Cassazione Penale, Sentenza n. 09229/2026 del 10/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione relativa agli arresti domiciliari subiti dal 26/06/2018 al 26/09/2018 per ipotesi di reato in materia di stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990 e concorso per l'art. 110 c.p.). In sede di merito Rullo era stata poi assolta con sentenza del 10/12/2019 perché non aveva commesso il fatto. La ricorrente lamentava vizio di motivazione e violazione di legge (artt. 314 e 125 c.p.p. e art. 384 c.p.) sostenendo che si trattava di ingiustizia formale e che la Corte d'appello non aveva correttamente distinto gli elementi valutabili dal giudice della cautela e dal giudice di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che nella specie ricorresse un'ipotesi di ingiustizia sostanziale e non formale e che la Corte territoriale avesse valutato correttamente, ai fini dell'art. 314, comma 1, se la ricorrente avesse concorso o dato causa alla misura con dolo o colpa grave. In particolare la Corte d'appello aveva indicato elementi probatori (video che mostrano la ricorrente fare la spola tra interno ed esterno dell'abitazione centro del traffico; conversazioni intercettate in cui la ricorrente mostrava consapevolezza delle condotte illecite dei familiari, svolgendo anche funzioni di vedetta e impartendo direttive) che giustificavano l'apparenza di concorso e la qualificazione della condotta come connivenza/passiva complicità idonea a integrare colpa grave. La Cassazione ha confermato che tale figura impedisce la riparazione per ingiusta detenzione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali; nulla è stato liquidato per le spese del Ministero resistente.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Disciplina il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione distinguendo due ipotesi: ingiustizia sostanziale (assoluzione per non aver commesso il fatto, non costituisce reato, ecc.) che esclude la riparazione se il soggetto ha dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave; e ingiustizia formale (misura adottata o mantenuta in mancanza delle condizioni di applicabilità degli artt. 273 e 280 c.p.p.) in cui il diritto sussiste quando tale illegittimità sia accertata in modo vincolante. La Corte ha applicato il primo comma, ritenendo che la connivenza/passiva complicità della ricorrente integri colpa grave impeditiva della riparazione.
art. 125 cod. proc. pen.
Norma citata nel motivo del ricorso (violazione di legge). La sentenza non attribuisce un'applicazione specifica autonoma dell'art.125 ma lo considera nella valutazione complessiva dei profili di motivazione e competenza dell'autorità giudicante.
art. 384 cod. pen.
Norma indicata nel ricorso come presunta violata; la decisione di Cassazione non ha accolto il rilievo, ritenendo infondati i vizi di motivazione e di diritto denunciati.
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamato quale riferimento alle condizioni di applicabilità delle misure cautelari; rilevante nella distinzione tra ingiustizia sostanziale e formale (il secondo comma dell'art.314 fa riferimento all'assenza delle condizioni previste dagli artt.273 e 280).
art. 280 cod. proc. pen.
Richiamato come criterio di valutazione delle condizioni di applicabilità della misura cautelare; la sentenza affronta il tema della diversa qualificazione dei fatti tra giudice della cautela e giudice di merito alla luce di tale normativa.
Massime di principio
- La semplice assoluzione nel giudizio di merito non determina automaticamente il diritto alla riparazione: occorre verificare se l'imputato abbia concorso a dare causa alla misura con dolo o colpa grave.
- L'art. 314 c.p.p. distingue ingiustizia sostanziale (assoluzione per non aver commesso il fatto, ecc.) e ingiustizia formale (misura applicata in mancanza delle condizioni previste dagli artt. 273 e 280 c.p.p.); la qualificazione giurisprudenziale del caso orienta l'iter probatorio richiesto al giudice della riparazione.
- La condotta di 'connivenza passiva' può integrare colpa grave e quindi escludere l'indennizzo quando: a) viola doveri elementari volti a impedire gravi danni; b) tollera il reato pur potendo impedirlo per la propria posizione; c) rafforza oggettivamente la volontà criminosa altrui se il connivente era consapevole dell'attività illecita.
- Elementi eterogenei quali immagini video, spostamenti ricorrenti tra interno ed esterno dell'abitazione, e conversazioni intercettate che dimostrano consapevolezza e ruoli organizzativi (vedetta, direttive) possono giustificare la valutazione di colpa grave in sede di riparazione.
- Il giudizio di riparazione è autonomo rispetto al giudizio di merito: il giudice della riparazione valuta ex ante se la condotta del detenuto abbia creato l'apparenza di partecipazione al reato, non se quella stessa condotta integri un reato secondo la decisione di merito.
- Se lo Stato o i suoi rappresentanti depositano memoria che non si confronta puntualmente con i motivi del ricorso, ciò può portare a non riconoscere liquidazione delle spese processuali a loro carico.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 09156/2026 del 10/03/2026
- Sentenza penale · 10 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 09157/2026 del 10/03/2026
- Sentenza penale · 10 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 09158/2026 del 10/03/2026
- Sentenza penale · 10 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 09161/2026 del 10/03/2026
- Sentenza penale · 10 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 09162/2026 del 10/03/2026
- Sentenza penale · 10 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 09163/2026 del 10/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →