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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13563/2026 del 10/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Gli eredi di un ex dirigente iscritto a un fondo di previdenza integrativa aziendale (PIA), costituito in epoca anteriore al 28 aprile 1993, hanno chiesto il rimborso della differenza tra l’IRPEF trattenuta dal sostituto d’imposta sulle somme corrisposte a titolo di liquidazione della posizione del fondo e l’imposta ritenuta corretta, sostenendo che dovesse applicarsi l’aliquota del 12,5% prevista per i redditi di capitale, anziché quella del 31,08% propria del trattamento di fine rapporto. Dopo il silenzio-rifiuto dell’amministrazione, il ricorso era stato accolto in primo grado, ma in appello l’ufficio aveva ottenuto riforma. In sede di rinvio la CTR aveva nuovamente accolto l’appello dell’Agenzia, ritenendo legittimo il diniego di rimborso. I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione con sette motivi: (1) violazione del giudicato di rinvio e della disciplina sulla tassazione del rendimento, sostenendo che la CTR avesse disatteso il principio di diritto già enunciato dalla Cassazione e avesse impropriamente ritenuto necessario un riesame dell’an e del quantum; (2) violazione delle regole probatorie per non avere la CTR considerato non contestato l’ammontare del rendimento risultante da certificazione Enel; (3) violazione dei poteri istruttori del giudice tributario per non avere la CTR disposto approfondimenti; (4) violazione di norme sulla prova per avere ritenuto inidonea la consulenza/perizia di parte; (5) omesso esame della questione relativa alla tipologia di rendimento tassabile; (6) omesso esame della questione relativa alla quantificazione del rendimento, assumendo decisiva una certificazione Enel; (7) violazione del principio di diritto dettato nel precedente giudizio di cassazione.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che il giudice di rinvio era vincolato non solo al principio di diritto già enunciato, ma anche alle premesse logico-giuridiche della precedente decisione, e che la CTR si era attenuta a tale vincolo: aveva infatti verificato, sulla base delle clausole del fondo e delle informazioni acquisite presso l’Enel, che non risultava dimostrata l’esistenza di un rendimento qualificabile come "rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato" del capitale accantonato, unico assoggettabile all’aliquota del 12,5%. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibili i motivi relativi alla prova, perché diretti in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio, e inammissibili i motivi ex art. 360, n. 5 c.p.c., perché riferiti non a un fatto storico decisivo omesso, ma a questioni giuridiche e a deduzioni difensive. Spese a carico dei ricorrenti e dichiarazione dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 42, comma 4, t.u.i.r.

    richiamato come base normativa della tassazione del capitale e del rendimento nelle prestazioni del fondo; la Corte ribadisce che opera solo per il rendimento qualificabile nei termini elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 6 L. 26 settembre 1985, n. 482

    la ritenuta del 12,5% si applica solo agli importi maturati entro il 31.12.2000 provenienti dalla liquidazione del rendimento del capitale, inteso come rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato del capitale accantonato.

  • art. 1, comma 5, d.l. n. 669 del 1986 convertito dalla L. n. 30 del 1987

    citato dai ricorrenti nel quadro della disciplina fiscale applicabile alle prestazioni del fondo.

  • artt. 16 e 17 t.u.i.r.

    citati dai ricorrenti nel quadro della qualificazione fiscale delle somme erogate.

  • art. 63 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per delimitare i poteri e i vincoli del giudice di rinvio nel processo tributario.

  • art. 384 c.p.c.

    il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e alle relative premesse logico-giuridiche.

  • art. 392 c.p.c.

    richiamato in relazione al giudizio di rinvio e ai suoi limiti.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non copre la diversa ricostruzione della fattispecie concreta né la mera contestazione della valutazione delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    utilizzato per dedurre la violazione del principio di diritto nel giudizio di rinvio.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    ammissibile solo per omesso esame di un fatto storico, controverso e decisivo, non per critiche alla motivazione o alla valutazione delle prove.

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione non può essere invocata per contestare la valutazione del materiale istruttorio, ma solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte o abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi non aventi tale valore.

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti insieme alle norme probatorie per sostenere la non contestazione dell’ammontare del rendimento.

  • art. 2697 c.c.

    la sua violazione è configurabile solo se l’onere della prova viene attribuito alla parte sbagliata, non quando si contesta l’apprezzamento dell’avvenuto assolvimento dell’onere.

  • art. 7 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato in relazione ai poteri istruttori del giudice tributario.

  • art. 163, nn. 4 e 5 c.p.c.

    citato dai ricorrenti in relazione alla sufficienza dell’atto introduttivo e alla deduzione dei fatti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in caso di rigetto integrale del ricorso sussiste l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato quale parametro per il calcolo dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, il giudice di merito è vincolato non solo al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma anche alle premesse logico-giuridiche e agli accertamenti già compresi nella decisione rescindente.
  • In tema di tassazione delle prestazioni erogate da fondi di previdenza integrativa aziendale anteriori alla riforma del 1993, l’aliquota del 12,5% si applica soltanto alle somme che derivano da un effettivo rendimento del capitale accantonato, cioè da una gestione sul mercato del capitale da parte del fondo; non sono sufficienti mere capitalizzazioni contabili o meccanismi interni di calcolo.
  • L’accertamento della natura e della quantità del rendimento imponibile è rimesso al giudice di merito, che deve verificare se vi sia stato un effettivo impiego sul mercato del capitale accantonato e quale rendimento ne sia derivato.
  • In sede di legittimità, non è consentito trasformare una censura di violazione di legge o di prova in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio.
  • La violazione dell’art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice utilizza prove non dedotte dalle parti, fuori dai limiti legali, o attribuisce efficacia di prova legale a elementi che non la hanno; non basta contestare il peso probatorio attribuito ai documenti prodotti.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è deducibile in cassazione solo quando l’onere della prova sia stato posto a carico della parte sbagliata, non quando si contesta l’apprezzamento del giudice circa l’adempimento di quell’onere.
  • Il vizio di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c. riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non l’omesso esame di questioni giuridiche, argomentazioni difensive o elementi istruttori valorizzati dalle parti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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