Sentenza n. 4713/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, sezione prima, -OMISSIS- resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sanzione disciplinare della consegna di rigore per tre giorni e provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il militare aveva impugnato la sanzione disciplinare sostenendo, in primo grado, l’eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità manifesta e sproporzione; la violazione dell’art. 748 del d.P.R. 90/2010 e della direttiva ministeriale del 12 luglio 2012; nonché la violazione del diritto di difesa, dell’art. 24 Cost., dell’art. 7 l. 241/1990 e dell’art. 1370 d.lgs. 66/2010. La vicenda traeva origine dall’accertamento del Corpo forestale relativo al presunto abbandono di rifiuti, procedimento amministrativo poi archiviato per insufficienza della prova dell’effettivo abbandono, e da un procedimento penale anch’esso archiviato. La sanzione disciplinare era stata tuttavia applicata non per l’abbandono dei rifiuti, bensì per il diverbio avuto, fuori servizio e in abiti civili, sulla pubblica via, con un privato cittadino, per gli atteggiamenti ritenuti incompatibili con il dovere di compostezza e per il notevole ritardo nella comunicazione dell’accaduto alla scala gerarchica. In appello è stato dedotto, con un unico motivo, il difetto di motivazione della sentenza del TAR e l’omesso esame dei primi due motivi di ricorso, relativi all’asserita erroneità della ricostruzione dei fatti, all’insufficienza dell’istruttoria basata sul video del denunciante e su atti di altri procedimenti, all’inesistenza di un diverbio e alla carenza dei presupposti del potere disciplinare, poiché il militare era fuori servizio. Sono stati inoltre prodotti documenti relativi a un successivo procedimento penale per calunnia.
La decisione
L’appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha preliminarmente rilevato che il gravame non articolava distintamente i motivi di appello come richiesto dagli artt. 40 e 101 c.p.a., con conseguente inammissibilità delle eventuali censure non specificamente formulate. Nel merito, ha ritenuto condivisibile la sentenza del TAR, poiché la sanzione non riguardava l’illecito abbandono di rifiuti, ma il diverbio con il privato e il ritardo nella comunicazione al superiore. Il diverbio risultava dalle dichiarazioni del privato, dal video acquisito agli atti e, nella sua materialità, non era negato dal militare, che lo qualificava soltanto come discussione. Era quindi dovuta una tempestiva informazione al superiore, considerato che il privato era in contatto con un’autorità pubblica e che l’episodio avrebbe potuto avere riflessi sul servizio. Le condotte erano rilevanti disciplinarmente anche se commesse fuori servizio, in quanto lesive del prestigio dell’istituzione, incompatibili con una condotta esemplare e con il rispetto delle regole della civile convivenza, nonché omissive dell’obbligo di comunicare sollecitamente gli eventi potenzialmente rilevanti per il servizio. Il giudice ha escluso arbitrarietà, illogicità e travisamento dei fatti nell’esercizio della discrezionalità amministrativa relativa alla valutazione della gravità dell’illecito e alla scelta della sanzione. L’appellante è stato condannato alle spese del grado, liquidate in euro 2.000, oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
artt. 40 e 101 c.p.a.
non contiene “distintamente” i motivi di appello
I motivi di appello devono essere distintamente e specificamente articolati; le censure intruse o non specificamente formulate sono inammissibili.
art. 192 d.lgs. 152/2006
La contestazione ambientale riguardava il presunto abbandono di rifiuti non pericolosi, ma il relativo procedimento si è concluso con l’archiviazione per insufficienza della prova dell’effettivo abbandono.
art. 713, comma 2, d.P.R. 90/2010
deve astenersi, anche fuori servizio, da comportamenti che possono […] ledere il prestigio dell’istituzione cui appartiene
L’obbligo di evitare comportamenti lesivi del prestigio dell’istituzione opera anche fuori servizio.
art. 732, commi 1, 2, 3, lettera a), e 5, lettera a), d.P.R. 90/2010
in ogni circostanza tenere condotta esemplare a salvaguardia del prestigio delle Forze armate; improntare il proprio contegno al rispetto delle norme che regolano la civile convivenza; astenersi dal compiere azioni e dal pronunciare imprecazioni, parole e discorsi non confacenti alla dignità e al decoro; mantenere, anche nella vita privata, una condotta seria e decorosa
Le regole di contegno e decoro militare rilevano anche nella vita privata e consentono la valutazione disciplinare di condotte tenute fuori servizio.
art. 748, comma 5, lettera b), d.P.R. 90/2010
dare sollecita comunicazione al proprio comando o ente […] degli eventi in cui è rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio
Il militare deve informare tempestivamente il comando degli eventi personali potenzialmente idonei a riflettersi sul servizio.
art. 751 d.P.R. 90/2010
La violazione degli obblighi regolamentari indicati può essere punita con la consegna di rigore.
art. 1362 d.lgs. 66/2010
La disposizione è richiamata quale base per la definizione delle infrazioni punibili con la consegna di rigore.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura di violazione del diritto di difesa; la censura è stata respinta dal giudice di primo grado e non ha condotto all’accoglimento dell’appello.
art. 7 l. 241/1990
Richiamato dal ricorrente in relazione alle garanzie partecipative; la relativa censura non è stata accolta.
art. 1370 d.lgs. 66/2010
Richiamato dal ricorrente con riguardo al diritto di difesa nel procedimento disciplinare; la censura non è stata accolta.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello amministrativo, i motivi devono essere distintamente e specificamente articolati; le censure non chiaramente individuate o introdotte in modo promiscuo sono inammissibili.
- La sanzione disciplinare può fondarsi su condotte diverse da quelle oggetto di un procedimento amministrativo o penale archiviato, purché l’amministrazione individui autonomamente il fatto disciplinare contestato e ne accerti la rilevanza secondo la disciplina di settore.
- Per il personale militare, gli obblighi di contegno, decoro e tutela del prestigio dell’istituzione operano anche fuori servizio e nella vita privata, quando la condotta sia idonea a incidere sull’immagine dell’istituzione o sui riflessi del servizio.
- Il militare deve comunicare tempestivamente al proprio comando gli eventi in cui è coinvolto che possano avere riflessi sul servizio; l’omessa o tardiva comunicazione può costituire autonoma violazione disciplinare, anche indipendentemente dall’accertamento di un diverso illecito amministrativo o penale.
- La valutazione della rilevanza disciplinare dei fatti, della loro gravità e della sanzione applicabile rientra nella discrezionalità dell’amministrazione; il sindacato giurisdizionale interviene soltanto in presenza di arbitrarietà, illogicità o travisamento dei fatti, non ravvisabili quando la condotta sia adeguatamente documentata e non sia sostanzialmente negata dall’interessato.
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