Cassazione Civile, Sentenza n. 2089/2020 del 30/01/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente era stato sanzionato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano, con decisione depositata il 10 luglio 2015, con la sospensione dall’esercizio della professione per un anno. L’addebito riguardava l’avere promosso un pignoramento presso terzi nei confronti di un proprio ex cliente, benché questi avesse pagato, con riserva e al solo fine di evitare l’esecuzione, 55.583,48 euro a fronte dei 59.663,18 euro intimati con precetto; la differenza era pari a 4.079,70 euro. Il Consiglio Nazionale Forense, dopo avere dichiarato interrotto il procedimento d’impugnazione il 21 giugno 2018 per la sospensione disciplinare del difensore dell’incolpato, ha dichiarato estinto il procedimento perché non riassunto nel termine legale di tre mesi. Contro la sentenza del CNF n. 6/2019, depositata il 19 marzo 2019 e notificata il 13 maggio 2019, l’avvocato ha proposto sette motivi: ha contestato l’applicabilità dell’interruzione ai procedimenti disciplinari e, in subordine, l’interruzione di un procedimento d’ufficio; ha dedotto l’irregolarità della comunicazione dell’ordinanza d’interruzione, la mancata notificazione al Procuratore generale e l’idoneità di atti da lui compiuti a riassumere il procedimento; ha censurato la prosecuzione del giudizio senza un difensore munito di ius postulandi e ha richiamato, infine, l’inconsistenza dell’incolpazione. Ha inoltre chiesto la sospensione della sentenza impugnata.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile il ricorso per violazione dell’art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c. Il ricorso non esponeva in modo chiaro e completo i fatti processuali necessari a comprendere le censure: in particolare, non riportava il contenuto e le ragioni dell’ordinanza d’interruzione, né una ricostruzione ordinata degli atti successivi, delle relative date e delle modalità di comunicazione. I richiami frammentari e confusi contenuti nei motivi, compreso quello relativo al merito dell’incolpazione, non colmavano tali lacune. Per questa ragione la Corte non ha esaminato separatamente i sette motivi né il merito dell’addebito disciplinare. L’istanza di sospensione è rimasta assorbita dalla definizione del ricorso. Non sono state liquidate spese, poiché gli intimati non hanno svolto attività difensiva. È stato dichiarato sussistente il presupposto processuale per il versamento, da parte del ricorrente e se dovuto, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.
per soddisfare il requisito imposto dal quale il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamente erronea, come compiuta dal giudice di merito o comunque dalla sentenza gravata.
Il ricorso per cassazione deve esporre con chiarezza i fatti sostanziali e processuali rilevanti, le pretese e difese delle parti e le ragioni essenziali della decisione impugnata, così da consentire alla Corte di comprendere le censure senza dover consultare altri atti o ricostruire autonomamente la controversia.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1-quater (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e ne ricorrono i presupposti temporali, il giudice deve dare atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Massime di principio
- Il requisito di esposizione sommaria dei fatti nel ricorso per cassazione è soddisfatto anche senza una sezione autonoma, purché la ricostruzione risulti chiaramente dal complesso dell’atto e, in particolare, dallo svolgimento dei motivi.
- L’esposizione deve comunque rendere intelligibili le caratteristiche della controversia e il suo sviluppo processuale, permettendo di cogliere il significato delle censure senza consultare altri atti, compresa la sentenza impugnata, o ricostruire i fatti da allegazioni disorganiche.
- Quando la decisione impugnata si fonda su una vicenda processuale d’interruzione ed estinzione, il ricorso deve riferire in modo adeguato il contenuto e le ragioni dell’atto interruttivo, gli atti successivi, le relative date e le modalità di comunicazione, se tali elementi sono necessari a comprendere le censure.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 30 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 2200/2020 del 30/01/2020
- Sentenza civile · 30 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 2214/2020 del 30/01/2020
- Sentenza civile · 30 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 2201/2020 del 30/01/2020
- Sentenza civile · 30 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 2205/2020 del 30/01/2020
- Sentenza civile · 30 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 2204/2020 del 30/01/2020
- Sentenza civile · 30 gen 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 2203/2020 del 30/01/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →