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Sentenza

Sentenza n. 749/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento quanto al ricorso n. 928 del 2020: - del bando generale di concorso per la formazione della graduatoria di assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica del 3 giugno 2020 nella parte in cui prevede, come requisito di ammissione al bando per assegnazione alloggi ERP, la residenza anagrafica o sede di attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale per almeno cinque anni anche non continuativi; - del bando generale di concorso per la formazione della graduatoria di assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ripubblicato con correzioni in data 10 luglio 2020 nella parte in cui prevede come requisito di ammissione al bando per assegnazione alloggi ERP la residenza anagrafica o sede di attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale per almeno cinque anni anche non continuativi; - di qualsiasi atto prodromico, connesso, conseguente e/o seguente, anche se non conosciuto; quanto al ricorso n. 47 del 2021: - della determinazione n. 287 del 19 maggio 2020 del Comune di Pontedera e degli allegati nella parte in cui prevede come requisito di ammissione al bando per assegnazione alloggi ERP la residenza anagrafica o sede di attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale per almeno cinque anni anche non continuativi; - di qualsiasi atto prodromico, connesso, conseguente e/o seguente, anche se non conosciuto.

Giustizia amministrativa202100047

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: bandi comunali per l’assegnazione di alloggi ERP e determinazione comunale di approvazione del bando, nella parte in cui richiedevano almeno cinque anni, anche non continuativi, di residenza anagrafica o di attività lavorativa stabile nel territorio regionale

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (comune e regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, residente in Toscana da meno di cinque anni alla scadenza del termine per la domanda, impugnava i bandi comunali e la determinazione di approvazione, deducendo l’illegittimità del requisito quinquennale previsto dall’Allegato A, comma 2, lettera b), della l.r. Toscana n. 2/2019. I primi due motivi prospettavano l’illegittimità costituzionale della disposizione per violazione dell’art. 3 Cost., richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 44/2020, che aveva dichiarato illegittima un’analoga previsione lombarda per irragionevole disparità di trattamento tra residenti da almeno cinque anni e residenti da minor tempo. Gli ulteriori motivi deducevano il contrasto con gli artt. 4, 16 e 120 Cost., in relazione al diritto al lavoro, alla libertà di circolazione e soggiorno e al divieto per le Regioni di ostacolare la libera circolazione delle persone. Il Comune eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse una discriminazione nell’accesso ai servizi sociali, nonché l’irricevibilità, il difetto di legittimazione e interesse e, successivamente, l’improcedibilità per sopravvenuta proprietà immobiliare del ricorrente. Il secondo ricorso, originariamente proposto come ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e poi trasposto in sede giurisdizionale, riproponeva le medesime censure.

La decisione

Il TAR ha riunito i due ricorsi per connessione oggettiva, avendo entrambi ad oggetto atti della medesima procedura ERP e le stesse censure. Ha esaminato prioritariamente l’eccezione di difetto di giurisdizione e l’ha ritenuta fondata: la doglianza sostanziale riguardava una discriminazione per motivi di provenienza geografica, derivante dal requisito della durata quinquennale della residenza regionale. Tale controversia rientra nell’ambito dell’art. 44, comma 1, d.lgs. n. 286/1998, che attribuisce la tutela contro le discriminazioni all’autorità giudiziaria ordinaria, secondo il procedimento previsto dall’art. 28 d.lgs. n. 150/2011, richiamato dal comma 2 dello stesso art. 44. Il TAR ha quindi dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, precisando la possibilità di riassunzione davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Non ha esaminato le questioni di costituzionalità né le ulteriori eccezioni processuali e di merito. Le spese sono state compensate. È stata inoltre revocata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato precedentemente disposta per il primo ricorso.

Norme richiamate

  • art. 7 l.r. Toscana n. 2/2019

    Costituisce la base normativa del bando comunale per la formazione della graduatoria di assegnazione degli alloggi ERP.

  • art. 8 l.r. Toscana n. 2/2019

    Gli alloggi ERP sono assegnati dai comuni, sulla base della graduatoria di cui all’articolo 7, comma 1, lettera d), ai nuclei familiari richiedenti in possesso dei requisiti specificati nell’allegato A.

    Rimette all’Allegato A della legge regionale la specificazione dei requisiti per la partecipazione e l’assegnazione degli alloggi ERP.

  • Allegato A, comma 2, lettera b), l.r. Toscana n. 2/2019, nel testo previgente alla l.r. n. 35/2021

    residenza anagrafica o sede di attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell’ambito territoriale regionale per almeno cinque anni anche non continuativi

    Prevedeva il requisito regionale quinquennale oggetto delle doglianze discriminatorie; il TAR non ne ha esaminato la legittimità sostanziale per difetto di giurisdizione.

  • l.r. Toscana n. 35/2021

    Ha eliminato dal requisito il riferimento alla durata minima quinquennale della residenza, sostituendo il riferimento all’ambito territoriale regionale con quello del comune o dei comuni cui si riferisce il bando.

  • art. 44, comma 1, d.lgs. n. 286/1998

    Attribuisce all’autorità giudiziaria ordinaria la tutela contro le discriminazioni per motivi di provenienza geografica perpetrate da una pubblica amministrazione.

  • art. 44, comma 2, d.lgs. n. 286/1998

    Rende applicabile alle controversie discriminatorie il procedimento previsto dall’art. 28 d.lgs. n. 150/2011.

  • art. 28 d.lgs. n. 150/2011

    Disciplina il procedimento davanti al giudice ordinario per la tutela contro gli atti e i comportamenti discriminatori.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la riassunzione della causa davanti al giudice munito di giurisdizione dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione.

  • artt. 3, 4, 16 e 120 Cost.

    Parametri costituzionali invocati dal ricorrente; il TAR non ha esaminato le relative censure per difetto di giurisdizione.

Massime di principio

  • Quando la contestazione di un requisito di accesso a una prestazione o a un servizio pubblico è prospettata come discriminazione per motivi di provenienza geografica, la controversia rientra nella tutela antidiscriminatoria prevista dall’art. 44 d.lgs. n. 286/1998 e nella giurisdizione del giudice ordinario, anche se l’atto contestato è formalmente un bando o un provvedimento amministrativo.
  • La qualificazione della controversia ai fini del riparto di giurisdizione dipende dalla natura sostanziale della posizione fatta valere e della condotta denunciata, non dalla forma dell’atto impugnato: una censura sostanzialmente antidiscriminatoria resta devoluta al giudice ordinario anche quando investe un requisito fissato in un bando pubblico.
  • In presenza di una controversia rientrante nella tutela antidiscriminatoria di cui all’art. 44 d.lgs. n. 286/1998, il giudice amministrativo deve dichiarare il difetto della propria giurisdizione senza esaminare le ulteriori censure di legittimità o le questioni di costituzionalità relative all’atto impugnato.
  • La declaratoria di difetto di giurisdizione consente la riassunzione del giudizio davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione, ai sensi dell’art. 11 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e riparto
RamiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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