Cassazione Penale, Sentenza n. 02855/2026 del 23/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva revocato la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità disposta con sentenza irrevocabile (art. 186, commi 1 e 2, lett. b, d.lgs. 30/4/1992, n. 285). Il provvedimento di revoca si basava sulla segnalazione dell'ente convenzionato AUSER che il condannato non si era mai presentato per svolgere la prestazione. Il ricorso deduceva violazione di legge (art. 186, comma 9-bis c.d.s. e art. 655 cod. proc. pen.), sostenendo che l'avvio dell'esecuzione del lavoro di pubblica utilità è onere dell'autorità giudiziaria/pubblico ministero e non obbligo del condannato di attivarsi spontaneamente.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza impugnata e disponendo il rinvio per nuovo giudizio al GIP di Bologna. Ha motivato che il giudice dell'esecuzione ha erroneamente ritenuto l'inottemperanza del condannato sulla base della sola segnalazione dell'ente, senza che emergesse dagli atti l'avvio da parte delle autorità competenti della procedura esecutiva né che il ricorrente fosse stato contattato. La Corte afferma il principio che, nel regime dell'art. 186, comma 9-bis c.d.s., l'avvio e la cura dell'esecuzione del lavoro di pubblica utilità spettano all'autorità giudiziaria/pubblico ministero; il condannato può volontariamente attivarsi ma non ha l'obbligo di farlo. La Corte ha inoltre distinto tale regime dalla nuova procedura prevista dal d.lgs. 150/2022, nella quale l'onere di attivazione grava sul condannato dopo specifica ingiunzione.
Norme richiamate
art. 186, comma 9-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)
Disciplina il lavoro di pubblica utilità come sanzione sostitutiva per taluni reati di guida; rimanda alle modalità di esecuzione previste dall'art. 54 del d.lgs. n. 274/2000 e non impone al condannato l'obbligo di avviare l'esecuzione.
Individua il pubblico ministero come organo deputato a curare l'esecuzione dei provvedimenti di condanna, confermando che l'iniziativa dell'esecuzione grava sull'autorità e non sul condannato.
art. 54 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
Rimanda alla disciplina attuativa (decreto ministeriale) circa le modalità di svolgimento della prestazione del lavoro di pubblica utilità e assegna compiti operativi al pubblico ministero ai fini dell'esecuzione.
decreto del Ministro della Giustizia 26 marzo 2001
Attribuisce al pubblico ministero il compito di eseguire la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, formulando richieste al giudice e incaricando le autorità competenti per le verifiche della prestazione; la sua procedura deve precedere valutazioni di inottemperanza.
Prevede le forme di intervento del pubblico ministero nel procedimento esecutivo del lavoro di pubblica utilità (richieste al giudice), utilizzate quando gli enti convenzionati non sono disponibili.
Stabilisce che la procedura per l'esecuzione delle pene alternative (permanenza domiciliare e lavoro di pubblica utilità) deve essere avviata d'ufficio dall'autorità giudiziaria, con emissione dell'ordine di esecuzione da parte del pubblico ministero.
Disciplina una procedura diversa per le 'nuove' pene sostitutive in cui l'onere di attivazione è posto sul condannato dopo ricezione della sentenza e dell'ingiunzione; tale regime non si applica al lavoro di pubblica utilità previsto dall'art. 186 c.d.s. oggetto del caso.
Massime di principio
- Nel regime dell'art. 186, comma 9-bis c.d.s. l'avvio e la cura dell'esecuzione del lavoro di pubblica utilità sono compiti dell'autorità giudiziaria/pubblico ministero; il condannato non ha l'obbligo di attivarsi spontaneamente, sebbene possa farlo volontariamente.
- La sola segnalazione dell'ente convenzionato che il condannato "non si è presentato" non è sufficiente per dichiarare l'inottemperanza e revocare la sanzione sostitutiva: è necessario verificare e documentare che il pubblico ministero abbia effettivamente avviato la procedura esecutiva e che il condannato sia stato contattato secondo la procedura prevista.
- Prima di revocare una pena sostitutiva per presunta inottemperanza è necessario che dagli atti risulti l'ordine di esecuzione o altro atto formale di avvio dell'esecuzione da parte dell'autorità competente e le relative notifiche o tentativi di contatto al condannato.
- Occorre distinguere il regime tradizionale del lavoro di pubblica utilità (richiamato dall'art. 186 c.d.s. e dalla normativa previgente) dalla procedura introdotta dal d.lgs. 150/2022: la responsabilità di attivazione può cambiare a seconda del tipo di sanzione sostitutiva applicata.
- In casi analoghi, il difensore può efficacemente contestare una revoca basata solo su segnalazioni dell'ente richiedendo la prova dell'avvio formale dell'esecuzione e delle comunicazioni al condannato; il giudice dell'esecuzione deve motivare sull'effettivo adempimento degli obblighi da parte delle autorità.
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