Cassazione Civile, Ordinanza n. 28573/2024 del 06/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società finanziaria nei confronti della società poi incorporata dalla ricorrente, in forza di una fideiussione prestata a garanzia di un finanziamento concesso a un’altra società nel 1997. Nel giudizio di opposizione il Tribunale aveva ritenuto che gli accordi intervenuti nel 2003-2004 avessero solo dilazionato il pagamento del debito principale, senza novare l’originaria obbligazione; aveva inoltre escluso la liberazione del fideiussore ex artt. 1956 e 1957 c.c., reputando valida la deroga pattizia contenuta nel capitolato allegato al contratto, e aveva calcolato la somma residua dovuta tenendo conto dei pagamenti ricevuti dal fallimento del debitore principale. In appello la decisione è stata confermata. Con il ricorso per cassazione la società ricorrente ha articolato sei motivi: 1) omesso esame di documenti decisivi e vizio di motivazione sulla determinazione del debito residuo e sul preteso ammontare ancora dovuto; 2) travisamento della prova, violazione delle regole sulle prove e omessa valutazione di fatti decisivi in relazione alla prova dell’importo effettivamente incassato dal fallimento e al diniego della prova testimoniale; 3) violazione delle norme sulla novazione e sull’interpretazione del contratto, sostenendo che gli accordi del 2003-2004 avessero sostituito l’originaria regolamentazione e che la lettera del 22.10.2004 dovesse essere letta come incompatibile con la mancata novazione; 4) omesso esame del contenuto dell’atto introduttivo, assumendo che il creditore avesse agito sulla base dei titoli cambiari e non del contratto di finanziamento; 5) violazione degli artt. 1341 e 1342 c.c. per mancata specifica approvazione per iscritto di clausole vessatorie del capitolato; 6) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., sostenendo che la Corte d’appello avesse confuso i temi dell’art. 1956 e dell’art. 1957 c.c. e che la fideiussione dovesse reputarsi inefficace o estinta. La Corte di cassazione ha respinto tutte le censure, dichiarando inammissibili i primi cinque motivi e infondato il sesto, rilevando in particolare la sussistenza di una doppia conforme di merito, l’insindacabilità in cassazione della valutazione delle prove, la mancata specifica deduzione dei canoni ermeneutici asseritamente violati, la natura meramente valutativa delle doglianze e la chiarezza della motivazione della Corte territoriale sulla validità della deroga pattizia alle norme invocate.
La decisione
Il ricorso è stato integralmente rigettato. La Corte ha confermato la sentenza d’appello che aveva già confermato la revoca parziale del decreto ingiuntivo e la condanna della fideiubente al pagamento del residuo credito rideterminato in euro 62.454,16. La Corte di cassazione ha ritenuto: inammissibili le censure ex art. 360, n. 5 c.p.c. perché la decisione d’appello era in doppia conforme e perché le doglianze riguardavano in realtà la valutazione delle prove; inammissibili le doglianze di violazione di legge perché non specificamente articolate e, in sostanza, dirette a sollecitare una nuova valutazione del merito; infondato il motivo sulla motivazione apparente, poiché la Corte territoriale aveva spiegato in modo intellegibile perché la deroga alle disposizioni in tema di fideiussione fosse valida e perché non vi fosse liberazione del garante. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 1956 c.c.
La deroga pattizia è stata ritenuta valida; non è stata ravvisata la liberazione del fideiussore, anche perché il capitolato esonerava il creditore dagli adempimenti previsti dalla norma.
art. 1957 c.c.
La decadenza del creditore non è stata accolta, essendo stata considerata efficace la clausola di deroga espressamente sottoscritta nel capitolato.
art. 1310, comma 1, c.c.
L’insinuazione al passivo fallimentare è stata considerata equiparabile, quoad effectum, alla domanda giudiziale, con effetti interruttivi della prescrizione anche verso il condebitore.
art. 1230 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la mancata novazione; la Corte ha però ritenuto la censura inammissibile perché volta a sollecitare una rivalutazione del merito.
art. 1231 c.c.
Richiamato nel motivo sulla novazione, senza accoglimento della censura.
art. 1362 c.c.
Invocato per l’interpretazione degli accordi del 2003-2004; la Corte ha ritenuto che non fosse stata specificamente dedotta una violazione dei canoni ermeneutici.
art. 1363 c.c.
Richiamato tra i canoni interpretativi invocati dalla ricorrente, senza che la censura fosse ritenuta ammissibile.
art. 1365 c.c.
Richiamato dalla ricorrente nel motivo interpretativo, ma la censura è stata reputata inammissibile.
art. 1369 c.c.
Richiamato dalla ricorrente nel motivo interpretativo, senza specifica dimostrazione della sua violazione.
art. 1371 c.c.
Richiamato dalla ricorrente nel motivo interpretativo, senza accoglimento.
art. 1341 c.c.
La Corte ha valorizzato la sottoscrizione del capitolato allegato e il richiamo specifico delle clausole onerose per ritenere validamente approvate le clausole vessatorie.
art. 1342 c.c.
Richiamato insieme all’art. 1341 c.c.; la censura è stata disattesa perché il capitolato risultava sottoscritto e specificamente richiamato.
art. 115 c.p.c.
Le doglianze relative alla valutazione delle prove sono state giudicate inammissibili, poiché miravano a un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio.
art. 116 c.p.c.
La Corte ha ribadito che la valutazione delle prove spetta al giudice di merito e non può essere riesaminata in cassazione come terzo grado di merito.
art. 177 c.p.c.
Richiamato nella censura sulla prova, senza incidenza sull’esito del ricorso.
art. 182 c.p.c.
Richiamato nella censura sulla prova, senza accoglimento.
art. 188 c.p.c.
Richiamato nella censura sulla prova, senza accoglimento.
art. 189 c.p.c.
Richiamato nella censura sulla prova, senza accoglimento.
art. 244 c.p.c.
Richiamato nel motivo sulla prova testimoniale; la Corte ha ritenuto che la prova non ammessa fosse comunque irrilevante o non decisiva.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La Corte ha dichiarato inammissibili le doglianze di violazione di legge perché non specificamente articolate nei loro contenuti decisivi.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per vizi processuali e motivazionali; le relative censure sono state respinte o dichiarate inammissibili.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio è stato ritenuto inammissibile per la doppia conforme e perché le doglianze vertevano su documenti e valutazioni probatorie, non su un fatto decisivo omesso.
art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
La Corte ha rilevato la carenza di specificità di alcuni motivi, qualificandoli come sostanzialmente meri dissensi valutativi o non motivi.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
La ricorrente non ha adeguatamente indicato gli atti e i documenti richiamati a sostegno delle proprie censure.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 348-ter c.p.c.
Richiamato per la preclusione al vizio motivazionale in caso di doppia conforme; la Corte ha ritenuto che nel caso concreto la doppia conforme sussistesse.
art. 111 Cost.
Invocato in relazione alla pretesa motivazione apparente; la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza d’appello invece intelligibile.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Richiamato per dedurre motivazione apparente; la censura è stata respinta perché la motivazione era ritenuta sufficiente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per il regime del contributo unificato conseguente al rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In presenza di doppia conforme di merito, il vizio di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c. è precluso quando la sentenza di appello conferma quella di primo grado sulla base del medesimo iter logico-argomentativo, anche se aggiunge argomenti rafforzativi.
- L’omesso esame di elementi istruttori non coincide con l’omesso esame di un fatto decisivo: la censura ex art. 360, n. 5 c.p.c. richiede che sia stato ignorato un fatto storico, non una mera valutazione non condivisa delle prove.
- La deduzione di violazione degli artt. 1362 ss. c.c. esige la specifica indicazione dei canoni ermeneutici asseritamente violati e del modo in cui il giudice se ne sia discostato; non è ammissibile la mera contrapposizione tra interpretazione del ricorrente e interpretazione accolta in sentenza.
- Le doglianze che mirano a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio sono estranee al giudizio di cassazione, che non costituisce un terzo grado di merito.
- La mancata ammissione di una prova testimoniale può essere censurata solo se la parte dimostri che la prova era decisiva, cioè idonea a sovvertire con certezza il convincimento del giudice sulla base delle altre risultanze istruttorie.
- Le clausole di deroga alle regole sulla fideiussione possono essere valide se specificamente richiamate e approvate, e la loro efficacia non è esclusa da contestazioni meramente valutative non supportate da una specifica violazione delle norme applicabili.
- L’insinuazione al passivo fallimentare può produrre effetti interruttivi della prescrizione equiparabili a quelli della domanda giudiziale anche nei confronti del condebitore, nei limiti valorizzati dal giudice di merito.
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