Sentenza n. 90/2026 - Trieste, Sezione 1
Ricorso ex art. 31 e art. 117 c.p.a. per l’accertamento e la conseguente dichiarazione di illegittimità - del silenzio-inadempimento del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sull’istanza presentata da Blusolar Sesto Al Reghena 1 s.r.l. in data 15.12.2023 acquisita al prot. MASE.209041 del 20.12.2023 avente per oggetto la richiesta di avvio del procedimento volto al rilascio della Valutazione d’Impatto Ambientale – VIA ex art. 25 del d.lgs. n. 152/2006 per un impianto solare agrivoltaico di potenza pari a 55,94 MWp rimodulata a 55, 26 MWp e delle relative opere connesse, ubicato nel territorio dei Comuni di Sesto Al Reghena (PO) e di Cinto Caomaggiore (VE) su terreni a destinazione di estensione pari a circa 71 ha, acquisita all’ID10800; - del silenzio-inadempimento della Commissione PNRR – PNIEC rispetto al suo obbligo di predisporre lo schema di provvedimento VIA, ai sensi dell’art. 25 comma 2-bis del d.lgs. 152/2006; - del silenzio-inadempimento del Ministero della Cultura rispetto al suo obbligo di esprimere il concerto ai sensi dell’art. 25 del Codice dell’Ambiente al fine del rilascio del provvedimento di VIA; e per l’accertamento - dell’obbligo del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di provvedere con riferimento alla medesima istanza, acquisita all’ID10800, mediante adozione del provvedimento di VIA di cui all’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006, previa adozione da parte della Commissione Tecnica PNRR - PNIEC dello schema di provvedimento di VIA di cui all’art. 25, comma 2-bis, primo periodo, del d.lgs. n. 152/2006 e previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della Cultura ai sensi del medesimo art. 25, comma 2-bis; - dell’obbligo del competente direttore generale del Ministero della Cultura di esprimere il proprio concerto ai sensi dell’art. 25, comma 2-bis, secondo periodo del d.lgs. n. 152/2006; - del silenzio-inadempimento del Ministero della Cultura rispetto al suo obbligo di esprimere il concerto ai sensi dell’art. 25 del Codice dell’Ambiente al fine del rilascio del provvedimento di VIA; - del diritto della Società al rimborso del cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all’articolo 33 del d.lgs. 152/2006, ai sensi dell’articolo 25, comma 2-ter, del d.lgs. 152/2006; e per la conseguente condanna - del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica a rilasciare il provvedimento di VIA ex art. 25 d.lgs. n. 152/2006, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della Cultura ai sensi del medesimo art. 25 e della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC ad adottare lo schema di provvedimento di VIA ai sensi dell’articolo 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006, fissando all’uopo un breve termine e nominando sin d’ora un commissario ad acta che, in caso di inosservanza, provveda in via sostitutiva; - del Ministero della Cultura ad esprimere il proprio concerto ai sensi dell’art. 25, comma 2-bis, secondo periodo del d.lgs. n. 152/2006, fissando all’uopo un breve termine e nominando sin d’ora un commissario ad acta che, in caso di inosservanza, provveda in via sostitutiva; - del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica a rimborsare alla Società il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all’articolo 33 del d.lgs. 152/2006, ai sensi dell’articolo 25, comma 2-ter, del d.lgs. 152/2006, pari ad € 12.081,4 (Oneri VIA: € 24.162,80. il 50%: 12.081,40);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di VIA per un impianto solare agrivoltaico e mancata espressione del concerto del Ministero della Cultura
Esito
Favorevole al ricorrente (proponente impianto)
Prevale il privato
La controversia
La società ha agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e dal Ministero della Cultura nell'ambito del procedimento di VIA relativo a un impianto agrivoltaico di circa 55 MWp, nonché l'ordine di concludere il procedimento, la nomina di un commissario ad acta e il rimborso del cinquanta per cento dei diritti di istruttoria. Il motivo dedotto consiste nella violazione dei termini di conclusione del procedimento e nella violazione o falsa applicazione degli artt. 23, 24 e 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006. Nel corso del giudizio il Ministero dell'Ambiente ha prodotto il parere positivo con prescrizioni della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e ha riferito di avere trasmesso il 2 febbraio 2026 lo schema di provvedimento al Ministero della Cultura per l'acquisizione del concerto. Le Soprintendenze hanno eccepito la competenza territoriale del TAR Lazio, ma la ricorrente aveva dedotto esclusivamente il silenzio del Ministero della Cultura, non quello delle Soprintendenze. È inoltre stata proposta una domanda di rimborso del cinquanta per cento dei diritti di istruttoria, quantificata in euro 12.081,40.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di incompetenza territoriale, rilevando che il silenzio contestato era imputato al Ministero della Cultura e non alle Soprintendenze. Ha ritenuto che, sebbene il procedimento fosse progredito durante il giudizio e le attività di competenza del Ministero dell'Ambiente risultassero sostanzialmente compiute, fosse ancora illegittimamente omessa l'espressione del concerto del competente direttore generale del Ministero della Cultura. Dalla trasmissione dello schema di decreto, avvenuta il 2 febbraio 2026, erano decorsi inutilmente i venti giorni previsti dall'art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006. Il Collegio ha inoltre rilevato che non risultava attivato d'ufficio il potere sostitutivo previsto dall'art. 25, comma 2-quater, entro i successivi trenta giorni. Ha quindi dichiarato illegittimo il silenzio del Ministero della Cultura e gli ha ordinato di adottare un atto espresso e motivato entro venti giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Il Ministero dell'Ambiente dovrà definire successivamente il procedimento entro un termine non superiore a dieci giorni dall'acquisizione del concerto. Non è stato nominato il commissario ad acta, poiché non risultava, allo stato, un silenzio propriamente imputabile al Ministero dell'Ambiente e il termine assegnato al Ministero della Cultura appariva sufficiente. La domanda di rimborso dei diritti di istruttoria è stata riqualificata come azione di condanna ai sensi dell'art. 32, comma 2, c.p.a., con conversione dal rito camerale al rito ordinario, ritenendo che il rimborso ex art. 25, comma 2-ter, del d.lgs. n. 152/2006 costituisca restituzione di una somma già versata e non indennizzo da ritardo. Per tale domanda è stata fissata udienza pubblica al 23 settembre 2026. Le spese sono state riservate al definitivo.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Consentono di chiedere l'accertamento dell'obbligo di provvedere e dell'illegittimità del silenzio, con ordine all'amministrazione di concludere il procedimento.
art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006
Impone, nel procedimento di VIA, l'espressione del concerto del competente direttore generale del Ministero della Cultura entro venti giorni dalla trasmissione dello schema di provvedimento.
art. 25, comma 2-quater, d.lgs. 152/2006
in caso di ritardo nel rilascio del concerto da parte del direttore generale competente del Ministero della cultura, il titolare del potere sostitutivo [...] provvede al rilascio degli atti di relativa competenza entro i successivi trenta giorni
Prevede l'attivazione d'ufficio del potere sostitutivo dopo la scadenza del termine ordinario di venti giorni, senza necessità di impulso dell'interessato.
art. 25, comma 2-ter, d.lgs. 152/2006
Prevede il rimborso del cinquanta per cento dei diritti di istruttoria in caso di mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento; la relativa domanda è stata qualificata come domanda restitutoria di condanna.
art. 33 d.lgs. 152/2006
Disciplina i diritti di istruttoria versati nel procedimento di VIA, dei quali è stato chiesto il rimborso parziale.
art. 32, comma 2, c.p.a.
Consente la riqualificazione della domanda e la conversione del rito quando la pretesa azionata appartiene a una diversa tipologia di azione.
art. 30 c.p.a.
È stato individuato quale fondamento processuale dell'azione di condanna relativa al rimborso dei diritti di istruttoria.
art. 2 l. 241/1990
È richiamato per il confronto con la disciplina speciale del potere sostitutivo prevista per il procedimento di VIA.
art. 28 d.l. 69/2013, convertito dalla l. 98/2013
Disciplina l'indennizzo da ritardo, distinto dal rimborso ex art. 25, comma 2-ter, d.lgs. 152/2006 perché correlato ai giorni di ritardo e avente funzione riparatoria.
Massime di principio
- Nel procedimento di VIA, il termine di venti giorni previsto per l'espressione del concerto del competente direttore generale del Ministero della Cultura decorre dalla trasmissione dello schema di provvedimento e, una volta inutilmente spirato senza atto espresso, integra silenzio-inadempimento tutelabile con l'azione ex artt. 31 e 117 c.p.a.
- La disciplina speciale del procedimento di VIA impone l'attivazione d'ufficio del potere sostitutivo in caso di ritardo nell'espressione del concerto ministeriale: decorso il termine ordinario di venti giorni, il titolare del potere sostitutivo deve provvedere entro i successivi trenta giorni, senza necessità di un'istanza dell'interessato.
- Quando il procedimento amministrativo è progredito durante il giudizio ma permane l'omissione di un atto necessario e vincolante per la conclusione della relativa fase, non viene meno l'interesse all'azione avverso il silenzio limitatamente a tale omissione.
- Il giudice che accerta il silenzio-inadempimento può ordinare all'amministrazione l'adozione di un atto espresso e motivato entro un termine determinato, lasciando impregiudicata la discrezionalità amministrativa quanto al contenuto finale, salvo quanto necessario per la prosecuzione e conclusione del procedimento.
- Il rimborso di una percentuale predeterminata dei diritti di istruttoria, previsto dalla disciplina della VIA in caso di mancato rispetto dei termini procedimentali, costituisce restituzione di una somma già versata e non indennizzo da ritardo; la relativa domanda ha natura di azione di condanna e non è necessariamente soggetta al rito camerale dell'azione avverso il silenzio.
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