Sentenza n. 571/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia 23 febbraio 2024, n. -OMISSIS-, resa tra le parti, avete a oggetto l’annullamento del decreto del 13 marzo 2019, trasmesso via p.e.c. con nota del 26 marzo 2019, con cui era stato respinto il ricorso gerarchico presentato da -OMISSIS- in data 11 maggio 2018 avverso la sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 5/30 dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo inflitta con provvedimento del Questore di Palermo con provvedimento del 5 aprile 2018, notificato l'11 aprile 2018;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia che aveva respinto il ricorso contro il rigetto del ricorso gerarchico e contro la sanzione disciplinare pecuniaria di 5/30 dello stipendio e degli assegni fissi e continuativi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha contestato la sentenza di primo grado deducendo difetto di motivazione, omessa pronuncia, motivazione apparente, violazione degli artt. 3 c.p.a., 132, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nonché error in iudicando e in procedendo. Nel merito ha riproposto le censure relative alla tardiva contestazione degli addebiti e alla violazione dei termini del procedimento disciplinare, con riferimento agli artt. 31 del d.P.R. n. 737/1981, 103 e 120 del d.P.R. n. 3/1957 e alle disposizioni del d.P.R. n. 782/1985; ha dedotto difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, insufficienza della motivazione, inesistenza dei presupposti della sanzione e violazione dei principi di buon andamento, giusto procedimento e legittimo affidamento. Ha inoltre contestato la valutazione delle prove relative alla presenza nei locali del Commissariato e alla frase ritenuta derisoria, nonché la proporzionalità e gradualità della sanzione, prospettando violazione degli artt. 1 e seguenti del d.P.R. n. 737/1981, eccesso di potere, ingiustizia e illogicità manifeste, sviamento e difetto di motivazione. Ha infine lamentato il rigetto della domanda risarcitoria e la condanna alle spese. I fatti disciplinari riguardavano la presenza dell'interessato, non in servizio, nei locali di un Commissariato e una frase pronunciata nei confronti di un collega davanti agli utenti; la contestazione era stata notificata circa tre mesi dopo i fatti, mentre il procedimento si era poi sviluppato attraverso l'accesso agli atti, la presentazione delle giustificazioni, la richiesta di chiarimenti e l'escussione di un testimone.
La decisione
L'appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata integralmente confermata. Il CGARS ha ritenuto assorbite le censure relative al difetto di motivazione e all'omessa pronuncia della sentenza di primo grado, rilevando che l'effetto devolutivo dell'appello consente al giudice di secondo grado di correggere o integrare eventuali carenze motivazionali. Quanto alla tempestività della contestazione, il Collegio ha affermato che l'art. 103 del d.P.R. n. 3/1957, richiamato dall'art. 31 del d.P.R. n. 737/1981, non impone un termine fisso, ma una ragionevole prontezza da valutare in relazione alla gravità dei fatti, alla complessità degli accertamenti e allo svolgimento concreto del procedimento. Nel caso esaminato, la contestazione notificata il 26 luglio 2017, a fronte di fatti del 12 aprile 2017, è stata ritenuta tempestiva, anche considerando l'attività istruttoria iniziale e l'esigenza di una ponderata valutazione. Il termine dell'art. 120 del d.P.R. n. 3/1957 non è stato violato, poiché tra i diversi atti del procedimento non sono decorsi novanta giorni di inerzia. Le censure sulla ricostruzione dei fatti sono state ritenute infondate: le relazioni di servizio, le dichiarazioni testimoniali e gli altri elementi istruttori, valutati complessivamente, sostenevano la ricostruzione dell'amministrazione; il brogliaccio dei turni non era idoneo a escludere la presenza dell'interessato, che non era in servizio e quindi non doveva necessariamente risultarvi annotato. Anche la frase contestata doveva essere valutata nel contesto concreto, senza poter essere qualificata come scherzosa o normale per il solo assunto dell'appellante. La sanzione pecuniaria è stata ritenuta espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabile solo in presenza di violazioni procedurali, travisamento, illogicità o irragionevolezza, non riscontrati nel caso concreto; la valutazione della proporzionalità è stata ritenuta adeguata anche alla luce dei precedenti disciplinari e di servizio. È stata esclusa la dedotta persecuzione connessa all'attività sindacale, per genericità e assenza di elementi concreti di collegamento causale. La domanda risarcitoria è stata respinta sia perché formulata genericamente e senza allegazione tempestiva dei fatti costitutivi, sia perché mancava l'illegittimità degli atti impugnati e, quindi, il presupposto dell'ingiustizia del danno; il Collegio ha inoltre richiamato la necessità di provare nesso causale, ingiustizia del danno e dolo o colpa dell'amministrazione. È stata confermata anche la condanna alle spese di primo grado, mentre l'appellante è stato condannato alle spese del grado d'appello, liquidate in euro 5.000 oltre accessori, in favore delle amministrazioni costituite.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. n. 737/1981
Rinvia all'art. 103 del d.P.R. n. 3/1957 per la disciplina della tempestività della contestazione nei procedimenti disciplinari dell'Amministrazione di pubblica sicurezza.
art. 103 d.P.R. n. 3/1957
Impone una contestazione ragionevolmente pronta, ma non stabilisce un termine fisso; la tempestività va valutata caso per caso in rapporto alla gravità dei fatti, alla complessità degli accertamenti e alla tutela del diritto di difesa.
art. 120 d.P.R. n. 3/1957
“Il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi novanta giorni dall'ultimo atto senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto. Il procedimento disciplinare estinto non può essere rinnovato”
Prevede l'estinzione del procedimento in caso di inerzia superiore a novanta giorni dall'ultimo atto; nel caso concreto il termine non è stato superato.
art. 4, n. 18, d.P.R. n. 737/1981
Individua la mancanza disciplinare contestata e posta a fondamento della sanzione pecuniaria.
art. 3 c.p.a.
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della sentenza e alle censure di motivazione apparente e omessa pronuncia.
art. 2 c.p.a.
Richiamato dall'appellante nell'ambito delle censure relative alla validità della sentenza di primo grado.
art. 64 c.p.a.
Richiamato dall'appellante tra le disposizioni processuali asseritamente violate.
art. 132, n. 4, c.p.c.
Richiamato in relazione alla necessità che la sentenza esponga le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per le censure sul contenuto motivazionale della sentenza.
art. 97 Cost.
Richiamato dall'appellante in relazione al buon andamento e alla sollecita definizione del procedimento.
art. 2043 c.c.
La responsabilità dell'amministrazione per attività illegittima ha natura extracontrattuale e richiede la prova di tutti gli elementi costitutivi, inclusi ingiustizia del danno, nesso causale e dolo o colpa.
art. 26 c.p.a.
Richiamato per la regolazione delle spese processuali secondo il principio della soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Richiamato quale base del principio secondo cui la parte soccombente deve rifondere le spese di giudizio, salvo i limiti della discrezionalità del giudice.
Massime di principio
- La clausola di contestazione “subito” prevista dall'art. 103 del d.P.R. n. 3/1957 non configura un termine fisso e inderogabile, ma impone all'amministrazione una ragionevole prontezza, da apprezzare in concreto in relazione alla gravità dei fatti, alla complessità degli accertamenti preliminari, all'organizzazione dell'amministrazione e al rischio che il decorso del tempo comprometta la difesa dell'incolpato.
- Nel procedimento disciplinare devono essere distinti i termini posti a garanzia dell'incolpato, che hanno natura inderogabile, dai termini ordinatori o sollecitatori relativi agli altri adempimenti; la violazione di questi ultimi rileva solo quando determini un'effettiva lesione delle garanzie difensive o un'ingiustificata inerzia dell'amministrazione.
- Il termine di novanta giorni previsto dall'art. 120 del d.P.R. n. 3/1957 decorre dall'ultimo atto compiuto e determina l'estinzione del procedimento solo quando, per l'intero periodo, non sia stato compiuto alcun ulteriore atto procedimentale.
- La valutazione della gravità dell'infrazione e la commisurazione della sanzione disciplinare costituiscono esercizio di discrezionalità amministrativa; il sindacato giurisdizionale è ammesso in presenza di violazioni procedurali, travisamento dei fatti, illogicità, irragionevolezza o manifesta sproporzione, ma non può sostituire la valutazione amministrativa con una diversa valutazione soggettiva dell'incolpato.
- La domanda risarcitoria per illegittimo esercizio della funzione amministrativa richiede l'allegazione e la prova dell'illegittimità dell'azione amministrativa, dell'ingiustizia del danno, del nesso causale e dell'elemento soggettivo dell'amministrazione; in mancanza di illegittimità dell'atto impugnato, viene meno il presupposto della tutela risarcitoria.
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