivazione della sentenza impugnata, violando i criteri di specificità richiesti dall'art. 591 c.p.p. e risultando, pertanto, inammissibile. In ogni caso la Corte osserva che le critiche circa l'attribuzione della condotta e la mancata valutazione della legittima difesa erano già puntualmente trattate e confutate nella sentenza di appello (pagg. 5-7), e che questioni non sollevate in appello (es. riconoscimento dell'attenuante della provocazione) non possono essere esaminate in cassazione. Anche le doglianze sul trattamento sanzionatorio sono state ritenute ripetitive e prive di confutazione delle ragioni dei giudici di merito. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; la ricorrente è condannata alle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000 per l'applicazione di detta sanzione.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen. (concorso di persone nel reato)
La norma è richiamata per definire il concorso nella realizzazione del fatto criminoso (aggravamento della responsabilità per azione comune)
art. 56 cod. pen. (tentativo)
Richiamata per qualificare il reato come tentato omicidio: punibilità per il tentativo di reato consumato con atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte
art. 575 cod. pen. (omicidio)
Norma-base per la fattispecie di omicidio cui si riferisce il tentativo contestato
art. 577, secondo comma, cod. pen. (aggravanti)
Rilevata in relazione all'aggravante contestata in primo grado e poi esclusa in appello; la Corte di Cassazione non ha ritenuto di riesaminare le valutazioni di merito
art. 582 cod. pen. (lesioni personali)
Richiamata dalla difesa come possibile derubricazione; la Corte ha ritenuto che tale questione non superasse le valutazioni di merito e non fosse adeguatamente dedotta in cassazione
art. 62-bis cod. pen. (attenuanti generiche)
Invocata per chiedere prevalenza delle attenuanti sulla contestata aggravante; la Corte osserva che la valutazione delle attenuanti è questione di merito e non adeguatamente proposta in cassazione
art. 133 cod. pen. (determinazione della pena)
Richiamato in relazione alla richiesta di diversa determinazione della pena; la Corte ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito esaustiva e il motivo ripetitivo
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. (motivi di cassazione)
Fondamento formale dei motivi di ricorso (inosservanza norme sul giudizio di merito e vizio della motivazione); la Corte ha ritenuto che i motivi non avessero specificità richiesta per l'ammissibilità
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (inammissibilità per aspecificità)
Invocata dalla Corte di Cassazione per dichiarare inammissibile il ricorso che non esercita la necessaria correlazione critica con la motivazione della sentenza impugnata
art. 173 disp. att. cod. proc. pen. (limiti nella esposizione dei motivi)
Richiamato per il vincolo motivazionale nell'enunciazione dei motivi di ricorso; il ricorso non ha rispettato il limite di esposizione nei termini richiesti
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conclusioni scritte nel processo penale)
Citato in relazione alle conclusioni scritte depositate dalle parti e dal Pubblico Ministero nel procedimento
art. 616 cod. proc. pen. (conseguenze dell'inammissibilità)
Applicato per condannare la ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità non colposa
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per stabilire il criterio di non imputabilità di colpa nella proposizione dell'impugnazione e la conseguente applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- In cassazione è necessario contestare specificamente e argomentare punto per punto la motivazione della sentenza impugnata: la mera trasposizione dell'atto di merito o la ripetizione di censure generiche rende il ricorso inammissibile per aspecificità (art. 591 c.p.p.)
- Le questioni di fatto e la valutazione della prova sono sostanzialmente di competenza dei giudici di merito; il ricorso per cassazione può censurarle solo dimostrando una manifesta illogicità, contraddittorietà o una palese violazione delle regole di esperienza richiamate dall'art. 606 c.p.p.
- Problemi relativi alla legittima difesa o alla sussistenza di attenuanti devono essere sollevati e sviluppati già in appello; questioni non dedotte in grado d'appello non sono esaminabili in cassazione
- La richiesta di derubricazione del reato (es. da tentato omicidio a lesioni) richiede una chiara e specifica argomentazione che dimostri l'errore di fatto o di diritto dei giudici di merito; la semplice affermazione non è sufficiente
- Quando si impugna una decisione di merito è utile confrontarsi espressamente con i punti della motivazione (indicare i passi specifici della sentenza di appello) e spiegare perché sono illogici o insufficienti
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo colpa, l'obbligo di sopportare le spese processuali e il pagamento alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi importante valutare la fondatezza e la forma del ricorso prima del deposito
- Se si basa la difesa su elementi probatori nuovi o sulla distinzione tra diversi testi/confessioni, occorre mostrare come tali elementi non siano stati valutati o siano stati valutati in modo illogico dai giudici di merito
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