Sentenza n. 14987/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento quanto all’atto introduttivo: - della nota -OMISSIS- del Dipartimento in epigrafe del 28 novembre 2025, con la quale viene comunicato al ricorrente che in relazione alla procedura del concorso pubblico su base nazionale per il reclutamento di mille unità di personale da inquadrare nei ruoli del ministero nell’area assistenti profilo di conducente di automezzi, con provvedimento del Direttore Generale del Personale e della Formazione del 27.11.25 prot. n -OMISSIS-, è stato disposto di non assegnare al ricorrente alcuna sede di lavoro, e che non sarà convocato per la stipula del contratto di assunzione; - del provvedimento ivi richiamato (non reso noto nonostante l’istanza di accesso effettuata) del Direttore Generale del Personale della Formazione del 27 novembre 2025 prot -OMISSIS- con il quale è stato disposto di non assegnare al ricorrente alcuna sede di lavoro, e che non sarà convocato per la stipula del contratto di assunzione; - della graduatoria pubblicata il 28 novembre 2025 di scelta sede nella quale il ricorrente non figura e del relativo avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero in pari data; - del provvedimento del 28 novembre 2025 del Direttore generale del personale e della formazione prot. n. -OMISSIS- con cui è disposta l’assunzione dei vincitori del concorso pubblico in esito alla procedura di scelta tenutasi tra il 21 e il 25 novembre 2025; - della graduatoria del 28 novembre 2025 dei nn. 916 vincitori con assegnazione sede e uffici di destinazione con rettifica 2 sedi assegnate; - ove esistente, del verbale (o dei verbali) con cui (con i quali) è stata approvata la graduatoria dei vincitori e delle sedi de concorso sopra specificato; - degli atti di convocazione e di scelta delle sedi, ovvero del calendario di assunzione e degli atti di presa in servizio (non noti); - dell’avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero in data 21 novembre 2025 di scelta sede; - dell’avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero in data 9 dicembre 2025 di rettifica all’elenco assegnazioni uffici, ove ritenuto lesivo; - della graduatoria per scorrimento definitiva del predetto concorso del 12 dicembre 2025 e del relativo avviso pubblicato in pari data sul sito istituzionale del Ministero; - del provvedimento del Direttore generale del Personale e della Formazione recante protocollo -OMISSIS- (non noto) con cui è disposto lo scorrimento della graduatoria di merito del Concorso pubblico per titoli e esami per la copertura a tempo indeterminato di 1.000 posti, area Assistenti, profilo conducente di automezzi, nel limite dei posti utile a ricoprire le vacanze presso le sedi residue, già rese note con Avviso del 28 novembre u.s.; - dell’elenco sedi residue pubblicate sul sito istituzionale del ministero in data 12 dicembre 2025; - ove occorra, del bando di concorso emanato con Provvedimento del Direttore generale del Personale e della Formazione -OMISSIS- e in specie dell’art. 2, lett. 3, nella misura in cui detta disposizione della lex specialis si dovesse interpretare nel senso attribuitogli dall’amministrazione, ovvero nel senso che un unico isolato e risalente episodio adolescenziale di guida in stato di ebbrezza sia sufficiente a decretare un giudizio di carenza dei requisiti morali e di condotta tale da giustificare l’esclusione del ricorrente dall’assegnazione della sede di lavoro; - degli atti e verbali e degli avvisi della commissione di esami tutti; - di tutti gli atti presupposti connessi e conseguenziali o successivi ivi compresi verbali e determine e le assegnazioni di sede e i contratti di lavoro in favore di altri concorrenti quanto ai motivi aggiunti, presentati il 23 marzo 2026: del provvedimento contenente il “Primo scorrimento – Sedi assegnate” del concorso pubblico su basi nazionale per il reclutamento di mille unità di personale da inquadrare nei ruoli del ministero nell’area assistenti profilo di conducente di automezzi, emesso in data 29 gennaio 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata assegnazione di una sede di lavoro e mancata convocazione per la stipula del contratto di assunzione, fondate sulla ritenuta carenza dei requisiti di condotta e qualità morali; nonché gli atti successivi di assegnazione e scorrimento della graduatoria
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, collocato in posizione utile nella graduatoria del concorso per 1.000 posti di conducente di automezzi, ha impugnato la decisione dell'amministrazione di non assegnargli alcuna sede e di non convocarlo per l'assunzione. L'esclusione era motivata dal riferimento a una sentenza irrevocabile del 2018 per il reato di guida in stato di ebbrezza previsto dall'art. 186, comma 2, lett. b), del d.lgs. 285/1992. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 35, comma 6, del d.lgs. 165/2001, sostenendo che il richiamo alle qualità morali e di condotta richieste per l'accesso alla magistratura non fosse applicabile al concorso per conducente di automezzi. Con il secondo motivo ha contestato la violazione dell'art. 35, comma 6, del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 2, n. 3, del bando, nonché difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento, illogicità e irragionevolezza, evidenziando che il reato era stato dichiarato estinto dopo lo svolgimento positivo dei lavori di pubblica utilità, che l'episodio era unico e risalente e che l'amministrazione avrebbe dovuto valutare concretamente l'affidabilità futura del candidato in relazione alle mansioni da svolgere. Con il terzo motivo ha lamentato l'omessa comunicazione di avvio del procedimento e la mancata partecipazione procedimentale. I motivi aggiunti hanno impugnato, in via derivata, il successivo provvedimento di primo scorrimento della graduatoria e assegnazione delle sedi.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Ha ritenuto applicabile ai concorsi del Ministero della Giustizia la disciplina che richiede le qualità morali e di condotta previste per l'accesso alla magistratura, in forza dell'art. 2 del d.P.R. 487/1994 e dell'art. 35, comma 6, del d.lgs. 165/2001. La valutazione della condotta incensurabile appartiene a un'ampia discrezionalità amministrativa, ma deve fondarsi su elementi concreti ed essere motivata in rapporto alle circostanze del caso e alle funzioni da svolgere. Nel caso concreto il giudice ha ritenuto non irrazionale né arbitrario il giudizio ministeriale, poiché adeguatamente collegato al contesto dell'ufficio giudiziario e al profilo professionale di conducente di automezzi, nonché all'interesse dell'amministrazione al buon andamento dell'organizzazione giudiziaria. Il sindacato giurisdizionale non può sostituire la valutazione amministrativa in assenza di gravi vizi di logicità o travisamento. È stata respinta anche la censura relativa all'omessa comunicazione di avvio, poiché l'esclusione era ritenuta atto vincolato alla ricognizione di un presupposto fattuale rispetto al quale il candidato non avrebbe potuto fornire un apporto utile. Il TAR ha inoltre escluso che l'estinzione del reato conseguita allo svolgimento positivo dei lavori di pubblica utilità fosse equiparabile alla riabilitazione: solo quest'ultima presuppone prove effettive e costanti di buona condotta, mentre l'estinzione opera sulla base del decorso del tempo e dell'adempimento degli obblighi connessi alla misura. La legittimità degli atti principali comporta il rigetto dei motivi aggiunti proposti contro lo scorrimento. Spese compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 35, comma 6, d.lgs. 165/2001
ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni
La disposizione rende applicabile alle assunzioni presso il Ministero della Giustizia la disciplina sulle qualità morali e di condotta prevista per l'accesso alla magistratura.
art. 2 d.P.R. 487/1994
il requisito della condotta e delle qualità morali stabilito per l'ammissione ai concorsi nella magistratura viene richiesto per le assunzioni ... presso ... le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia
Il requisito della condotta e delle qualità morali è richiesto anche per le assunzioni presso le amministrazioni della giustizia.
art. 26 l. 53/1989
È richiamato dall'art. 35, comma 6, del d.lgs. 165/2001 quale disciplina applicabile alle assunzioni presso le amministrazioni della giustizia.
art. 2, n. 3, del bando di concorso
La clausola relativa alle qualità morali e di condotta è stata ritenuta compatibile con la disciplina primaria applicabile al concorso.
art. 11, comma 4, del bando di concorso
riserva dell'amministrazione di controllare il possesso e la piena corrispondenza dei requisiti e dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, secondo la disciplina vigente al momento dell'immissione in servizio
Legittima il controllo dei requisiti al momento dell'immissione in servizio.
art. 7 l. 241/1990
La comunicazione di avvio non è stata ritenuta necessaria per un'esclusione considerata vincolata alla ricognizione di un presupposto fattuale, rispetto al quale il candidato non avrebbe potuto fornire un apporto utile.
art. 186, comma 2, lett. b), d.lgs. 285/1992
La condanna per guida in stato di ebbrezza è stata assunta dall'amministrazione quale elemento ostativo al requisito di condotta e qualità morali.
art. 186, comma 9-bis, d.lgs. 285/1992
Il positivo svolgimento dei lavori di pubblica utilità ha comportato l'estinzione del reato, ma non è stato ritenuto equivalente alla riabilitazione ai fini della valutazione della condotta.
art. 460, comma 5, c.p.p.
L'estinzione del reato elimina gli effetti penali della condanna, ma non impedisce, secondo il giudice, la valutazione amministrativa della condotta ai fini dell'accesso ai ruoli del Ministero della Giustizia.
art. 179 c.p.
prove effettive e costanti di buona condotta
La riabilitazione richiede una prova qualificata e continuativa di buona condotta e non è assimilabile all'estinzione conseguita mediante lavori di pubblica utilità.
Massime di principio
- Per le assunzioni presso il Ministero della Giustizia è legittimo richiedere, in base all'art. 2 del d.P.R. 487/1994 e all'art. 35, comma 6, del d.lgs. 165/2001, il requisito delle qualità morali e di condotta previsto per l'accesso alla magistratura, anche in concorsi relativi a profili non magistratuali.
- La valutazione della condotta incensurabile costituisce esercizio di ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile dal giudice soltanto per gravi ed evidenti vizi di logicità, ragionevolezza, motivazione o travisamento dei fatti; l'amministrazione deve comunque fondare il giudizio su elementi concreti e rapportarlo alle funzioni che il candidato è chiamato a svolgere.
- La presenza di una condanna penale può giustificare il giudizio negativo sulla condotta anche quando il reato sia stato successivamente dichiarato estinto a seguito dello svolgimento positivo dei lavori di pubblica utilità, poiché tale estinzione non è equiparabile alla riabilitazione prevista dall'art. 179 c.p.
- La comunicazione di avvio del procedimento può non essere necessaria quando l'esclusione dipenda dalla mera ricognizione di un presupposto fattuale e l'interessato non possa fornire, attraverso la partecipazione procedimentale, un apporto utile alla decisione.
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