Cassazione Civile, Ordinanza n. 17861/2023 del 22/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
Due proprietarie di un immobile avevano affidato a una società l'esecuzione di lavori per l'impianto idraulico e per rendere l'immobile abitabile. Dopo l'ultimazione dell'opera erano emersi malfunzionamenti dell'impianto e, successivamente, perdite d'acqua con infiltrazioni, muffe e danni agli ambienti interni. Le committenti avevano chiesto il risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale; la società convenuta aveva resistito eccependo decadenza e prescrizione, sostenendo che la denuncia dei vizi e l'azione fossero tardive rispetto ai termini dell'art. 2226 c.c. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo provato l'inesatto adempimento e reputando infondate le eccezioni di decadenza e prescrizione perché i vizi erano stati tempestivamente segnalati e, comunque, la società aveva riconosciuto i difetti e si era attivata per eliminarli. La Corte d'appello aveva poi dichiarato inammissibile il gravame con ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) nullità dell'ordinanza e del procedimento di appello per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, assumendo che la Corte territoriale avesse deciso su un presunto difetto di argomentazione dell'eccezione di prescrizione non devoluto o comunque non correttamente scrutinato; (2) ulteriore violazione del diritto di difesa per un presunto errore procedurale della difesa; (3) violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., perché l'eccezione di prescrizione sarebbe stata in realtà dedotta e sarebbe spettato agli attori provare tempestività della denuncia e della domanda; (4) violazione degli artt. 2226 e 1668 c.c. sul rilievo che la denuncia del vizio e la richiesta di eliminazione non avrebbero potuto interrompere o neutralizzare decadenza e prescrizione, contestando anche l'accertamento di fatto circa il riconoscimento dei vizi; (5) violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. per mancata compensazione delle spese, in presenza di una riduzione della somma originariamente domandata e di una pretesa reciproca soccombenza sul quantum.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi, osservando che l'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348-ter c.p.c. non è ricorribile per cassazione, neppure ex art. 111 Cost., quando si denunci l'omessa pronuncia o l'erronea valutazione di motivi di gravame; ha aggiunto che, se un tema non è devoluto in appello, su di esso si forma giudicato interno, mentre se è devoluto ma l'appello viene dichiarato inammissibile, non è comunque consentito aggredire in cassazione l'ordinanza per omessa disamina del motivo. Ha poi dichiarato il quarto motivo in parte inammissibile, perché rivolto a contestare un accertamento di fatto riservato al merito, e in parte infondato, perché il riconoscimento dell'appaltatrice dei vizi e il suo attivarsi per rimuoverli integra, secondo un orientamento consolidato, una nuova obbligazione o comunque un riconoscimento del debito che svincola il committente dai termini di decadenza e prescrizione previsti per i vizi dell'opera. Ha infine ritenuto infondato il quinto motivo, affermando che la regolazione delle spese segue il criterio della soccombenza complessiva e che la riduzione dell'importo richiesto non impone la compensazione, essendo questa rimessa alla discrezionalità del giudice di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2226 c.c.
richiamato dalla ricorrente come termine di decadenza/prescrizione per la denuncia dei vizi dell'opera; la Corte ha osservato che, in presenza di riconoscimento dei difetti da parte dell'appaltatore, il committente non resta soggetto a tali termini nei limiti evidenziati dalla giurisprudenza richiamata.
art. 1668 c.c.
evocato quale disciplina dei rimedi contro i vizi dell'opera; la Corte ha ricondotto il riconoscimento dell'appaltatrice all'assunzione di un impegno ulteriore idoneo a svincolare il committente dai termini ordinari.
art. 348-bis c.p.c.
utilizzato per la declaratoria di inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza nel merito.
art. 348-ter c.p.c.
l'ordinanza di inammissibilità resa ai sensi di tale norma non è ricorribile per cassazione per denunciare l'omessa pronuncia su singoli motivi di gravame, salvo vizi propri del modello procedimentale.
art. 111 Cost.
non consente il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza ex art. 348-ter c.p.c. nei limiti dedotti dalla ricorrente.
art. 101 c.p.c.
invocato dalla ricorrente in relazione al contraddittorio; la censura è stata ritenuta inammissibile.
art. 115 c.p.c.
richiamato per sostenere che l'eccezione di prescrizione sarebbe stata dedotta e provata; la Corte non ha accolto la doglianza.
art. 2697 c.c.
richiamato sul riparto dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto non fondata la censura nei limiti in cui mirava a sovvertire l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
art. 352 c.p.c.
richiamato insieme ad altre norme processuali nella censura contro l'ordinanza di appello.
art. 281-sexies c.p.c.
richiamato insieme ad altre norme processuali nella censura contro l'ordinanza di appello.
art. 24 Cost.
invocato a tutela del diritto di difesa; la Corte ha escluso la violazione nei termini allegati.
art. 1175 c.c.
richiamato dalla Corte nella ricostruzione del principio per cui il committente non deve ostacolare la prestazione riparatoria promessa dal venditore/appaltatore.
art. 1230 c.c.
citato nel richiamo alla nozione di novazione oggettiva, esclusa in mancanza di accordo delle parti volto a sostituire l'obbligazione originaria.
art. 1490 c.c.
richiamato per analogia nella ricostruzione dell'obbligazione di garanzia del venditore.
art. 1492 c.c.
richiamato per indicare i rimedi del compratore nella giurisprudenza sul riconoscimento operoso.
art. 1495 c.c.
richiamato per i termini e le condizioni per l'esercizio delle azioni edilizie, dai quali il riconoscimento operoso svincola il creditore.
art. 2944 c.c.
richiamato come effetto del riconoscimento del debito, che interrompe la prescrizione.
art. 91 c.p.c.
la Corte ha ribadito che il principio di soccombenza va riferito all'esito finale complessivo della causa.
art. 92 c.p.c.
la compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e non è obbligatoria per il solo fatto della riduzione della domanda.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
comma 1-quater e comma 1-bis
in caso di rigetto del ricorso va dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, l'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348-ter c.p.c. non è impugnabile per cassazione per lamentare l'omessa pronuncia su singoli motivi di gravame; il rimedio è esperibile solo se si deduce un vizio proprio del modello procedimentale utilizzato al di fuori dei casi consentiti dalla legge.
- Quando l'appaltatore riconosce i difetti dell'opera e si attiva concretamente per eliminarli, tale condotta può integrare un riconoscimento del debito o comunque un impegno ulteriore idoneo a svincolare il committente dai termini di decadenza e prescrizione previsti per la denuncia dei vizi, salvo che sia accertata una vera e propria novazione oggettiva fondata su accordo delle parti.
- L'accertamento circa l'avvenuto riconoscimento dei vizi e l'assunzione dell'impegno riparatorio è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale consentito o del travisamento processuale rilevante.
- La riduzione dell'importo domandato rispetto alla somma inizialmente richiesta non comporta automaticamente una soccombenza reciproca né impone la compensazione delle spese; la regolazione delle spese segue la soccombenza complessiva e la compensazione ex art. 92 c.p.c. resta discrezionale.
- La parte che contesta la decisione di merito non può, in cassazione, sovrapporre una diversa lettura delle risultanze istruttorie all'accertamento compiuto dal giudice di merito, quando la doglianza mira solo a rimettere in discussione fatti già valutati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17852/2023 del 22/06/2023
- ordinanza_civile · 22 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17854/2023 del 22/06/2023
- ordinanza_civile · 22 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17855/2023 del 22/06/2023
- ordinanza_civile · 22 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17856/2023 del 22/06/2023
- ordinanza_civile · 22 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17857/2023 del 22/06/2023
- ordinanza_civile · 22 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17858/2023 del 22/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →