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Sentenza

Sentenza n. 14547/2026 - Roma, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601853

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio negativo di compatibilità ambientale relativo a un progetto di impianto agrivoltaico, unitamente ai pareri e agli atti istruttori presupposti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato il decreto direttoriale con cui il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministero della Cultura, ha espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale su un impianto agrivoltaico di 87,3868 MWp da realizzare nel territorio di Tarquinia, nonché i pareri della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, del Ministero della Cultura e della Regione Lazio. Sono stati dedotti, tra gli altri, la violazione dei principi di imparzialità, buon andamento e proporzionalità, la violazione degli artt. 22 e 25 del d.lgs. n. 152/2006 e degli artt. 3 e 10 della l. n. 241/1990, la violazione delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, errore nei presupposti, travisamento, contraddittorietà e sviamento. In particolare, la ricorrente ha lamentato che il progetto fosse stato valutato come un ordinario impianto fotovoltaico a terra, senza considerare le specifiche caratteristiche agrivoltaiche, quali l’assenza di scavi e impermeabilizzazione, la reversibilità dell’intervento, la permeabilità del suolo, la possibilità di proseguire le attività agricole e le misure di miglioramento ecologico e di tutela della biodiversità. Ha inoltre contestato la valutazione degli impatti cumulativi, il mancato esame della fase terza dello Studio di Incidenza, l’utilizzo di una deliberazione regionale successivamente annullata e le irregolarità derivanti dalla tardiva comunicazione della richiesta di integrazioni ministeriale. La Commissione Tecnica aveva respinto le controdeduzioni della società con formule ritenute apodittiche, senza una specifica confutazione tecnico-scientifica degli studi e degli elaborati depositati.

La decisione

Il ricorso è stato accolto per il motivo ritenuto assorbente relativo al difetto di istruttoria e di motivazione. Il TAR ha affermato che gli impianti agrivoltaici, in ragione delle loro caratteristiche tecnologiche e della possibile coesistenza tra produzione energetica e attività agricola, non possono essere automaticamente assimilati agli impianti fotovoltaici tradizionali a terra. Il giudizio di compatibilità ambientale deve quindi confrontarsi concretamente con le peculiarità costruttive dell’impianto, con la reversibilità dell’intervento, con il grado di consumo e impermeabilizzazione del suolo e con le misure di mitigazione e miglioramento ecologico proposte. Nel caso concreto, gli atti impugnati si erano fondati su riferimenti generici al consumo di suolo, all’estensione e all’asserita irreversibilità dell’opera, senza un adeguato esame delle caratteristiche tecniche dell’impianto e delle misure progettuali relative alla biodiversità, al paesaggio e alla reversibilità. Inoltre, le controdeduzioni della società erano state respinte con formule meramente apodittiche, senza l’indicazione di dati, analisi o ragioni tecnico-scientifiche alternative. Tale motivazione non soddisfa i requisiti di trasparenza e intelligibilità dell’art. 3 della l. n. 241/1990. Il giudice ha precisato di non sostituirsi alle amministrazioni nelle valutazioni di discrezionalità tecnica e amministrativa, ma di verificare soltanto la completezza dell’istruttoria e la coerenza e intelligibilità della motivazione. Sono stati annullati gli atti impugnati ed è stato ordinato alle amministrazioni di riesaminare l’istanza di VIA previa adeguata istruttoria. Le ulteriori censure sono rimaste assorbite. La riedizione del potere non è stata predeterminata nel contenuto: le amministrazioni potranno adottare anche una nuova determinazione negativa, purché adeguatamente motivata e specificamente riferita alle caratteristiche agrivoltaiche e alle misure di mitigazione proposte. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 23 d.lgs. 152/2006

    La società ha presentato l’istanza di valutazione di impatto ambientale ai sensi di tale disposizione.

  • art. 24, comma 3, d.lgs. 152/2006

    La Regione Lazio ha partecipato al procedimento quale amministrazione contributiva.

  • artt. 22 e 25 d.lgs. 152/2006

    Sono stati invocati dalla ricorrente in relazione alle regole del procedimento di VIA e alla valutazione degli impatti ambientali.

  • art. 3 l. 241/1990

    Impone una motivazione trasparente e intellegibile, capace di confrontarsi con le specifiche obiezioni e risultanze tecniche dedotte dall’interessato.

  • art. 10 l. 241/1990

    È stato invocato in relazione alle garanzie partecipative e alla considerazione delle controdeduzioni della proponente.

  • direttiva 2009/147/CE

    Richiamata dalla ricorrente con riferimento alla tutela dell’avifauna e degli interessi di conservazione della ZPS.

  • direttiva 92/43/CEE

    Richiamata dalla ricorrente in relazione alla tutela degli habitat e alla valutazione di incidenza.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente per i principi di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione.

Massime di principio

  • Gli impianti agrivoltaici non possono essere automaticamente assimilati agli impianti fotovoltaici tradizionali a terra: nella valutazione di compatibilità ambientale e paesaggistica l’amministrazione deve considerare le concrete caratteristiche tecnologiche e impiantistiche dell’intervento, comprese la permeabilità e la reversibilità del suolo, la prosecuzione delle attività agricole e le misure di mitigazione e miglioramento ecologico.
  • Il diniego di compatibilità ambientale relativo a un impianto agrivoltaico deve contenere una motivazione rafforzata e specifica, idonea a esplicitare il bilanciamento tra la tutela paesaggistico-ambientale e l’interesse alla diffusione delle fonti rinnovabili, dando conto delle ragioni per cui le caratteristiche innovative dell’impianto non risultano sufficienti a evitare o ridurre gli impatti rilevati.
  • La motivazione del giudizio tecnico negativo non è adeguata quando respinge studi e controdeduzioni tecniche con formule apodittiche, senza confrontarsi puntualmente con gli elementi dedotti dall’interessato e senza indicare i dati o le analisi tecnico-scientifiche alternativi posti a fondamento del dissenso.
  • Il sindacato giurisdizionale sulla VIA può censurare la manifesta incompletezza dell’istruttoria e l’incoerenza o non intelligibilità della motivazione senza sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione, cui resta riservato il merito delle valutazioni tecniche e amministrative.
  • L’annullamento di un provvedimento per difetto di istruttoria o di motivazione produce un effetto conformativo strumentale: impone la rinnovazione dell’attività istruttoria e motivazionale viziata, ma non predetermina il contenuto della nuova decisione, che può essere anche negativa se adeguatamente motivata.
  • Nella riedizione del potere conseguente all’annullamento per vizi istruttori o motivazionali, l’amministrazione può conservare i segmenti procedimentali non incisi dalla pronuncia, ma deve riesaminare specificamente gli aspetti indicati dal giudice e confrontarsi con le caratteristiche dell’intervento e con le misure di mitigazione proposte.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàImpianti da fonti rinnovabiliMotivazione del provvedimento
RamiAmbienteEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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