Cassazione Civile, Ordinanza n. 10064/2024 del 15/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, rilevando che la contribuente aveva presentato domanda di definizione ai sensi del d.l. n. 119 del 2018 e aveva effettuato il relativo versamento nei termini prescritti. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, in applicazione della disciplina richiamata.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione relativo a imposta di registro e imposte ipocatastali, impugnato dalla contribuente. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente; la Commissione tributaria regionale della Toscana aveva poi respinto l’appello dell’Agenzia delle entrate. In Cassazione, l’Agenzia propone ricorso avverso la sentenza regionale, ma l’Avvocatura dello Stato deposita istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, rappresentando che la contribuente aveva presentato domanda ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.l. 119/2018, con pagamento effettuato nei termini. La Corte prende atto dell’avvenuto perfezionamento della definizione agevolata e valuta estinto il giudizio.
Norme richiamate
d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6
La presentazione della domanda di definizione agevolata e il versamento effettuato nei termini determinano la cessazione della materia del contendere nel giudizio tributario.
d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 7
È richiamato unitamente all’art. 6 come base della procedura di definizione agevolata invocata per ottenere l’estinzione del giudizio.
L. 17 dicembre 2018, n. 136
Norma di conversione del d.l. n. 119 del 2018, richiamata come fonte della disciplina applicata.
d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 13
Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.
Massime di principio
- Quando il contribuente perfeziona una definizione agevolata prevista dalla legge per la specifica pretesa tributaria, il giudizio pendente viene meno per cessazione della materia del contendere.
- Ai fini dell’estinzione del giudizio per definizione agevolata, rileva il perfezionamento della procedura nei termini di legge, comprensivo della presentazione dell’istanza e del versamento dovuto.
- In caso di estinzione del giudizio per effetto di una procedura agevolativa, le spese restano disciplinate dalla norma speciale richiamata, con allocazione a carico di chi le ha anticipate.
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