Cassazione Penale, Sentenza n. 21905/2022 del 07/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile per intervenuta e rituale rinuncia al ricorso, trasmessa il 24 maggio 2022 dal procuratore speciale del ricorrente munito di procura. In conseguenza della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; non è stata disposta la condanna alla cassa delle ammende poiché il ricorso non è stato ritenuto infondato.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza cautelare del GIP del 1 febbraio 2022 che aveva applicato gli arresti domiciliari per il reato previsto dall'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. Il ricorrente censura la decisione del Tribunale di Catanzaro che aveva dichiarato tardiva la richiesta di riesame: il ricorso era stato proposto il 15 febbraio 2022 rispetto all'avviso di deposito dell'ordinanza del 2 febbraio 2022, ma il ricorrente sostiene che la notifica all'indagato era avvenuta il 7 febbraio 2022 e dunque la impugnazione sarebbe tempestiva. Denuncia violazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 309, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, art. 73, comma 4
d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, art. 73, comma 4
Norma sostanziale che disciplina il reato per il quale è stata applicata la misura cautelare (illecito in materia di stupefacenti). La sentenza non entra nel merito della qualificazione del reato, limitandosi a constatare l'origine cautelare.
codice di procedura penale, art. 606, lett. b)
art. 606, lett. b) c.p.p.
Il ricorrente invocava la violazione di detta norma (motivi di impugnazione), lamentando vizi nella motivazione circa la tempestività. Tuttavia, la questione non è stata esaminata nel merito a causa della rinuncia sopravvenuta.
codice di procedura penale, art. 309, comma 1
Norma richiamata dal ricorrente in relazione ai termini/notifica per il riesame; la Corte non si è pronunciata sulla corretta interpretazione applicativa della norma in questa vicenda per effetto della rinuncia.
codice di procedura penale, art. 591, comma 1, lett. d)
art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.
Norma applicata dalla Corte per dichiarare l'inammissibilità del ricorso a causa della intervenuta e valida rinuncia al gravame; conseguentemente è stata disposta la condanna alle spese processuali.
Massime di principio
- La rinuncia formale e rituale al ricorso rende il gravame inammissibile ai sensi dell'art. 591 c.p.p., impedendo che la Corte entri nel merito delle censure poste.
- In caso di rinuncia il ricorrente può comunque essere condannato alle spese processuali; la condanna alla cassa delle ammende richiede che il ricorso sia ritenuto manifestamente infondato, non si applica automaticamente alla rinuncia.
- Quando si contestano termini di impugnazione, la data di notifica all'indagato è fondamentale per il calcolo dei termini: se la notifica avviene successivamente al deposito, il termine decorre dalla notifica. Per far valere tale motivo è importante documentare la data di ricezione/notifica nell'atto di impugnazione.
- Gli avvocati devono evitare rinunce sopravvenute se si intende ottenere una pronuncia sul merito; la rinuncia, se valida, esclude la valutazione delle questioni sostanziali sollevate.
- Se si vuol preservare la possibilità di un riesame, l'impugnazione deve essere proposta nei termini e corredatta da prove/documentazione sulla data di notifica; in caso di incertezza procedurale è utile sollevare contestualmente istanze cautelari o riserve formali per non precludere il merito.
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