Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1151/2026 - Salerno, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501287

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia, unitamente agli atti istruttori e al ritiro delle armi e delle munizioni

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto della Questura di Salerno con cui era stata respinta l’istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia, nonché l’informativa sulla sua condotta morale e civile, la comunicazione dei motivi ostativi, gli atti di ritiro delle armi e ogni atto connesso. Ha dedotto, in sostanza, difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento ed erronea valutazione dei fatti. La contestazione riguardava il giudizio di inaffidabilità formulato dall’autorità di pubblica sicurezza a seguito del furto del fucile del ricorrente, lasciato per circa dieci minuti nell’autovettura parcheggiata all’interno di un’officina, con cappottina posteriore in plastica, sebbene chiusa a chiave, coperto e non visibile dall’esterno. Il ricorrente ha valorizzato la propria precedente condotta irreprensibile, i precedenti rilasci e rinnovi della licenza, la brevità dell’assenza, la collocazione del veicolo in una proprietà privata e l’asserita non accessibilità dell’arma a terzi.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha premesso che il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, ma un’eccezione al generale divieto di detenzione delle armi, e che l’amministrazione dispone di ampia discrezionalità nel valutare, anche in prospettiva, l’affidabilità del richiedente e l’assenza di rischi, anche potenziali, per la sicurezza e l’ordine pubblico. Il Collegio ha ritenuto sufficiente e non illogica l’istruttoria svolta sulla base degli atti di polizia giudiziaria, non smentiti quanto alla ricostruzione storica dal ricorrente, nonché adeguata la motivazione del diniego, anche se sintetica e in parte resa per relationem. La custodia del fucile nell’autovettura, parcheggiata in un’officina priva di videosorveglianza e dotata di cappottina in plastica facilmente violabile, è stata considerata condotta gravemente negligente, incompatibile con il livello di diligenza richiesto al titolare di un’abilitazione al porto d’armi. Non sono state ritenute decisive né la chiusura a chiave dell’autovettura, né la copertura dell’arma, né la brevità dell’assenza, né la collocazione del veicolo in una proprietà privata; la documentazione fotografica mostrava inoltre che il cancello non impediva l’ingresso di persone estranee. Il giudizio prognostico di inaffidabilità non richiede l’accertamento di un abuso concreto dell’arma o di una specifica pericolosità sociale, essendo sufficiente anche un solo episodio circostanziato dal quale emerga l’assenza di piena affidabilità nella custodia. I precedenti rilasci e rinnovi non attribuiscono un affidamento stabile, poiché ogni domanda di rinnovo impone una valutazione attuale degli interessi pubblici e privati. È stata ritenuta irrilevante anche la circostanza che il diniego sia intervenuto in occasione della domanda di rinnovo e non immediatamente dopo il furto. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 38 T.U.L.P.S.

    Chiunque detiene armi, parti di esse, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità [...] Il detentore delle armi deve assicurare che il luogo di custodia offra adeguate garanzie di sicurezza.

    La disposizione è richiamata per evidenziare l’obbligo del detentore di assicurare adeguate garanzie di sicurezza nel luogo di custodia delle armi.

  • art. 11 T.U.L.P.S.

    Insieme all’art. 43 T.U.L.P.S., fonda il potere dell’autorità di negare o revocare il porto d’armi quando sussista un ragionevole timore di abuso e il soggetto non offra sufficiente affidamento.

  • art. 43 T.U.L.P.S.

    Consente il diniego o la revoca del porto d’armi sulla base di una valutazione discrezionale dell’affidabilità del titolare, senza necessità di un abuso concreto o di un preventivo uso illecito dell’arma.

  • art. 20 l. n. 110/1975

    Impone la diligente custodia delle armi; l’obbligo è adempiuto solo mediante l’adozione di tutte le cautele esigibili, nelle specifiche circostanze, da una persona di normale prudenza.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    È richiamato quale fondamento della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di rinnovo.

Massime di principio

  • Il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, ma un’autorizzazione eccezionale subordinata alla verifica attuale dell’affidabilità del richiedente e dell’assenza di rischi, anche soltanto potenziali, per la sicurezza e l’ordine pubblico.
  • L’autorità di pubblica sicurezza può negare il rinnovo del porto d’armi sulla base di un giudizio prognostico di inaffidabilità, senza necessità di accertare un abuso concreto dell’arma, una specifica pericolosità sociale o la commissione di un illecito mediante l’arma.
  • La custodia di un’arma in un’autovettura, anche chiusa a chiave e parcheggiata in una proprietà privata, può integrare grave negligenza quando, valutate le caratteristiche del veicolo e del luogo, l’arma sia esposta al rischio concreto di sottrazione da parte di terzi.
  • Ai fini del diniego o del mancato rinnovo del porto d’armi può essere sufficiente anche un solo episodio circostanziato e comprovato dal quale emerga l’assenza della piena affidabilità richiesta nella custodia e nell’uso delle armi.
  • I precedenti rilasci o rinnovi della licenza non attribuiscono al titolare un’aspettativa qualificata alla prosecuzione dell’autorizzazione, poiché ogni domanda di rinnovo richiede una valutazione attuale delle circostanze e degli interessi pubblici coinvolti.
  • La motivazione del diniego di rinnovo può essere sintetica e resa per relationem agli atti istruttori quando individui con sufficiente chiarezza i fatti posti a fondamento del giudizio di inaffidabilità e tali fatti non siano efficacemente contestati nella loro ricostruzione storica.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.