Sentenza n. 3934/2026 - Roma, Sezione 5Q
per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'ottemperanza - della sentenza n. 13606 del 21 ottobre 2022 pronunciata dal TAR Lazio, Roma, Sez. III-ter, immediatamente esecutiva, nonché per la conseguente declaratoria della nullità e/o dell'inefficacia del provvedimento del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. prot. n. GSE/P20220028258 del 25 novembre 2022, trasmesso in pari data a mezzo posta elettronica certificata alla ricorrente società, avente ad oggetto “procedimento di verifica, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 28/2011 e del D.M. 31 gennaio 2014, relativo all'impianto fotovoltaico n. 705650, di potenza pari a 95,04 kW, sito in Contrada Ramalia s.n.c., nel Comune di Favara (AG). Soggetto Responsabile: Alpa Costruzioni s.r.l.- Sentenza N. 13606/2022 del TAR Lazio, Sez. III - ter”; nonché, in subordine, per l’annullamento - del provvedimento del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. prot. n. GSE/P20220028258 del 25 novembre 2022, trasmesso in pari data a mezzo posta elettronica certificata alla ricorrente società, avente ad oggetto “procedimento di verifica, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 28/2011 e del D.M. 31 gennaio 2014, relativo all'impianto fotovoltaico n. 705650, di potenza pari a 95,04 kW, sito in Contrada Ramalia s.n.c., nel Comune di Favara (AG). Soggetto Responsabile: Alpa Costruzioni s.r.l.- Sentenza N. 13606/2022 del TAR Lazio, Sez. III - ter”; nonché per la condanna - del GSE al pagamento delle tariffe incentivanti non corrisposte in applicazione dei provvedimenti impugnati ed annullati con la sentenza n. 13606 del 21 ottobre 2022 pronunciata da Codesto Ecc.mo TAR Lazio, Roma, Sez. III-ter e, alla restituzione di quanto trattenuto dallo stesso GSE in compensazione su altre convenzioni in essere con la società Al.pa Costruzioni S.r.l., con rivalutazione e interessi oltre al risarcimento di ogni ulteriore danno subito e subendo. per quanto riguarda i motivi aggiunti: per l’annullamento - del provvedimento del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. prot. n. GSE/P20230009243 del 17 marzo 2023, trasmesso in pari data a mezzo posta elettronica certificata alla ricorrente società, avente ad oggetto “procedimento di verifica, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 28/2011 e del D.M. 31 gennaio 2014, relativo all'impianto fotovoltaico n. 705650, di potenza pari a 95,04 kW, sito in Contrada Ramalia s.n.c., nel Comune di Favara (AG). Soggetto Responsabile: Alpa Costruzioni s.r.l.- Sentenza N. 13606/2022 del TAR Lazio, Sez. III - ter”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti del GSE relativi alla verifica dell’impianto fotovoltaico, adottati in attuazione della sentenza ottemperanda, nonché successivo provvedimento di riesame e decurtazione della tariffa incentivante
Esito
Favorevole al resistente (gestore incentivi energetici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha promosso, in via principale, un giudizio di ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio n. 13606 del 21 ottobre 2022, chiedendo la declaratoria di nullità o inefficacia del provvedimento del GSE del 25 novembre 2022, adottato nell’ambito della verifica prevista dall’art. 42 del d.lgs. 28/2011 e dal D.M. 31 gennaio 2014. In subordine ha chiesto l’annullamento del medesimo provvedimento e, con motivi aggiunti, del successivo provvedimento GSE del 17 marzo 2023. Ha inoltre domandato la corresponsione delle tariffe incentivanti non pagate, la restituzione delle somme trattenute in compensazione, rivalutazione, interessi e risarcimento degli ulteriori danni. La domanda di ottemperanza era stata già dichiarata improcedibile con ordinanza n. 5774 del 5 aprile 2023, essendo intervenuta l’esecuzione della sentenza ottemperanda; contestualmente era stato disposto il mutamento del rito per la trattazione delle domande di annullamento. Prima dell’udienza di smaltimento, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, poiché il GSE, con provvedimento del 24 febbraio 2026 adottato a seguito di istanze di riesame, ha annullato il precedente provvedimento di decadenza dalle tariffe incentivanti e ha riconosciuto la tariffa, decurtata del 10%.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Ha valorizzato sia la dichiarazione espressa della ricorrente sia l’intervenuto provvedimento di riesame del GSE, che ha annullato la decadenza dalle tariffe incentivanti e ha riconosciuto l’incentivo con decurtazione del 10%. Il Collegio ha inoltre richiamato il paragrafo 3 del Regolamento Controlli, secondo cui l’istanza di riesame presentata durante la pendenza del giudizio equivale ad acquiescenza alla violazione contestata e a rinuncia all’azione giudiziale. Le spese sono state compensate in considerazione della peculiarità della questione e della natura processuale della decisione.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare improcedibile il ricorso quando sopravviene una carenza di interesse alla decisione; la norma è stata applicata in ragione della dichiarazione della ricorrente e dell’intervenuto riesame amministrativo favorevole.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento nel quadro processuale della decisione, senza una specifica applicazione autonoma esplicitata nella motivazione.
art. 32, comma 1, c.p.a.
Ha costituito la base normativa del mutamento del rito disposto con la precedente ordinanza per la trattazione delle domande di annullamento.
art. 42, comma 3, d.lgs. 28/2011
Richiamato quale fondamento della decurtazione del 10% della tariffa incentivante riconosciuta dal GSE all’esito del riesame.
D.M. 5 maggio 2011
Indicato quale decreto disciplinante le tariffe incentivanti dalle quali la società era stata dichiarata decaduta con il precedente provvedimento del GSE.
Massime di principio
- La sopravvenuta adozione di un provvedimento amministrativo che rimuove o sostituisce l’atto impugnato, unitamente alla dichiarazione della parte di non avere più interesse alla decisione, determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- Nel giudizio amministrativo, l’intervenuta esecuzione della sentenza oggetto di ottemperanza elimina l’interesse alla prosecuzione della domanda di esecuzione, ferma restando la possibilità di proseguire, ove necessario, le autonome domande di annullamento secondo il rito appropriato.
- Quando il regime amministrativo applicabile prevede che l’istanza di riesame presentata durante la pendenza del giudizio equivalga ad acquiescenza alla violazione contestata e a rinuncia all’azione giudiziale, l’accoglimento dell’istanza e il conseguente riesame possono determinare il venir meno dell’interesse alla decisione delle domande pendenti.
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