Corte di giustizia, Sentenza C-709/20
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 luglio 2021. — CG contro The Department for Communities in Northern Ireland. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Appeal Tribunal (Northern Ireland). — Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Cittadino di uno Stato membro che non esercita attività economica e che soggiorna nel territorio di un altro Stato membro sul fondamento del diritto nazionale – Articolo 18, primo comma, TFUE – Non discriminazione in base alla nazionalità – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 7 – Requisiti per ottenere un diritto di soggiorno di più di tre mesi – Articolo 24 – Prestazioni di assistenza sociale – Nozione – Parità di trattamento – Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord – Periodo di transizione – Disposizione nazionale che esclude dal beneficio di una prestazione di assistenza sociale i cittadini dell’Unione che dispongono di un diritto di soggiorno a tempo determinato in forza del diritto nazionale – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 1, 7 e 24. — Causa C-709/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in una causa relativa al "pre-settled status" nel Regno Unito e al diniego dell’Universal Credit, ha ritenuto che la parità di trattamento dell’articolo 24 della direttiva 2004/38 non imponga di concedere prestazioni di assistenza sociale a un cittadino dell’Unione che soggiorna in forza di un diritto di soggiorno più favorevole previsto dal solo diritto nazionale, se non dispone di risorse sufficienti. Ha però precisato che, in presenza di minori e di una situazione di vulnerabilità, le autorità nazionali devono verificare il rispetto della Carta, in particolare il rischio di compromissione della dignità e della vita familiare. La seconda questione pregiudiziale è stata dichiarata assorbita.
Diritto di soggiorno nazionale più favorevole e accesso alle prestazioni di assistenza sociale per un cittadino dell’Unione economicamente inattivo titolare di "pre-settled status" nel Regno Unito: limiti del divieto di discriminazione e verifica dei diritti fondamentali della Carta.
La questione giuridica
Se l’articolo 18 TFUE osti a una normativa nazionale che esclude dal reddito di cittadinanza i cittadini dell’Unione titolari di un diritto di soggiorno temporaneo concesso solo dal diritto nazionale ("pre-settled status"); se tale esclusione costituisca discriminazione diretta o indiretta e, in caso di discriminazione indiretta, se sia giustificata; e, più in generale, se un cittadino dell’Unione legalmente soggiornante ai sensi del diritto nazionale possa invocare la parità di trattamento per ottenere prestazioni di assistenza sociale.
Principio di diritto
L’articolo 24 della direttiva 2004/38 non osta a una normativa dello Stato membro ospitante che esclude dalle prestazioni di assistenza sociale i cittadini dell’Unione economicamente inattivi, privi di risorse sufficienti, ai quali sia stato concesso un diritto di soggiorno temporaneo in base al solo diritto nazionale, pur essendo le medesime prestazioni riconosciute ai cittadini nazionali nella stessa situazione. Tuttavia, quando un cittadino dell’Unione soggiorni legalmente nel territorio dello Stato membro ospitante secondo il diritto nazionale, le autorità devono verificare, prima di negare l’assistenza sociale, che il rifiuto non esponga lui e i figli a carico a un rischio concreto e attuale di violazione degli articoli 1, 7 e 24 della Carta; se il nucleo familiare è privo di risorse e in situazione di vulnerabilità, deve comunque potersi vivere in condizioni dignitose, tenendo conto di tutti gli altri aiuti effettivamente disponibili.
Norme richiamate
- Articolo 18 TFUE
- Articolo 20 TFUE
- Articolo 21 TFUE
- Articolo 267 TFUE
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articoli 1, 7, 24 e 51
- Direttiva 2004/38/CE, articoli 1, 3, 7, 24 e 37
- Accordo sul recesso del Regno Unito, articoli 4, 10, 12, 13, 18, 19, 23, 38, 86, 89, 126 e 127
Diritto di soggiorno nazionale più favorevole e accesso alle prestazioni di assistenza sociale nel contesto del "pre-settled status"
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Appeal Tribunal for Northern Ireland in una controversia tra una cittadina dell’Unione economicamente inattiva e il Ministero delle Comunità dell’Irlanda del Nord, in merito al diniego del reddito di cittadinanza (Universal Credit). La Corte è stata chiamata a chiarire se una normativa nazionale che esclude tale prestazione ai titolari di un diritto di soggiorno temporaneo concesso dal diritto interno sia compatibile con il diritto dell’Unione, anche nel contesto dell’accordo sul recesso del Regno Unito.
Fatti e procedimento principale
CG, cittadina con doppia nazionalità croata e olandese, viveva in Irlanda del Nord dal 2018 con il compagno e i figli, ma poi si era trasferita in un centro di accoglienza per donne maltrattate. Non aveva mai lavorato nel Regno Unito e non disponeva di reddito. Il 4 giugno 2020 le era stato riconosciuto dall’Home Office lo status di residente non permanente (Pre-Settled Status), che le conferiva un diritto di soggiorno temporaneo per cinque anni senza condizione di risorse economiche.
Pochi giorni dopo, CG chiedeva l’Universal Credit, ma la domanda veniva respinta perché l’articolo 9 del regolamento del 2016 sul reddito di cittadinanza, come modificato nel 2019, escludeva dal novero dei soggetti “abitualmente residenti” i titolari di quel particolare diritto di soggiorno. La ricorrente contestava il diniego sostenendo che la norma nazionale fosse discriminatoria e contraria all’articolo 18 TFUE.
Normativa rilevante
La Corte richiama, in particolare:
- l’articolo 18 TFUE sul divieto di discriminazione in base alla nazionalità;
- gli articoli 20 e 21 TFUE sullo status di cittadino dell’Unione e sul diritto di circolazione e soggiorno;
- la direttiva 2004/38/CE, soprattutto gli articoli 7 e 24;
- la Carta dei diritti fondamentali, in particolare gli articoli 1, 7, 24 e 51;
- l’accordo sul recesso del Regno Unito, in particolare gli articoli 86, 126 e 127 sul periodo di transizione e sulla competenza della Corte.
Competenza e ricevibilità
La Corte ha anzitutto confermato la propria competenza, poiché la domanda era stata presentata da un giudice del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione, quando il diritto dell’Unione continuava ad applicarsi nel Regno Unito ai sensi degli articoli 126 e 127 dell’accordo di recesso. Ha invece dichiarato di non essere competente sulla parte della prima questione volta a valutare la compatibilità della norma nazionale con la legge britannica del 1972, perché tale profilo non riguardava l’interpretazione del diritto dell’Unione.
Sul piano della ricevibilità, la Corte ha ritenuto che la situazione di CG rientrasse nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, poiché si trattava di una cittadina dell’Unione che aveva esercitato la libertà di circolazione e soggiornava legalmente in un altro Stato membro, almeno fino alla fine del periodo di transizione.
Ragionamento della Corte: rapporto tra articolo 18 TFUE e direttiva 2004/38
La Corte chiarisce che l’articolo 18 TFUE non si applica autonomamente quando il Trattato prevede norme specifiche in materia di non discriminazione. Nel caso di cittadini dell’Unione che si avvalgono della libera circolazione, il quadro specifico è quello dell’articolo 24 della direttiva 2004/38.
Ha quindi riformulato la prima questione: il problema non era tanto se vi fosse discriminazione ex articolo 18 TFUE, bensì se l’articolo 24 della direttiva ostasse alla normativa nazionale che escludeva l’accesso all’Universal Credit per i titolari di soggiorno temporaneo concesso dal diritto nazionale.
Qualificazione dell’Universal Credit come prestazione di assistenza sociale
La Corte qualifica l’Universal Credit come prestazione di assistenza sociale ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38. Si tratta infatti di una prestazione di sussistenza finanziata con risorse pubbliche, destinata a persone prive di mezzi sufficienti, e rientrante in un regime di tutela sociale volto a garantire il minimo vitale.
Esclusione della parità di trattamento ex direttiva 2004/38
Secondo la Corte, un cittadino dell’Unione economicamente inattivo che non soddisfa le condizioni dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38 non può invocare la parità di trattamento dell’articolo 24, paragrafo 1, per ottenere prestazioni di assistenza sociale nello Stato ospitante. Ammettere il contrario significherebbe consentire a un cittadino privo di risorse di beneficiare di una protezione più ampia di quella riconosciuta dalla stessa direttiva, eludendo così la logica del requisito delle risorse sufficienti e rischiando di gravare eccessivamente sul sistema di assistenza sociale dello Stato ospitante.
La Corte sottolinea inoltre che il fatto che il Regno Unito abbia concesso a CG un diritto di soggiorno più favorevole rispetto alla direttiva 2004/38 non trasforma quel soggiorno in un soggiorno “in base” alla direttiva. Tali regimi nazionali più favorevoli rientrano nell’articolo 37 della direttiva, ma restano distinti dal sistema dell’Unione; spetta quindi allo Stato membro stabilire le conseguenze che ne derivano.
Carta dei diritti fondamentali e obbligo di verifica concreta
Pur escludendo l’accesso automatico all’assistenza sociale sulla base della parità di trattamento della direttiva, la Corte aggiunge un importante correttivo fondato sulla Carta. Quando lo Stato membro concede comunque un diritto di soggiorno nazionale a un cittadino dell’Unione in situazione di vulnerabilità, le autorità che respingono la domanda di assistenza sociale devono verificare che tale rifiuto non esponga il cittadino e i figli a carico a un rischio concreto e attuale di violazione degli articoli 1, 7 e 24 della Carta.
Nel caso concreto, poiché CG era madre sola di due bambini piccoli, priva di mezzi e ospitata in un centro per donne maltrattate, il giudice nazionale deve controllare che il diniego non comprometta la possibilità per lei e i figli di vivere in condizioni dignitose. In tale valutazione, possono essere considerati anche altri aiuti effettivamente disponibili nel diritto nazionale.
Dispositivo
La Corte ha risposto che l’articolo 24 della direttiva 2004/38 non osta alla normativa nazionale che esclude l’Universal Credit per i cittadini dell’Unione economicamente inattivi e senza risorse ai quali sia stato concesso un diritto di soggiorno temporaneo in base al diritto nazionale. Tuttavia, il diniego di prestazioni sociali deve essere preceduto da una verifica concreta del rispetto dei diritti fondamentali della Carta, quando il cittadino e i figli si trovino in una situazione di vulnerabilità.
La seconda questione pregiudiziale è rimasta senza risposta, poiché assorbita dalla soluzione della prima.
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