Cassazione Civile, Ordinanza n. 27308/2023 del 25/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda il diniego tacito di rimborso IRES richiesto da una società per gli anni d’imposta 2011-2014, in relazione a un investimento ritenuto rientrante nella c.d. Tremonti ambiente. La società aveva presentato istanza di rimborso per complessivi euro 103.004,00 senza avere rettificato in precedenza le dichiarazioni fiscali, sostenendo di poter recuperare il beneficio agevolativo tramite dichiarazione integrativa o, in subordine, con istanza di rimborso. L’Ufficio non rispondeva, formando silenzio-rifiuto, e i giudici di merito accoglievano il ricorso della contribuente. L’Agenzia ricorreva per cassazione con sei motivi: (1) decadenza dal beneficio per mancata fruizione tempestiva ai sensi della L. n. 388/2000 e dell’art. 23, comma 11, D.L. n. 83/2012; (2) nullità della sentenza per avere ritenuto inammissibile l’eccezione di decadenza; (3) motivazione apparente o inesistente; (4) violazione della disciplina della Tremonti ambiente e dell’art. 2697 c.c. per mancata verifica dei presupposti agevolativi; (5) violazione dello Statuto del contribuente e delle norme invocate in relazione al silenzio-rifiuto e alla buona fede; (6) violazione della L. n. 388/2000 per avere escluso il requisito dell’autoconsumo dell’energia prodotta, ritenendo agevolabile anche l’investimento finalizzato alla vendita sul mercato.
La decisione
La Corte ha accolto il sesto motivo di ricorso, ritenendo decisivo il tema del presupposto sostanziale dell’agevolazione: il beneficio Tremonti ambiente spetta alle imprese per investimenti ambientali inerenti all’attività dell’impresa investitrice, e non anche per investimenti riferiti a danni causati da terzi o per attività strutturalmente dirette alla sola produzione/vendita di energia sul mercato. Sono stati rigettati i primi quattro motivi; il quinto è stato dichiarato inammissibile perché diretto contro un obiter dictum e non contro la ratio decidendi. La sentenza di merito è stata quindi cassata con rinvio al giudice a quo in diversa composizione, per nuovo esame alla luce del principio accolto.
Norme richiamate
art. 6, commi 13-19, L. 23 dicembre 2000, n. 388
La norma agevolativa va interpretata in modo stretto: il beneficio riguarda le piccole e medie imprese per investimenti ambientali inerenti alla propria attività, necessari a prevenire, ridurre o riparare danni causati all’ambiente dall’attività dell’impresa stessa.
art. 23, comma 11, D.L. n. 83/2012, conv. in L. n. 134/2012
Non fonda, nel caso esaminato, una decadenza dalla fruizione dell’agevolazione, poiché la detassazione è fruibile in autodichiarazione e non tramite un procedimento di concessione.
art. 57, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
La Corte non accoglie la censura sull’inammissibilità dell’eccezione, avendo comunque ritenuto infondati i primi motivi sulla decadenza.
art. 36, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
La motivazione della sentenza di merito è stata ritenuta sufficiente e non apparente nei passaggi rilevanti.
art. 132 c.p.c.
art. 132, secondo comma, n. 4
Il vizio di motivazione inesistente o apparente ricorre solo se mancano gli elementi del convincimento o la disamina logica e giuridica; nel caso concreto tale vizio è stato escluso.
art. 2697 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la mancata verifica dei presupposti agevolativi; la Corte ha ritenuto che la questione fosse stata comunque esaminata nei suoi elementi essenziali.
art. 2, comma 8-bis, D.P.R. n. 322/1998
È richiamato per affermare la possibilità di presentare dichiarazione integrativa per recuperare un’agevolazione non fruita tempestivamente.
art. 38 D.P.R. n. 602/1973
Decorso il termine per la dichiarazione integrativa a favore, l’agevolazione può essere recuperata mediante istanza di rimborso.
art. 14 disp. prel. c.c.
Richiamato nel quinto motivo, ma ritenuto estraneo alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 6 L. n. 212/2000
Richiamato per i principi di collaborazione e buona fede, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché diretta contro un obiter dictum.
artt. 87-89 Trattato CEE; artt. 107-109 TFUE
Evocati per escludere un’interpretazione dell’agevolazione che la trasformerebbe in aiuto di Stato a favore di imprese operanti in un settore diverso da quello presupposto dalla norma.
Massime di principio
- Le norme agevolative fiscali hanno natura eccezionale e sono di stretta interpretazione: non è consentito estendere il beneficio a fattispecie non chiaramente ricomprese nel testo normativo.
- Per l’agevolazione Tremonti ambiente il presupposto non è l’autoconsumo dell’investimento o dell’energia prodotta, ma l’inerenza dell’investimento ambientale all’attività dell’impresa investitrice e ai danni ambientali causati dalla sua attività.
- In caso di mancata fruizione dell’agevolazione nell’anno originario, il contribuente può recuperarla mediante dichiarazione integrativa nei termini e, successivamente, mediante istanza di rimborso.
- Il vizio di motivazione apparente o inesistente sussiste solo quando la sentenza non consenta di ricostruire l’iter logico-giuridico seguito dal giudice; se la ratio decidendi è comprensibile, la censura va respinta.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si rivolga contro un obiter dictum anziché contro la ratio decidendi effettiva della decisione impugnata.
- L’agevolazione per investimenti ambientali non può essere interpretata in modo da favorire strutturalmente imprese il cui oggetto sia la prevenzione/riparazione di danni ambientali causati da terzi, poiché ciò altererebbe la portata della norma e potrebbe incidere sulla disciplina degli aiuti di Stato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27203/2023 del 25/09/2023
- ordinanza_civile · 25 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27204/2023 del 25/09/2023
- ordinanza_civile · 25 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27206/2023 del 25/09/2023
- ordinanza_civile · 25 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27209/2023 del 25/09/2023
- ordinanza_civile · 25 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27212/2023 del 25/09/2023
- ordinanza_civile · 25 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27215/2023 del 25/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →