Sentenza n. 458/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento - della deliberazione di Giunta n. 143 del 29.12.2016 con cui si è deciso di adottare una variante non sostanziale al PRG; - della deliberazione della Giunta n. 62 del 24.10.2017 con cui è stata approvata la proposta di adozione della variante non sostanziale e la proposta di controdeduzioni alle osservazioni presentate; - della deliberazione della Giunta n. 58 del 25.10.2017, con cui è stata adottata la variante non sostanziale e sono state approvate le controdeduzioni alle osservazioni; - della Relazione tecnica, della scheda tecnica e di ogni altro atto allegato al procedimento di formazione della variante, ivi compresi i pareri.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazioni comunali di adozione e approvazione di una variante non sostanziale al PRG, comprese le controdeduzioni alle osservazioni e gli atti tecnici e consultivi del procedimento
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ricorrente aveva chiesto l'annullamento di una serie di deliberazioni della Giunta comunale relative all'adozione e all'approvazione di una variante non sostanziale al PRG, nonché della relazione tecnica, della scheda tecnica e degli altri atti allegati, inclusi i pareri. Prima dell'udienza, la ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese, sottoscritta digitalmente anche dai difensori delle altre parti. La rinuncia non era stata notificata alle controparti almeno dieci giorni prima dell'udienza, come richiesto dall'art. 84, comma 3, c.p.a.; pertanto non ricorrevano le formalità per una rituale rinuncia. Tuttavia, il comportamento processuale della ricorrente è stato ritenuto idoneo a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Pur rilevando l'irritualità della rinuncia per omessa notificazione alle controparti, il Collegio ha desunto dalla dichiarazione depositata e dal comportamento processuale della ricorrente il venir meno dell'interesse alla coltivazione del giudizio, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., richiamando anche l'art. 100 c.p.c. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 84, comma 3, c.p.a.
La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza
La mancata notificazione impedisce di considerare rituale la rinuncia al ricorso.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Anche in assenza delle formalità della rinuncia rituale, il comportamento processuale della parte può dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è dichiarato improcedibile quando sopravviene la carenza di interesse alla decisione.
art. 100 c.p.c.
La permanenza dell'interesse alla decisione costituisce condizione per la prosecuzione del giudizio.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso non produce gli effetti propri della rinuncia rituale se non è notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza, secondo l'art. 84, comma 3, c.p.a.
- L'irritualità della rinuncia non impedisce al giudice amministrativo di dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse quando il comportamento processuale della parte evidenzi inequivocabilmente il venir meno dell'interesse alla decisione.
- La sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del ricorso comporta l'improcedibilità ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., anche quando non siano perfezionate le formalità della rinuncia processuale.
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