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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17861/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

Due proprietarie di un immobile avevano affidato a una società l'esecuzione di lavori per l'impianto idraulico e per rendere l'immobile abitabile. Dopo l'ultimazione dell'opera erano emersi malfunzionamenti dell'impianto e, successivamente, perdite d'acqua con infiltrazioni, muffe e danni agli ambienti interni. Le committenti avevano chiesto il risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale; la società convenuta aveva resistito eccependo decadenza e prescrizione, sostenendo che la denuncia dei vizi e l'azione fossero tardive rispetto ai termini dell'art. 2226 c.c. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo provato l'inesatto adempimento e reputando infondate le eccezioni di decadenza e prescrizione perché i vizi erano stati tempestivamente segnalati e, comunque, la società aveva riconosciuto i difetti e si era attivata per eliminarli. La Corte d'appello aveva poi dichiarato inammissibile il gravame con ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) nullità dell'ordinanza e del procedimento di appello per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, assumendo che la Corte territoriale avesse deciso su un presunto difetto di argomentazione dell'eccezione di prescrizione non devoluto o comunque non correttamente scrutinato; (2) ulteriore violazione del diritto di difesa per un presunto errore procedurale della difesa; (3) violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., perché l'eccezione di prescrizione sarebbe stata in realtà dedotta e sarebbe spettato agli attori provare tempestività della denuncia e della domanda; (4) violazione degli artt. 2226 e 1668 c.c. sul rilievo che la denuncia del vizio e la richiesta di eliminazione non avrebbero potuto interrompere o neutralizzare decadenza e prescrizione, contestando anche l'accertamento di fatto circa il riconoscimento dei vizi; (5) violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. per mancata compensazione delle spese, in presenza di una riduzione della somma originariamente domandata e di una pretesa reciproca soccombenza sul quantum.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi, osservando che l'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348-ter c.p.c. non è ricorribile per cassazione, neppure ex art. 111 Cost., quando si denunci l'omessa pronuncia o l'erronea valutazione di motivi di gravame; ha aggiunto che, se un tema non è devoluto in appello, su di esso si forma giudicato interno, mentre se è devoluto ma l'appello viene dichiarato inammissibile, non è comunque consentito aggredire in cassazione l'ordinanza per omessa disamina del motivo. Ha poi dichiarato il quarto motivo in parte inammissibile, perché rivolto a contestare un accertamento di fatto riservato al merito, e in parte infondato, perché il riconoscimento dell'appaltatrice dei vizi e il suo attivarsi per rimuoverli integra, secondo un orientamento consolidato, una nuova obbligazione o comunque un riconoscimento del debito che svincola il committente dai termini di decadenza e prescrizione previsti per i vizi dell'opera. Ha infine ritenuto infondato il quinto motivo, affermando che la regolazione delle spese segue il criterio della soccombenza complessiva e che la riduzione dell'importo richiesto non impone la compensazione, essendo questa rimessa alla discrezionalità del giudice di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2226 c.c.

    richiamato dalla ricorrente come termine di decadenza/prescrizione per la denuncia dei vizi dell'opera; la Corte ha osservato che, in presenza di riconoscimento dei difetti da parte dell'appaltatore, il committente non resta soggetto a tali termini nei limiti evidenziati dalla giurisprudenza richiamata.

  • art. 1668 c.c.

    evocato quale disciplina dei rimedi contro i vizi dell'opera; la Corte ha ricondotto il riconoscimento dell'appaltatrice all'assunzione di un impegno ulteriore idoneo a svincolare il committente dai termini ordinari.

  • art. 348-bis c.p.c.

    utilizzato per la declaratoria di inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza nel merito.

  • art. 348-ter c.p.c.

    l'ordinanza di inammissibilità resa ai sensi di tale norma non è ricorribile per cassazione per denunciare l'omessa pronuncia su singoli motivi di gravame, salvo vizi propri del modello procedimentale.

  • art. 111 Cost.

    non consente il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza ex art. 348-ter c.p.c. nei limiti dedotti dalla ricorrente.

  • art. 101 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente in relazione al contraddittorio; la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per sostenere che l'eccezione di prescrizione sarebbe stata dedotta e provata; la Corte non ha accolto la doglianza.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato sul riparto dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto non fondata la censura nei limiti in cui mirava a sovvertire l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 352 c.p.c.

    richiamato insieme ad altre norme processuali nella censura contro l'ordinanza di appello.

  • art. 281-sexies c.p.c.

    richiamato insieme ad altre norme processuali nella censura contro l'ordinanza di appello.

  • art. 24 Cost.

    invocato a tutela del diritto di difesa; la Corte ha escluso la violazione nei termini allegati.

  • art. 1175 c.c.

    richiamato dalla Corte nella ricostruzione del principio per cui il committente non deve ostacolare la prestazione riparatoria promessa dal venditore/appaltatore.

  • art. 1230 c.c.

    citato nel richiamo alla nozione di novazione oggettiva, esclusa in mancanza di accordo delle parti volto a sostituire l'obbligazione originaria.

  • art. 1490 c.c.

    richiamato per analogia nella ricostruzione dell'obbligazione di garanzia del venditore.

  • art. 1492 c.c.

    richiamato per indicare i rimedi del compratore nella giurisprudenza sul riconoscimento operoso.

  • art. 1495 c.c.

    richiamato per i termini e le condizioni per l'esercizio delle azioni edilizie, dai quali il riconoscimento operoso svincola il creditore.

  • art. 2944 c.c.

    richiamato come effetto del riconoscimento del debito, che interrompe la prescrizione.

  • art. 91 c.p.c.

    la Corte ha ribadito che il principio di soccombenza va riferito all'esito finale complessivo della causa.

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e non è obbligatoria per il solo fatto della riduzione della domanda.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    comma 1-quater e comma 1-bis

    in caso di rigetto del ricorso va dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, l'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348-ter c.p.c. non è impugnabile per cassazione per lamentare l'omessa pronuncia su singoli motivi di gravame; il rimedio è esperibile solo se si deduce un vizio proprio del modello procedimentale utilizzato al di fuori dei casi consentiti dalla legge.
  • Quando l'appaltatore riconosce i difetti dell'opera e si attiva concretamente per eliminarli, tale condotta può integrare un riconoscimento del debito o comunque un impegno ulteriore idoneo a svincolare il committente dai termini di decadenza e prescrizione previsti per la denuncia dei vizi, salvo che sia accertata una vera e propria novazione oggettiva fondata su accordo delle parti.
  • L'accertamento circa l'avvenuto riconoscimento dei vizi e l'assunzione dell'impegno riparatorio è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale consentito o del travisamento processuale rilevante.
  • La riduzione dell'importo domandato rispetto alla somma inizialmente richiesta non comporta automaticamente una soccombenza reciproca né impone la compensazione delle spese; la regolazione delle spese segue la soccombenza complessiva e la compensazione ex art. 92 c.p.c. resta discrezionale.
  • La parte che contesta la decisione di merito non può, in cassazione, sovrapporre una diversa lettura delle risultanze istruttorie all'accertamento compiuto dal giudice di merito, quando la doglianza mira solo a rimettere in discussione fatti già valutati.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contratto

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