Sentenza n. 776/2026 - Latina, Sezione 1
per l’annullamento del decreto della Prefettura di Latina prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, con cui sono stati revocati il contratto di soggiorno per lavoro subordinato n. -OMISSIS- ed il mod. 209 rilasciati l’-OMISSIS- in relazione all’istanza di emersione dal lavoro irregolare n. -OMISSIS-del -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di revoca del contratto di soggiorno per lavoro subordinato e del modello 209, adottato nell’ambito di un’istanza di emersione dal lavoro irregolare
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio deducendo, con il primo motivo, la nullità o inesistenza del provvedimento perché notificato in copia semplice anziché in copia conforme. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 3 l. 241/1990 e l’eccesso di potere sotto varie forme, sostenendo che i dati relativi all’idoneità alloggiativa dell’immobile non sarebbero richiesti ai fini della sottoscrizione del contratto di soggiorno e della compilazione del modello 209 e contestando la falsità della documentazione, ritenuta non adeguatamente verbalizzata. La Prefettura aveva disposto la revoca perché il contratto era stato stipulato sulla base di documentazione falsa, in particolare di un certificato di idoneità alloggiativa disconosciuto dal Comune di Terracina nell’ambito dei controlli sulla veridicità della documentazione.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato respinto perché la notificazione in copia semplice non incide sulla legittimità del provvedimento: la consegna è avvenuta a mani da parte della Polizia di Stato, non vi erano incertezze sulla provenienza o sul contenuto dell’atto e la notificazione ha raggiunto il proprio scopo, come dimostrato dalla tempestiva costituzione del ricorrente e dalla contestazione giudiziale dell’atto. Anche il secondo motivo è stato respinto. Il giudice ha ritenuto meramente formale la contestazione della falsità documentale, risultante dalla corrispondenza tra la Prefettura e il Comune di Terracina durante il controllo di veridicità. La revoca è stata quindi considerata legittima quale conseguenza prevista dall’art. 75 d.P.R. 445/2000 per l’ottenimento di benefici pubblici sulla base di documenti non veritieri. Il TAR ha inoltre ribadito che il requisito dell’idoneità alloggiativa è espressamente previsto dall’art. 103, comma 15, d.l. 34/2020, convertito dalla l. 77/2020, e che la sua mancanza ostacola la definizione favorevole dell’istanza di emersione. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
Il ricorrente lo ha invocato per contestare la motivazione del provvedimento; il motivo è stato respinto, essendo stata ritenuta sufficiente la ricostruzione amministrativa della falsità documentale.
art. 75 d.P.R. 445/2000
La revoca costituisce la conseguenza sfavorevole dell’ottenimento di benefici pubblici sulla base di documenti non rispondenti al vero.
art. 103, comma 15, d.l. 34/2020, convertito dalla l. 77/2020
Il requisito dell’idoneità alloggiativa è espressamente previsto quale requisito rilevante per la favorevole definizione dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento.
artt. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamati quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.
artt. 5 e 6 reg. (UE) 2016/679
Richiamati a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai fini dell’oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- La notificazione di un provvedimento amministrativo in copia semplice, quando l’atto sia stato consegnato da un organo pubblico, la sua provenienza e il suo contenuto siano certi e la notificazione abbia consentito al destinatario di esercitare pienamente la difesa, non determina l’illegittimità del provvedimento né ne comporta l’inesistenza o la nullità.
- La revoca di un beneficio o titolo amministrativo conseguito sulla base di documentazione non veritiera costituisce la conseguenza prevista dall’art. 75 d.P.R. 445/2000 e può essere fondata sugli esiti dei controlli di veridicità svolti dall’amministrazione mediante interlocuzione con l’ente pubblico competente, anche senza una specifica verbalizzazione contestata dal destinatario.
- Nella procedura di emersione dal lavoro irregolare disciplinata dall’art. 103 d.l. 34/2020, il requisito dell’idoneità alloggiativa costituisce un requisito espressamente previsto e la sua mancanza può impedire la definizione favorevole dell’istanza e giustificare la revoca dei titoli rilasciati sulla base di una certificazione non veritiera.
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