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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22635/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal diniego opposto dall'amministrazione finanziaria a un'istanza di rimborso IVA relativa all'anno 2003, presentata da una contribuente in conseguenza della cessazione dell'attività. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente e la Commissione tributaria regionale della Puglia aveva rigettato l'appello dell'Agenzia delle entrate, ritenendo, tra l'altro, che non fosse necessaria la compilazione del quadro VR della dichiarazione, che fosse sufficiente il quadro RX e che la richiesta dell'Ufficio di produrre la documentazione comprovante l'effettività del credito non potesse riverberarsi in danno della contribuente, essendo decorso il termine decennale di conservazione delle scritture contabili. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, l'Agenzia ha denunciato violazione degli artt. 2220 e 2697 c.c., sostenendo che la contribuente, quale attrice in senso sostanziale nel giudizio di rimborso, era onerata di provare il fatto costitutivo del proprio diritto mediante la produzione della documentazione contabile attestante l'effettività del credito; ha inoltre censurato l'affermazione del giudice di merito secondo cui la difesa dell'Ufficio sulla mancata prova sarebbe stata tardiva o preclusa da limiti processuali.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, nel giudizio tributario di rimborso IVA, il contribuente assume la veste di attore anche in senso sostanziale e deve provare i fatti costitutivi della pretesa; l'amministrazione finanziaria può contestare la pretesa anche deducendo la mancanza di documentazione idonea a provare l'effettività del credito, senza che ciò costituisca eccezione in senso stretto soggetta a preclusioni. Ha inoltre ribadito che l'obbligo di conservazione delle scritture contabili per dieci anni ex art. 2220 c.c. è distinto dall'onere probatorio ex art. 2697 c.c., sicché la decorrenza del termine di conservazione non elimina l'onere di provare in giudizio il diritto al rimborso. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro di legittimità per denunciare violazione di legge

  • art. 2220 c.c.

    l'obbligo di conservazione delle scritture contabili per dieci anni è distinto dall'onere della prova in giudizio e non vale a esonerare il contribuente dalla produzione della documentazione necessaria a dimostrare il credito

  • art. 2697 c.c.

    regola generale sull'onere della prova: chi chiede il rimborso deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto

  • art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato dall'amministrazione finanziaria nelle difese come base della decadenza, ma la decisione si concentra sulla prova del credito

  • art. 1 del I Protocollo addizionale alla CEDU

    richiamato per ribadire che la tutela convenzionale riguarda crediti già accertati, liquidi ed esigibili

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario promosso per ottenere il rimborso dell'IVA, il contribuente è attore anche in senso sostanziale e deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa, compresa l'effettività del credito richiesto a rimborso.
  • La mancanza di documentazione contabile idonea a dimostrare il credito può essere fatta valere dall'amministrazione finanziaria come difesa nel merito e non costituisce necessariamente eccezione in senso stretto soggetta a preclusioni processuali.
  • L'obbligo di conservazione delle scritture contabili per dieci anni non coincide con l'onere di provare in giudizio il diritto azionato: il decorso del termine di conservazione non esonera il contribuente dalla prova richiesta dall'art. 2697 c.c.
  • In tema di rimborso di crediti tributari, la tutela convenzionale dei beni patrimoniali presuppone un credito già accertato, liquido ed esigibile, non una mera pretesa ancora da dimostrare.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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