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Sentenza

Sentenza del 24/09/2015 n. 4072 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

PROCESSO TRIBUTARIO - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - ESTINZIONE DEL GIUDIZIO - Soccombenza virtuale - Obbligo di pagamento delle spese processuali - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava gli effetti, sulle spese processuali, della cessazione della materia del contendere derivante dal venir meno della pretesa impositiva. In particolare, si doveva stabilire se l'estinzione del giudizio comportasse automaticamente la compensazione delle spese di lite.

La decisione

La sentenza ha affermato che la cessazione della materia del contendere non determina automaticamente la compensazione delle spese. In assenza di un accordo espresso sulla compensazione, formalizzato in un atto sottoscritto da entrambe le parti, trova applicazione il principio della soccombenza virtuale: le spese devono essere attribuite valutando quale parte sarebbe risultata presumibilmente soccombente se il giudizio fosse proseguito fino alla decisione.

Norme richiamate

  • Principio della soccombenza virtuale

    In mancanza di un accordo sulla compensazione delle spese, vige il principio della c.d. soccombenza virtuale.

    Quando il giudizio si estingue perché viene meno la pretesa impositiva, il giudice deve comunque valutare virtualmente l'esito della controversia per stabilire a chi imputare le spese processuali.

  • Principio dell'accordo espresso sulla compensazione delle spese

    Un eventuale accordo sulla compensazione delle spese deve risultare da atto sottoscritto da entrambe le parti in causa.

    La compensazione delle spese non si presume dalla cessazione della materia del contendere, ma richiede un accordo espresso e formalizzato da entrambe le parti.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere risolve l'oggetto principale della lite, ma non elimina automaticamente la questione delle spese processuali.
  • Se le parti intendono compensare le spese, è opportuno formalizzare l'accordo in un documento sottoscritto da entrambe; in mancanza, il giudice può attribuire le spese sulla base della soccombenza virtuale.
  • Per determinare chi deve sostenere le spese, occorre valutare quale sarebbe stato il probabile esito del giudizio se la controversia non fosse divenuta priva di oggetto.
  • Il venir meno dell'atto impositivo o della pretesa tributaria può incidere sulla soccombenza virtuale, ma non comporta automaticamente la vittoria del contribuente né la compensazione delle spese.

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