Cassazione Penale, Sentenza n. 7813/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa che ha dichiarato non doversi procedere per mancanza della querela rispetto al reato di furto (artt. 624 e 625 n.2 c.p.), ritenendo scaduto il termine transitorio previsto dall'art. 85 d.lgs. n.150/2022. Il Procuratore generale ha denunciato che il Tribunale non ha valorizzato la contestazione suppletiva operata dal pubblico ministero in udienza (riguardante l'aggravante dell'art. 625, n.7, c.p. — bene destinato a pubblico servizio) e che, comunque, l'imputazione originaria, specificando il "allaccio diretto alla rete", avrebbe di per sé contestato in fatto l'aggravante.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. La Corte ha ritenuto che l'aggravante dell'art. 625, n.7 c.p. (bene destinato a pubblico servizio) è connotata da elementi valutativi ma può essere contestata anche in modo "non formale" mediante perifrasi idonee (es. "allaccio diretto alla rete di distribuzione dell'ente gestore"). Ne consegue che il reato deve essere considerato procedibile d'ufficio nel caso in esame. Inoltre la Corte ha ritenuto valida e pienamente efficace la contestazione suppletiva effettuata in udienza dal pubblico ministero (in particolare nella prima udienza utile successiva al termine transitorio previsto dall'art. 85 d.lgs. n.150/2022), e ha censurato il Tribunale per avere pronunciato l'improcedibilità senza tener conto della legittima contestazione suppletiva. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 624 cod. pen. (furto)
Norma di riferimento per il reato di furto; la modifica normativa del 2022 ha inciso sul regime di procedibilità
art. 625 cod. pen., n.7 (circostanze aggravanti: bene destinato a pubblico servizio)
Aggravante valutativa che, se contestata, rende il furto procedibile d'ufficio; la sua sussistenza richiede valutazioni sulla destinazione e natura del bene
d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 (riforma Cartabia), art.2 comma 1 lett. i) e art.85
Ha trasformato taluni furti da procedibili d'ufficio a procedibili a querela e ha previsto regime transitorio (art.85) per i fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore, fissando termini per la proposizione della querela
art. 129 cod. proc. pen.
Stabilisce l'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente il proscioglimento quando manca una condizione di procedibilità; va coordinato con le norme che disciplinano la modifica dell'imputazione per non escludere indebitamente l'esercizio dei poteri del PM
art. 516 e ss. cod. proc. pen. (modifica dell'imputazione) e art. 517 cod. proc. pen. (contestazione di circostanze aggravanti)
Attribuiscono al pubblico ministero il potere di modificare o integrare l'imputazione, compresa la contestazione suppletiva di circostanze aggravanti anche in udienza; tale potere non è soggetto a decadenze specifiche e va considerato nella valutazione della procedibilità
art. 554-bis e 554-ter cod. proc. pen.
Disciplinano la possibilità di contestazioni suppletive in limine litis e le successive regole sull'immediata definizione del processo, delineando la sequenza "prima si adegua la contestazione, poi si pronuncia eventualmente l'improcedibilità/proscioglimento"
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite e sezioni penali: sentenze Sorge, De Rosa, Domingo, Bevacqua, Buonario, ecc.)
Consolidati principi sulla ammissibilità della "contestazione in fatto" delle aggravanti quando gli elementi fattuali siano espressi con sufficiente chiarezza; distinzione tra aggravanti autoevidenti e aggravanti valutative che possono essere contestate anche con perifrasi evocative purché consentano all'imputato di difendersi
Massime di principio
- L'aggravante dell'essere il bene "destinato a pubblico servizio" è di natura valutativa: richiede verifica giuridica e fattuale ma può essere adeguatamente contestata anche mediante formule "non formali" (perifrasi) che rendano manifesto all'imputato l'oggetto dell'accusa (es. "allaccio diretto alla rete di distribuzione dell'ente gestore").
- La contestazione suppletiva operata dal pubblico ministero in udienza (art. 517 c.p.p. e correlati) è funzionale a ripristinare la procedibilità d'ufficio e, se esercitata nella prima udienza utile dopo il termine transitorio previsto dal d.lgs. n.150/2022 (art.85), deve essere ritenuta valida ed efficace anche se il termine per la querela è già decorso senza che fosse stata fissata udienza nel periodo transitorio.
- Il giudice non deve pronunciarsi automaticamente per improcedibilità "ora per allora" quando il pubblico ministero legittimamente esercita il potere di contestazione suppletiva nella prima udienza utile: è necessario un coordinamento fra art.129 c.p.p. e le norme che attribuiscono al PM il potere di modificare l'imputazione, per non comprimere il principio di obbligatorietà dell'azione penale.
- La "contestazione in fatto" delle aggravanti è ammissibile solo se l'imputazione riporta in modo sufficientemente chiaro e preciso gli elementi di fatto integranti la circostanza: per le aggravanti con componenti valutative il grado di determinazione richiesto è maggiore, ma può essere raggiunto anche tramite espressioni evocative univoche.
- Nei processi iniziati quando il regime di procedibilità è stato modificato dalla riforma, la valutazione sulla sussistenza della condizione di procedibilità non può dipendere unicamente dal calendario delle udienze: il PM ha la possibilità di ripristinare la procedibilità mediante contestazione suppletiva nella prima udienza utile dopo il termine transitorio, evitando esiti contrastanti tra procedimenti sostanzialmente identici.
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