Cassazione Penale, Ordinanza n. 33996/2025 del 16/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo infondati in rito i motivi perché generici e non idonei a scalfire la motivazione della Corte di appello sulla sussistenza del dolo e sul diniego delle attenuanti generiche.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 387-bis c.p. I motivi dedotti riguardavano, da un lato, l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, sostenendosi che lo stato di agitazione rilevato dagli operanti avrebbe inciso sulla coscienza e volontà dell'azione; dall'altro, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, ritenuta ingiustificata. La Corte di cassazione ha rilevato che entrambi i motivi erano generici e non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva affermato che lo stato di agitazione non era tale da escludere la capacità dell'imputato di rendersi conto di ciò che stava facendo e che il diniego delle attenuanti generiche era fondato sui precedenti penali e sull'assenza di elementi positivi di valutazione.
Norme richiamate
art. 387-bis c.p.
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; la Corte non ne rilegge il contenuto, ma prende atto della condanna per tale fattispecie.
art. 62-bis c.p.
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate quando il giudice di merito fondi il diniego sui precedenti penali dell'imputato e sull'assenza di elementi positivi di valutazione.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi si risolvono in censure generiche e non si confrontano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La contestazione dell'elemento soggettivo non è idonea se si limita a richiamare uno stato di agitazione non connotato da un'intensità tale da escludere la coscienza e volontà dell'azione, quando il giudice di merito abbia motivato in senso contrario.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è immune da censura in cassazione quando sia sorretto da criteri logici quali i precedenti penali e l'assenza di elementi positivi di valutazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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