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Ordinanza

Ordinanza n. 602/2026 - Palermo, Sezione 4

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, quanto al ricorso principale: - del provvedimento prot. n. -OMISSIS-del 31.12.2024 reso dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento - Commissione Medica Locale Patenti Speciali, con il quale il ricorrente è stato giudicato “idoneo alla guida alla Patente di Cat. B. Non idoneo alla patente di guida di categoria C-C1”; - del certificato/relazione della Commissione Medica Locale Patenti Speciali rilasciato nella seduta del 21.12.2024 con il quale il ricorrente è stato giudicato “idoneo alla guida alla Patente di Cat. B. Non idoneo alla patente di guida di categoria C-C1; - di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e consequenziale. Quanto al ricorso per motivi aggiunti: -della relazione di giudizio dell’Asp di Agrigento, adottata con provvedimento prot. -OMISSIS- del 05.03.2025, depositata nel fascicolo di giudizio in data21.03.2025; -di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202500316

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di idoneità alla guida limitato alla categoria B e di non idoneità alle categorie C-C1, nonché successiva relazione di giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, il provvedimento della Commissione Medica Locale Patenti Speciali dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, adottato il 31 dicembre 2024, e il certificato o relazione della seduta del 21 dicembre 2024, con i quali è stato ritenuto idoneo alla guida per la patente di categoria B ma non idoneo per le categorie C-C1. Con motivi aggiunti ha impugnato anche la relazione di giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento del 5 marzo 2025. Dal testo dell’ordinanza non risultano esposti in dettaglio gli specifici vizi di legittimità dedotti. Nel corso del giudizio il TAR aveva ordinato al Servizio Provinciale della Motorizzazione Civile di Agrigento di depositare gli eventuali provvedimenti conclusivi del procedimento di rinnovo della patente, la prova della loro notificazione e, in mancanza di un provvedimento formale, chiarimenti sull’eventuale rilascio della patente limitata alla sola categoria B.

La decisione

Il TAR non definisce il merito della controversia e non decide la domanda cautelare o l’annullamento degli atti impugnati. Rilevato che la precedente ordinanza istruttoria n. 2395/2025 non è stata eseguita dagli organi onerati, il Collegio reitera nei confronti del Servizio Provinciale Motorizzazione Civile di Agrigento l’ordine di acquisire e depositare i chiarimenti già richiesti. Il deposito dovrà avvenire presso la Segreteria della Sezione, secondo le modalità del processo amministrativo telematico, entro venti giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza o dalla sua notificazione, se anteriore. Il TAR avverte che l’ordine giudiziale costituisce uno specifico obbligo per il destinatario e che la sua violazione può comportare responsabilità. La causa è rinviata per l’ulteriore trattazione all’udienza pubblica del 20 maggio 2026. È inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone citate nel provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto, richiamato dal Collegio, per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati personali nel caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato in relazione alla particolare tutela dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale ulteriore fondamento della protezione dei dati relativi alla salute e dell’oscuramento disposto.

Massime di principio

  • Quando una precedente ordinanza istruttoria non è stata eseguita, il giudice amministrativo può reiterare l’ordine di acquisizione documentale e di chiarimenti, fissando un nuovo termine perentorio o comunque specificamente determinato e avvertendo il destinatario delle possibili responsabilità derivanti dall’inosservanza.
  • In una controversia relativa all’idoneità alla guida, il giudice può acquisire dal Servizio della Motorizzazione Civile gli eventuali provvedimenti conclusivi del procedimento di rinnovo, la prova della loro notificazione e, in mancanza di un provvedimento formale, chiarimenti sull’attività concretamente svolta e sull’eventuale limitazione del titolo di guida a una sola categoria.
  • La reiterazione di un’incombenza istruttoria non definisce il merito della domanda di annullamento e comporta il rinvio dell’ulteriore trattazione della causa a una successiva udienza.
  • Quando un provvedimento giudiziario contiene dati idonei a rivelare lo stato di salute, il giudice può disporre, in caso di diffusione, l’oscuramento delle generalità e di ogni dato sanitario riferibile alle parti o ad altre persone citate.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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