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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42308/2024 del 18/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP e confermata dal Tribunale del riesame, contestando: 1) la sussistenza dei gravi indizi di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/90), deducendo che le condotte sarebbero episodiche e fungibili e non integrerebbero l'affectio societatis; 2) la mancanza di gravi indizi per il concorso nell'importazione di sostanze stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/90) e l'assenza di apporto causale/agevolatore; 3) l'assenza dell'aggravante mafiosa ex art. 416-bis.1 c.p.; 4) l'erronea prognosi di recidiva e la violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza nella scelta della misura (richiamo artt. 274-275 c.p.p.).

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto legittima e coerente la valutazione del Tribunale del riesame, confermando la custodia cautelare. Ha valorizzato il complesso probatorio costituito da intercettazioni (utenze dedicate e ambientali), servizi di osservazione, perquisizioni, sequestri, videoriprese e le dichiarazioni del collaboratore Masullo, nonché la partecipazione continuativa e fiduciaria del ricorrente agli incontri e alle operazioni di importazione (anche rispetto a un carico di oltre 200 kg di cocaina). Ha ritenuto giustificata la prognosi di recidiva (anche ai sensi dell'art. 275 comma 3-bis c.p.p.) e proporzionata la misura, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare Euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. 309/1990 (disciplina associazione finalizzata al traffico di stupefacenti)

    La Corte ha ritenuto che la consistenza dell'operazione di importazione e la presenza continuativa del ricorrente, unitamente a intercettazioni e riscontri, siano elementi idonei a formare gravi indizi di partecipazione associativa; non è necessaria la prova piena dell'affectio societatis in sede cautelare purché il quadro indiziario sia complessivamente gravoso.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990 (importazione e traffico di stupefacenti)

    I dialoghi, la presenza fisica e i riscontri probatori (sequestro del carico, riconoscimenti fotografici) sono stati ritenuti sufficienti a sostenere i gravi indizi di concorso nell'importazione di ingenti quantitativi di cocaina.

  • art. 416-bis.1 c.p. (aggravante mafiosa/agevolazione mafiosa)

    La Corte ha ritenuto che la destinazione del carico a esponenti di cosche e la partecipazione delle stesse agli incontri rilevino ai fini dell'aggravante mafiosa o comunque della rilevanza della contiguità con organizzazioni criminali, sulla base degli elementi istruttori e delle dichiarazioni acquisite.

  • artt. 274-275 c.p.p. (misure cautelari e prognosi di pericolosità)

    La prognosi di recidiva e la necessità della misura sono state fondate su elementi concreti (pregressa collaborazione nel traffico dal 2006, progettualità dopo il sequestro, viaggi e contatti all'estero), non su mere ipotesi, giustificando la custodia in carcere per impedire la prosecuzione dell'attività illecita.

  • art. 275 comma 3-bis c.p.p. (presunzione di recidiva ai fini cautelari)

    La presunzione prevista è stata richiamata come un elemento che, unitamente ad ulteriori circostanze concrete, giustifica la prognosi di pericolo e la misura cautelare.

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022 (Renna)

    La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'esclusione di un'aggravante incide sull'interesse al riesame solo se ciò incide sul "termine di fase" o sulla concreta misura; qui l'eventuale esclusione dell'aggravante non avrebbe inciso sulla misura più grave applicata per il reato associativo.

Massime di principio

  • Per impugnare efficacemente una custodia cautelare per associazione occorre indicare specifiche e puntuali incoerenze nella valutazione probatoria: critiche generiche sui rilievi non sono sufficienti.
  • In sede cautelare la valutazione si fonda sul quadro indiziario complessivo: intercettazioni, osservazioni, sequestri, dichiarazioni di collaboratori e riscontri materiali (es. sequestro carico, riconoscimenti) possono costituire gravi indizi anche se l'affectio societatis non è provata pienamente.
  • La partecipazione ripetuta a incontri decisivi, la presenza continuativa al fianco del promotore dell'operazione e la conoscenza della destinazione del carico sono elementi che rafforzano la qualificazione associativa.
  • Per contestare l'aggravante mafiosa è necessario dimostrare l'assenza di qualsiasi contatto effettivo con organizzazioni mafiose o che la condotta non abbia avuto rilievo agevolativo; la sola paura o la presunta coercizione non escludono automaticamente l'aggravante se gli elementi indicano collaborazione o beneficio alla cosca.
  • La prognosi di recidiva e la scelta della misura devono essere contestate con riferimento a elementi concreti (assenza di progettualità, incapacità di reiterare, atti di ravvedimento) e non con argomentazioni ipotetiche.
  • In appello/ricorso è strategico evidenziare elementi nuovi o puntualizzare errori specifici nella valutazione delle prove, altrimenti il rimedio è dichiarato inammissibile per genericità.

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