Cassazione Penale, Sentenza n. 23944/2026 del 30/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda il trattenimento della corrispondenza inviata al detenuto da altro soggetto anch'egli sottoposto al regime speciale, disposto dal magistrato di sorveglianza e confermato dal Tribunale di sorveglianza. Il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la missiva conteneva soltanto un saluto affettuoso e non presentava alcun concreto pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica; ha quindi chiesto l'annullamento dell'ordinanza che aveva respinto il reclamo contro il trattenimento della lettera.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e, per tale ragione, lo ha dichiarato inammissibile. Ha ritenuto adeguata la motivazione del Tribunale di sorveglianza, il quale aveva valorizzato il contenuto ambiguo della missiva, il richiamo finale a gesti evocativi di accordi o alleanze e il fatto che mittente e destinatario appartenevano ad associazioni mafiose tra loro alleate, desumendone un pericolo per l'ordine pubblico. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 41-bis ord. pen.
regime ex art. 41-bis Ord. pen.
viene richiamato solo per descrivere il regime detentivo speciale del ricorrente e del mittente della corrispondenza.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
consente la riproduzione del motivo di ricorso nei limiti strettamente necessari.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
indica i vizi dedotti dal ricorrente, ossia violazione di legge e vizio di motivazione.
art. 616 c.p.p.
a norma dell'art. 616 del codice di rito
prevede la condanna del ricorrente soccombente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Il trattenimento della corrispondenza del detenuto può essere legittimamente disposto o confermato quando la motivazione, sia pure sintetica, dia conto di elementi concreti dai quali sia ragionevole dubitare del contenuto apparente della missiva e del rischio che l'inoltro possa incidere su ordine e sicurezza pubblica.
- La motivazione del provvedimento di sorveglianza non può essere meramente generica: deve spiegare in modo comprensibile le ragioni del bilanciamento tra il diritto alla corrispondenza e le esigenze di prevenzione o sicurezza.
- Quando il giudice di legittimità rileva che il ricorrente, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, chiede in realtà una nuova valutazione del merito degli elementi già esaminati dal giudice di sorveglianza, il ricorso è inammissibile.
- In presenza di inammissibilità del ricorso per cassazione, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, ove ravvisabile colpa nella proposizione dell'impugnazione, della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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