Cassazione Civile, Ordinanza n. 26196/2024 del 07/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore che aveva prestato attività come operatore agricolo a tempo determinato alle dipendenze di un ente pubblico non economico, mediante una serie di contratti a termine reiterati dal 1999, aveva chiesto in primo grado il risarcimento del danno derivante dall’illegittima reiterazione dei rapporti. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d’appello aveva riformato la decisione accogliendo l’appello dell’ente datore di lavoro. In cassazione il lavoratore ha articolato cinque motivi: con il primo ha denunciato l’improcedibilità dell’appello per invalidità della notifica via PEC del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza; con il secondo ha contestato la corretta applicazione della disciplina sui contratti a termine stagionali, assumendo che i limiti di durata e le deroghe non fossero stati rispettati; con il terzo ha censurato la qualificazione delle mansioni svolte come mansioni agricole; con il quarto ha invocato la disciplina speciale regionale siciliana e la contrattazione collettiva per sostenere la legittimità del trattamento riservato ai contratti; con il quinto ha lamentato la liquidazione delle spese di lite. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando la validità della notifica effettuata all’indirizzo PEC del difensore risultante dai pubblici registri. Ha invece accolto i motivi dal secondo al quarto, richiamando principi già affermati in precedenti recenti: l’ente datore non è imprenditore agricolo; la deroga al limite dei 36 mesi per i contratti a termine opera solo per attività stagionali in senso stretto; il carattere stagionale deve risultare dalla causale e, in caso di contestazione, va accertato in concreto, con onere probatorio a carico del datore di lavoro; l’elenco delle attività stagionali è tassativo; la normativa regionale siciliana non deroga alla disciplina statale sui contratti a termine. Il quinto motivo è stato dichiarato assorbito per effetto dell’accoglimento dei precedenti. La sentenza di appello è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, che dovrà decidere nuovamente la causa nel merito e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo di ricorso, ha accolto il secondo, il terzo e il quarto motivo, dichiarando assorbito il quinto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione per un nuovo esame nel merito e per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. La ratio dell’accoglimento è che la Corte territoriale aveva erroneamente applicato la disciplina dei contratti agricoli a termine a un ente che non ha natura di imprenditore agricolo e aveva omesso di verificare in concreto la natura stagionale delle mansioni svolte, non potendo la normativa regionale derogare a quella statale.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
costituisce il fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi
art. 111 Cost.
invocato nel primo motivo con riferimento ai profili di motivazione e regolarità processuale
artt. 415, 421, 156 e 291 c.p.c.
richiamati nel primo motivo in relazione a vizi processuali dedotti dal ricorrente
art. 16-sexies d.l. n. 179 del 2012
legittima l’uso del domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni degli atti civili
art. 16-ter d.l. n. 179 del 2012
individua i pubblici elenchi da cui attingere l’indirizzo PEC per le notifiche
art. 6-bis d.lgs. n. 82 del 2005
l’indirizzo PEC del difensore risultante dall’albo professionale integra un pubblico elenco utile per la notifica
art. 6-quater d.lgs. n. 82 del 2005
richiamato tra i registri idonei per le notificazioni telematiche
art. 62 d.lgs. n. 82 del 2005
richiamato tra i registri idonei per le notificazioni telematiche
art. 16, comma 12, d.l. n. 179 del 2012
richiamato tra le disposizioni sul domicilio digitale
art. 16, comma 6, d.l. n. 185 del 2008
richiamato quale base normativa del domicilio digitale/registri PEC
art. 5, comma 4-ter, d.lgs. n. 368 del 2001
la deroga al limite di durata dei contratti a termine vale solo per attività stagionali e richiede una specifica previsione delle attività
art. 10, comma 2, d.lgs. n. 368 del 2001
applicabile ai datori di lavoro dell’agricoltura, ma non all’ente considerato dalla Corte
art. 19 d.lgs. n. 81 del 2015
richiamato per la disciplina generale dei contratti a termine
art. 21, comma 2, d.lgs. n. 81 del 2015
la deroga al limite di durata opera solo per attività stagionali
art. 29, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 81 del 2015
non applicabile ai contratti dell’ente perché quest’ultimo non è imprenditore agricolo
art. 21, comma 8, lett. c), CCNL Operai agricoli e florovivaisti
evidenzia che esistono lavoratori a termine che non rientrano nella deroga alla durata massima
art. 118 disp. att. c.p.c.
consente il richiamo per relationem delle motivazioni di precedenti conformi
art. 2135 c.c.
definisce l’imprenditore agricolo; la Corte esclude che l’ente abbia tale qualità
d.P.R. n. 1525 del 1963
l’elenco delle attività stagionali è tassativo e non suscettibile di analogia
art. 2 L.R. Sicilia n. 21 del 1965
richiamato per la natura e i compiti dell’ente
art. 3 L.R. Sicilia n. 21 del 1965
richiamato per la natura e i compiti dell’ente
L.R. Sicilia n. 73 del 1977
richiamata per ulteriori competenze dell’ente
L.R. Sicilia n. 4 del 2006
non idonea a derogare alla disciplina nazionale dei contratti a termine
D.Lgs. n. 165 del 2001
la Corte ritiene l’ente assoggettato a tale disciplina in quanto ente pubblico non economico
artt. 91, 92 e 96 c.p.c.
richiamati nel quinto motivo in tema di spese di lite
Massime di principio
- In tema di notificazioni civili, la notifica effettuata all’indirizzo PEC del difensore risultante dai pubblici registri è valida nell’era del domicilio digitale, purché l’indirizzo sia desumibile dai registri previsti dalla normativa di settore.
- La deroga al limite di durata dei contratti a tempo determinato prevista per il lavoro stagionale opera solo quando l’attività sia davvero stagionale in senso stretto e le mansioni svolte rientrino nell’ambito di tale stagionalità.
- Quando il lavoratore contesta la natura stagionale delle mansioni o la riconducibilità dell’attività all’elenco delle attività stagionali, il giudice deve accertare in concreto le mansioni effettivamente svolte e la loro effettiva stagionalità.
- L’onere di provare che il lavoratore assunto a termine fosse addetto esclusivamente ad attività stagionali, o ad attività strettamente complementari o accessorie, grava sul datore di lavoro.
- L’elenco delle attività stagionali previsto dalla normativa speciale è tassativo e non può essere esteso in via analogica; la contrattazione collettiva può operare solo entro i limiti specificamente consentiti dalla legge.
- Un ente pubblico non economico non assume automaticamente la qualità di imprenditore agricolo per il solo fatto di svolgere attività connesse al settore agricolo, con conseguente inapplicabilità delle discipline speciali riservate ai datori di lavoro agricoli ove manchi tale qualità.
- La normativa regionale non può introdurre, in materia di contratti a termine, una deroga incompatibile con la disciplina statale di settore quando la legge statale abbia già delimitato presupposti e limiti della stagionalità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 7 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26117/2024 del 07/10/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 7 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26121/2024 del 07/10/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 7 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26128/2024 del 07/10/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 7 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26138/2024 del 07/10/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 7 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26143/2024 del 07/10/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 7 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26147/2024 del 07/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →