Cassazione Penale, Sentenza n. 25079/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente aveva chiesto al giudice dell'esecuzione il riconoscimento del vincolo della continuazione in executivis tra una sentenza del 2023 per detenzione a fini di spaccio e altre precedenti condanne, tra cui una sentenza del 2002 e ulteriori sentenze già oggetto di riconoscimento della continuazione. Il GIP aveva rigettato l'istanza ritenendo, per i fatti più risalenti, che uno fosse successivo all'alveo temporale di operatività dell'associazione ex art. 74 d.P.R. 309/1990 e che, per il fatto del 2023, l'intervallo di oltre vent'anni escludesse in radice l'identità del disegno criminoso, valorizzando anche la professionalità nel settore droga. Nel ricorso per cassazione la difesa ha dedotto: 1) violazione dell'art. 81, comma 2, c.p. per avere il giudice fondato il diniego su criteri estranei o apodittici, come il mero dato cronologico e la supposta professionalità criminosa; 2) violazione degli artt. 671 c.p.p. e 81, comma 2, c.p. e vizio di motivazione per mancata valutazione dello stato di tossicodipendenza cronica e della coesistente patologia psichiatrica, indicati come collante delle condotte; 3) mancanza e manifesta illogicità della motivazione per non essersi il giudice confrontato con gli argomenti e i documenti difensivi, avendo trasformato un indice sintomatico in causa ostativa assoluta senza analisi concreta del caso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso integralmente inammissibile. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse correttamente applicato i criteri giurisprudenziali sul reato continuato, potendo valorizzare il rilevante distacco temporale tra i fatti come indice negativo della preventiva programmazione unitaria. Ha aggiunto che la doglianza sulla tossicodipendenza era generica e non confrontata con la ratio decidendi, poiché non indicava neppure la data di insorgenza della patologia psichiatrica e pretendeva una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81, comma 2, c.p.
La continuazione richiede un medesimo disegno criminoso, cioè una preventiva e unitaria programmazione delle violazioni; non basta una generica abitudine a delinquere o la mera professionalità criminale. Il dato temporale può essere indice negativo della preordinazione quando il lasso tra i reati è molto ampio.
art. 671 c.p.p.
Nel giudizio esecutivo sul riconoscimento della continuazione il giudice deve verificare tutti gli indicatori concreti rilevanti, compreso lo stato di tossicodipendenza quando allegato, ma senza sostituire alla preventiva programmazione il mero stile di vita del soggetto.
art. 616 c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 52 d.lgs. n. 193 del 2003
In caso di diffusione del provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi nei casi previsti dalla legge.
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, il giudice deve accertare la presenza di concreti indici rivelatori di un progetto criminoso unitario: omogeneità dei reati, contiguità spazio-temporale, causali, modalità della condotta, sistematicità e abitudini di vita, nonché la preordinazione almeno nelle linee essenziali già al momento del primo reato.
- Il mero decorso di un lungo arco temporale tra i fatti può legittimamente costituire un indizio negativo della medesimezza del disegno criminoso; quanto più ampia è la distanza, tanto più si riduce la plausibilità di una programmazione unitaria preventiva.
- La ricaduta nel reato, l'abitualità delinquenziale o la 'professionalità' nel settore criminale non bastano, da sole, a integrare il requisito dell'unicità del disegno criminoso richiesto dall'art. 81, comma 2, c.p.
- Lo stato di tossicodipendenza può essere valorizzato ai fini della continuazione solo come elemento concreto da inserire nella complessiva verifica del medesimo disegno criminoso; non introduce una presunzione automatica di continuazione per i reati commessi dal tossicodipendente.
- In cassazione non è consentita una mera sollecitazione a rivalutare il fatto quando la motivazione del giudice di merito sia congrua e non illogica; la censura deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi e indicare specifici vizi logici o travisamenti.
- La patologia psichiatrica allegata a sostegno della continuazione deve essere temporalmente e causalmente collegata ai fatti contestati, altrimenti la doglianza resta generica e non decisiva.
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