Cassazione Civile, Ordinanza n. 36428/2022 del 13/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che dovrà decidere attenendosi ai principi indicati e compiere le verifiche sulla compatibilità dell’agevolazione con il diritto UE, incluse quelle relative al regime de minimis e all’eventuale sovracompensazione del danno. Le spese sono state demandate al giudice di rinvio.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di rimborso, proposta da una società colpita dagli eventi sismici del 1990 in Sicilia, del 90% delle somme versate a titolo di IRPEF, IRPEG, IVA e ILOR per il triennio 1990-1992, ai sensi della normativa agevolativa richiamata dalla parte contribuente. Dopo il diniego dell’amministrazione, la CTP accolse solo in parte il ricorso, riconoscendo un rimborso di euro 208.734,30 ed escludendo IVA e ritenute IRPEF; la CTR rigettò gli appelli di entrambe le parti confermando la decisione. In cassazione l’Agenzia dedusse violazione dell’art. 1, comma 665, l. n. 190/2014 in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., sostenendo che la disciplina sopravvenuta, letta alla luce della decisione della Commissione UE C/2015-5549 sugli aiuti di Stato, impediva il rimborso in favore delle imprese, perché la misura era stata qualificata come aiuto incompatibile con il mercato interno e soggetta a sospensione/restituzione. La società resistente replicò che il divieto riguarderebbe solo l’IVA, estranea al giudizio, e comunque che il rimborso sarebbe compatibile se entro la soglia de minimis; in via gradata chiese un rinvio per verificare i requisiti per tale regime. La Corte ha ritenuto che, trattandosi di impresa, il giudice nazionale dovesse applicare i limiti derivanti dalla disciplina unionale sugli aiuti di Stato e verificare in concreto la riconducibilità dell’agevolazione alla regola de minimis, ma ha rilevato che l’importo richiesto superava la soglia di euro 200.000, sicché il motivo dell’Agenzia risultava fondato.
Norme richiamate
art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190
La norma interna riconosce un rimborso ai contribuenti interessati dal sisma, ma per le imprese opera con sospensione/limiti in attesa della verifica di compatibilità con il diritto dell’Unione; non consente il rimborso oltre i limiti unionalemente ammessi.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge dedotto dall’Agenzia.
art. 108 TFUE
La decisione della Commissione che qualifica la misura come aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno rende la disciplina interna recessiva e impone il rispetto dei vincoli europei.
art. 107, paragrafo 2, lett. b), TFUE
L’aiuto può essere compatibile nei limiti in cui compensi effettivi danni causati dall’evento calamitoso, senza sovracompensazione.
Regolamento UE n. 1407/2013
La Corte richiama il regime de minimis: l’agevolazione è compatibile solo entro la soglia massima complessiva applicabile nel triennio.
art. 3, comma 2, Regolamento UE n. 1407/2013
La soglia de minimis applicabile è individuata in euro 200.000 nel triennio.
Massime di principio
- Le decisioni della Commissione UE in materia di aiuti di Stato, incluse le ingiunzioni di sospensione e i provvedimenti di incompatibilità o restituzione, producono effetti vincolanti nell’ordinamento interno e impongono al giudice nazionale di disapplicare le norme o gli atti incompatibili.
- Quando un’agevolazione fiscale è rivolta a un’impresa, il giudice deve verificare d’ufficio la compatibilità della misura con la disciplina unionale sugli aiuti di Stato, senza limitarsi al solo importo richiesto nel singolo giudizio.
- Per applicare il regime de minimis non basta che il rimborso richiesto sia inferiore alla soglia; occorre accertare l’ammontare complessivo degli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento e, se la soglia è superata, il beneficio va negato integralmente.
- Nei benefici collegati a eventi calamitosi, la compatibilità unionale richiede anche l’accertamento di danni effettivi, del nesso diretto con l’evento e dell’assenza di sovracompensazione, tenendo conto di eventuali indennizzi o altri aiuti già percepiti.
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