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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26196/2024 del 07/10/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un lavoratore che aveva prestato attività come operatore agricolo a tempo determinato alle dipendenze di un ente pubblico non economico, mediante una serie di contratti a termine reiterati dal 1999, aveva chiesto in primo grado il risarcimento del danno derivante dall’illegittima reiterazione dei rapporti. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d’appello aveva riformato la decisione accogliendo l’appello dell’ente datore di lavoro. In cassazione il lavoratore ha articolato cinque motivi: con il primo ha denunciato l’improcedibilità dell’appello per invalidità della notifica via PEC del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza; con il secondo ha contestato la corretta applicazione della disciplina sui contratti a termine stagionali, assumendo che i limiti di durata e le deroghe non fossero stati rispettati; con il terzo ha censurato la qualificazione delle mansioni svolte come mansioni agricole; con il quarto ha invocato la disciplina speciale regionale siciliana e la contrattazione collettiva per sostenere la legittimità del trattamento riservato ai contratti; con il quinto ha lamentato la liquidazione delle spese di lite. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando la validità della notifica effettuata all’indirizzo PEC del difensore risultante dai pubblici registri. Ha invece accolto i motivi dal secondo al quarto, richiamando principi già affermati in precedenti recenti: l’ente datore non è imprenditore agricolo; la deroga al limite dei 36 mesi per i contratti a termine opera solo per attività stagionali in senso stretto; il carattere stagionale deve risultare dalla causale e, in caso di contestazione, va accertato in concreto, con onere probatorio a carico del datore di lavoro; l’elenco delle attività stagionali è tassativo; la normativa regionale siciliana non deroga alla disciplina statale sui contratti a termine. Il quinto motivo è stato dichiarato assorbito per effetto dell’accoglimento dei precedenti. La sentenza di appello è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, che dovrà decidere nuovamente la causa nel merito e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo di ricorso, ha accolto il secondo, il terzo e il quarto motivo, dichiarando assorbito il quinto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione per un nuovo esame nel merito e per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. La ratio dell’accoglimento è che la Corte territoriale aveva erroneamente applicato la disciplina dei contratti agricoli a termine a un ente che non ha natura di imprenditore agricolo e aveva omesso di verificare in concreto la natura stagionale delle mansioni svolte, non potendo la normativa regionale derogare a quella statale.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    costituisce il fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi

  • art. 111 Cost.

    invocato nel primo motivo con riferimento ai profili di motivazione e regolarità processuale

  • artt. 415, 421, 156 e 291 c.p.c.

    richiamati nel primo motivo in relazione a vizi processuali dedotti dal ricorrente

  • art. 16-sexies d.l. n. 179 del 2012

    legittima l’uso del domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni degli atti civili

  • art. 16-ter d.l. n. 179 del 2012

    individua i pubblici elenchi da cui attingere l’indirizzo PEC per le notifiche

  • art. 6-bis d.lgs. n. 82 del 2005

    l’indirizzo PEC del difensore risultante dall’albo professionale integra un pubblico elenco utile per la notifica

  • art. 6-quater d.lgs. n. 82 del 2005

    richiamato tra i registri idonei per le notificazioni telematiche

  • art. 62 d.lgs. n. 82 del 2005

    richiamato tra i registri idonei per le notificazioni telematiche

  • art. 16, comma 12, d.l. n. 179 del 2012

    richiamato tra le disposizioni sul domicilio digitale

  • art. 16, comma 6, d.l. n. 185 del 2008

    richiamato quale base normativa del domicilio digitale/registri PEC

  • art. 5, comma 4-ter, d.lgs. n. 368 del 2001

    la deroga al limite di durata dei contratti a termine vale solo per attività stagionali e richiede una specifica previsione delle attività

  • art. 10, comma 2, d.lgs. n. 368 del 2001

    applicabile ai datori di lavoro dell’agricoltura, ma non all’ente considerato dalla Corte

  • art. 19 d.lgs. n. 81 del 2015

    richiamato per la disciplina generale dei contratti a termine

  • art. 21, comma 2, d.lgs. n. 81 del 2015

    la deroga al limite di durata opera solo per attività stagionali

  • art. 29, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 81 del 2015

    non applicabile ai contratti dell’ente perché quest’ultimo non è imprenditore agricolo

  • art. 21, comma 8, lett. c), CCNL Operai agricoli e florovivaisti

    evidenzia che esistono lavoratori a termine che non rientrano nella deroga alla durata massima

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    consente il richiamo per relationem delle motivazioni di precedenti conformi

  • art. 2135 c.c.

    definisce l’imprenditore agricolo; la Corte esclude che l’ente abbia tale qualità

  • d.P.R. n. 1525 del 1963

    l’elenco delle attività stagionali è tassativo e non suscettibile di analogia

  • art. 2 L.R. Sicilia n. 21 del 1965

    richiamato per la natura e i compiti dell’ente

  • art. 3 L.R. Sicilia n. 21 del 1965

    richiamato per la natura e i compiti dell’ente

  • L.R. Sicilia n. 73 del 1977

    richiamata per ulteriori competenze dell’ente

  • L.R. Sicilia n. 4 del 2006

    non idonea a derogare alla disciplina nazionale dei contratti a termine

  • D.Lgs. n. 165 del 2001

    la Corte ritiene l’ente assoggettato a tale disciplina in quanto ente pubblico non economico

  • artt. 91, 92 e 96 c.p.c.

    richiamati nel quinto motivo in tema di spese di lite

Massime di principio

  • In tema di notificazioni civili, la notifica effettuata all’indirizzo PEC del difensore risultante dai pubblici registri è valida nell’era del domicilio digitale, purché l’indirizzo sia desumibile dai registri previsti dalla normativa di settore.
  • La deroga al limite di durata dei contratti a tempo determinato prevista per il lavoro stagionale opera solo quando l’attività sia davvero stagionale in senso stretto e le mansioni svolte rientrino nell’ambito di tale stagionalità.
  • Quando il lavoratore contesta la natura stagionale delle mansioni o la riconducibilità dell’attività all’elenco delle attività stagionali, il giudice deve accertare in concreto le mansioni effettivamente svolte e la loro effettiva stagionalità.
  • L’onere di provare che il lavoratore assunto a termine fosse addetto esclusivamente ad attività stagionali, o ad attività strettamente complementari o accessorie, grava sul datore di lavoro.
  • L’elenco delle attività stagionali previsto dalla normativa speciale è tassativo e non può essere esteso in via analogica; la contrattazione collettiva può operare solo entro i limiti specificamente consentiti dalla legge.
  • Un ente pubblico non economico non assume automaticamente la qualità di imprenditore agricolo per il solo fatto di svolgere attività connesse al settore agricolo, con conseguente inapplicabilità delle discipline speciali riservate ai datori di lavoro agricoli ove manchi tale qualità.
  • La normativa regionale non può introdurre, in materia di contratti a termine, una deroga incompatibile con la disciplina statale di settore quando la legge statale abbia già delimitato presupposti e limiti della stagionalità.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineNotificazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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