Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 02855/2026 del 23/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva revocato la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità disposta con sentenza irrevocabile (art. 186, commi 1 e 2, lett. b, d.lgs. 30/4/1992, n. 285). Il provvedimento di revoca si basava sulla segnalazione dell'ente convenzionato AUSER che il condannato non si era mai presentato per svolgere la prestazione. Il ricorso deduceva violazione di legge (art. 186, comma 9-bis c.d.s. e art. 655 cod. proc. pen.), sostenendo che l'avvio dell'esecuzione del lavoro di pubblica utilità è onere dell'autorità giudiziaria/pubblico ministero e non obbligo del condannato di attivarsi spontaneamente.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza impugnata e disponendo il rinvio per nuovo giudizio al GIP di Bologna. Ha motivato che il giudice dell'esecuzione ha erroneamente ritenuto l'inottemperanza del condannato sulla base della sola segnalazione dell'ente, senza che emergesse dagli atti l'avvio da parte delle autorità competenti della procedura esecutiva né che il ricorrente fosse stato contattato. La Corte afferma il principio che, nel regime dell'art. 186, comma 9-bis c.d.s., l'avvio e la cura dell'esecuzione del lavoro di pubblica utilità spettano all'autorità giudiziaria/pubblico ministero; il condannato può volontariamente attivarsi ma non ha l'obbligo di farlo. La Corte ha inoltre distinto tale regime dalla nuova procedura prevista dal d.lgs. 150/2022, nella quale l'onere di attivazione grava sul condannato dopo specifica ingiunzione.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 9-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)

    Disciplina il lavoro di pubblica utilità come sanzione sostitutiva per taluni reati di guida; rimanda alle modalità di esecuzione previste dall'art. 54 del d.lgs. n. 274/2000 e non impone al condannato l'obbligo di avviare l'esecuzione.

  • art. 655 cod. proc. pen.

    Individua il pubblico ministero come organo deputato a curare l'esecuzione dei provvedimenti di condanna, confermando che l'iniziativa dell'esecuzione grava sull'autorità e non sul condannato.

  • art. 54 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274

    Rimanda alla disciplina attuativa (decreto ministeriale) circa le modalità di svolgimento della prestazione del lavoro di pubblica utilità e assegna compiti operativi al pubblico ministero ai fini dell'esecuzione.

  • decreto del Ministro della Giustizia 26 marzo 2001

    Attribuisce al pubblico ministero il compito di eseguire la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, formulando richieste al giudice e incaricando le autorità competenti per le verifiche della prestazione; la sua procedura deve precedere valutazioni di inottemperanza.

  • art. 44 d.lgs. n. 274/2000

    Prevede le forme di intervento del pubblico ministero nel procedimento esecutivo del lavoro di pubblica utilità (richieste al giudice), utilizzate quando gli enti convenzionati non sono disponibili.

  • art. 43 d.lgs. n. 274/2000

    Stabilisce che la procedura per l'esecuzione delle pene alternative (permanenza domiciliare e lavoro di pubblica utilità) deve essere avviata d'ufficio dall'autorità giudiziaria, con emissione dell'ordine di esecuzione da parte del pubblico ministero.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 661, comma 1-bis cod. proc. pen.) e art. 63 legge 24 novembre 1981, n. 689

    Disciplina una procedura diversa per le 'nuove' pene sostitutive in cui l'onere di attivazione è posto sul condannato dopo ricezione della sentenza e dell'ingiunzione; tale regime non si applica al lavoro di pubblica utilità previsto dall'art. 186 c.d.s. oggetto del caso.

Massime di principio

  • Nel regime dell'art. 186, comma 9-bis c.d.s. l'avvio e la cura dell'esecuzione del lavoro di pubblica utilità sono compiti dell'autorità giudiziaria/pubblico ministero; il condannato non ha l'obbligo di attivarsi spontaneamente, sebbene possa farlo volontariamente.
  • La sola segnalazione dell'ente convenzionato che il condannato "non si è presentato" non è sufficiente per dichiarare l'inottemperanza e revocare la sanzione sostitutiva: è necessario verificare e documentare che il pubblico ministero abbia effettivamente avviato la procedura esecutiva e che il condannato sia stato contattato secondo la procedura prevista.
  • Prima di revocare una pena sostitutiva per presunta inottemperanza è necessario che dagli atti risulti l'ordine di esecuzione o altro atto formale di avvio dell'esecuzione da parte dell'autorità competente e le relative notifiche o tentativi di contatto al condannato.
  • Occorre distinguere il regime tradizionale del lavoro di pubblica utilità (richiamato dall'art. 186 c.d.s. e dalla normativa previgente) dalla procedura introdotta dal d.lgs. 150/2022: la responsabilità di attivazione può cambiare a seconda del tipo di sanzione sostitutiva applicata.
  • In casi analoghi, il difensore può efficacemente contestare una revoca basata solo su segnalazioni dell'ente richiedendo la prova dell'avvio formale dell'esecuzione e delle comunicazioni al condannato; il giudice dell'esecuzione deve motivare sull'effettivo adempimento degli obblighi da parte delle autorità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.