Cassazione Penale, Sentenza n. 13064/2022 del 06/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Baruzzi ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che aveva confermato la condanna per guida in stato di ebbrezza (art.186 cod. strada, comma 2 lett. b), 2-bis, 2-sexies) commessa il 3 marzo 2015, deducendo illogicità della motivazione, travisamento della prova e violazione di legge quanto all'aggravante di cui all'art.186, comma 2-bis c.d.s.
La decisione
La Cassazione ha escluso l'inammissibilità del ricorso ma ha rilevato l'intervenuta prescrizione del reato applicando la disciplina introdotta dalla legge 5 dicembre 2005, n.251. Poiché si tratta di contravvenzione, il termine massimo di prescrizione è ritenuto pari a cinque anni in base al combinato disposto degli artt.157, 160 comma 3 e 161 comma 2 c.p.; questo termine si è compiuto successivamente alla sentenza di appello. Non emergendo dagli atti elementi tali da comprovare l'innocenza in modo assolutamente incontrovertibile (ai sensi dell'art.129 comma 2 c.p.p.), la Corte non ha pronunciato l'assoluzione di merito ma ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione, con eliminazione della sanzione amministrativa accessoria e con ordine di trasmettere copia della sentenza al Prefetto di Bologna ai sensi dell'art.224 comma 3 c.d.s.
Norme richiamate
art.186 Codice della Strada
art.186, comma 2 lett. b), 2-bis, 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285
Norma incriminatrice (guida in stato di ebbrezza) applicata nel caso; la contestazione riguardava anche le circostanze aggravanti previste dal comma 2-bis
Legge 5 dicembre 2005, n.251
legge 5 dicembre 2005, n.251
Modifica della disciplina della prescrizione applicata retroattivamente al fatto del 2015, incidendo sul calcolo del termine prescrizionale per le contravvenzioni
art.157 c.p.
Norma richiamata nel combinato con le altre per determinare la durata della prescrizione per reati contravvenzionali
art.160 comma 3 c.p.
Parte del meccanismo di calcolo della prescrizione; insieme agli artt.157 e 161 contribuisce a fissare il termine massimo di prescrizione
art.161 comma 2 c.p.
Stabilisce limiti al termine massimo di prescrizione per i reati contravvenzionali, qui interpretato come cinque anni
art.129 comma 2 c.p.p.
art.129, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede la possibilità di pronunciare sentenza di assoluzione quando dagli atti emerge in modo assolutamente non contestabile l'innocenza; la Corte ha ritenuto che nel caso non sussistessero elementi tali da legittimare un'assoluzione di merito
art.224 comma 3 Codice della Strada
Norma che richiede la trasmissione della sentenza al Prefetto per gli eventuali provvedimenti amministrativi conseguenti; la Corte ha disposto l'invio di copia della sentenza al Prefetto di Bologna
Massime di principio
- La prescrizione del reato estingue l'azione penale; quando il termine prescrizionale si è compiuto dopo la pronuncia di appello la Cassazione può annullare la sentenza per estinzione del reato senza rinvio.
- La modifica delle regole della prescrizione (es. legge n.251/2005) può rideterminare termini aplicabili a fatti commessi prima della modifica e incidere sul calcolo della prescrizione; verificare sempre la disciplina temporale applicabile al fatto.
- La Cassazione pronuncia l'assoluzione per 'evidente innocenza' (art.129 comma 2 c.p.p.) solo se dagli atti emerge in modo assolutamente incontrovertibile l'assenza del fatto, la non imputabilità o l'irrilevanza penale: standard molto stringente.
- L'estinzione del reato comporta anche l'eliminazione delle sanzioni accessorie penali e amministrative eventualmente applicate; tuttavia può essere prevista la comunicazione degli atti alle autorità amministrative (es. Prefetto) quando previsto dalla legge.
- In casi di reati contravvenzionali (come talune ipotesi previste dall'art.186 c.d.s.) è necessario calcolare con attenzione il termine massimo di prescrizione applicabile in virtù del combinato disposto delle norme del codice penale.
- Chi impugna per vizi di motivazione e travisamento della prova può ottenere l'annullamento per prescrizione anche se le questioni di merito non vengono risolte a favore dell'innocenza; la prescrizione è causa di estinzione indipendente dall'accertamento pieno della responsabilità.
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