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Sentenza

Sentenza n. 2361/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento del decreto direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilita' Sostenibili – Dipartimento per la Mobilita' Sostenibile – Direzione Generale Territoriale Del -OMISSIS- con cui è stato rigettato il ricorso gerarchico presentato dall'istante avverso il provvedimento n. -OMISSIS- del 25.11.21 dell'Ufficio Motorizzazione Civile di Mantova con il quale è stata disposta a norma dell'art. 128 del d.lgs. 285/1992 la revisione della patente ai sensi dell'art. 121 del DPR 309/90 in quanto il ricorrente potrebbe trovarsi in situazione psicofisica tale da compromettere il mantenimento della patente - di tutti gli atti del procedimento presupposti, connessi e/o conseguenti, che hanno condotto all'adozione dei provvedimenti impugnati

Giustizia amministrativa202300174

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto direttoriale di rigetto del ricorso gerarchico contro il provvedimento di revisione della patente di guida adottato ai sensi dell'art. 128 del d.lgs. 285/1992

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione della motorizzazione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto direttoriale con cui era stato respinto il ricorso gerarchico contro la revisione della patente disposta dalla Motorizzazione di Mantova, a seguito di una segnalazione prefettizia collegata al sequestro, nel 2016, di 0,7382 grammi di cocaina e alla successiva sanzione amministrativa prevista dall'art. 75 del d.P.R. 309/1990. Ha dedotto la violazione e l'errata applicazione dell'art. 128 del d.lgs. 285/1992 e l'eccesso di potere per carenza dei presupposti, sostenendo che il provvedimento fosse privo di adeguata motivazione e si limitasse a richiamare genericamente dubbi sulla persistenza dei requisiti psicofisici, senza indicare elementi oggettivi. Ha inoltre dedotto la violazione dell'art. 7 della l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, con conseguente impossibilità di presentare osservazioni e documenti. L'amministrazione ha chiesto il rigetto, sostenendo che la revisione ha natura cautelare e preventiva, può essere disposta sulla base di ragionevoli dubbi sull'idoneità psicofisica e trovava fondamento nei precedenti relativi all'uso di sostanze stupefacenti e nella segnalazione prefettizia.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato la revisione della patente prevista dall'art. 128 del d.lgs. 285/1992 come misura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, finalizzata a verificare la persistenza dei requisiti psicofisici o tecnici necessari non solo per conseguire, ma anche per conservare la patente. La misura non richiede l'accertamento definitivo del venir meno dell'idoneità, né una responsabilità penale, civile o amministrativa per violazioni della circolazione: è sufficiente l'emersione di elementi determinati, circostanziati e significativi, idonei a far sorgere un ragionevole dubbio. Nel caso concreto, il sequestro della sostanza stupefacente, la contestazione dell'art. 75 del d.P.R. 309/1990, la segnalazione al servizio per le tossicodipendenze e le misure prefettizie costituivano una base oggettiva sufficiente. Il decorso del tempo dai fatti non escludeva il potere di revisione, poiché la finalità preventiva e di tutela della sicurezza stradale permane. Il giudice ha ritenuto legittima anche la motivazione per relationem: il richiamo agli atti presupposti era specifico, gli atti erano stati notificati all'interessato e consentivano di individuare gli elementi fattuali e giuridici posti a fondamento della decisione. È stata respinta anche la censura relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, ritenuta giustificata dalle esigenze di celerità connaturate alla verifica dell'idoneità alla guida e alla tutela della sicurezza stradale. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 128 d.lgs. 285/1992

    La revisione della patente può essere disposta quando sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici o dell'idoneità tecnica; la misura ha natura cautelare e preventiva e non sanzionatoria.

  • art. 121 d.P.R. 309/1990

    La segnalazione al servizio per le tossicodipendenze costituisce, nel caso concreto, uno degli elementi posti a fondamento del dubbio sull'idoneità psicofisica alla guida.

  • art. 75 d.P.R. 309/1990

    La sanzione amministrativa per detenzione o uso di sostanze stupefacenti e i relativi atti prefettizi possono costituire elementi oggettivi idonei a fondare il provvedimento di revisione della patente.

  • art. 3, comma 3, l. 241/1990

    La motivazione può essere resa mediante rinvio ad atti presupposti, purché questi siano specificamente individuati, conoscibili dall'interessato e contengano una ricostruzione chiara e completa dei fatti e delle ragioni della decisione.

  • art. 7 l. 241/1990

    L'obbligo di comunicazione di avvio può essere derogato per particolari esigenze di celerità; tali esigenze ricorrono, in via di principio, nei procedimenti di revisione della patente connessi alla tutela della sicurezza stradale, purché la deroga non sia manifestamente illogica o irragionevole.

  • art. 126-bis d.lgs. 285/1992

    La sentenza distingue la revisione ex art. 128, priva di finalità sanzionatoria, dai provvedimenti collegati alla funzione sanzionatoria dell'art. 126-bis.

Massime di principio

  • La revisione della patente prevista dall'art. 128 del d.lgs. 285/1992 è una misura cautelare e preventiva, non una sanzione amministrativa, diretta a verificare la persistenza dei requisiti psicofisici o dell'idoneità tecnica necessari per conservare il titolo di guida.
  • Per disporre la revisione della patente non è necessario dimostrare con certezza il venir meno dell'idoneità, né accertare una responsabilità penale, civile o amministrativa per violazioni della circolazione; è sufficiente che emergano fatti determinati, circostanziati e significativi, idonei a generare un ragionevole dubbio sulla persistenza dei requisiti.
  • Il decorso del tempo dai fatti posti a fondamento della revisione non determina, di per sé, l'illegittimità della misura, quando gli elementi acquisiti restino idonei a giustificare il dubbio sull'attuale persistenza dell'idoneità e permanga l'esigenza di tutelare la sicurezza della circolazione.
  • La motivazione del provvedimento di revisione può essere resa per relationem mediante il richiamo a provvedimenti presupposti, purché questi siano individuati, conoscibili dall'interessato e contengano elementi fattuali e giuridici sufficientemente chiari e completi.
  • Nel procedimento di revisione della patente, la mancata comunicazione di avvio può essere giustificata dalle particolari esigenze di celerità connesse alla natura cautelare della misura e alla tutela della sicurezza stradale, salvo che la deroga risulti manifestamente illogica o irragionevole.

Come è indicizzato

MateriePatenti e abilitazioni alla guidaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiTrasporti e circolazioneProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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