Sentenza n. 88/2026 - Catania, Sezione 5
per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: 1) della nota prot. n. -OMISSIS- del 22.9.2025 con cui il GSE ha comunicato all'esponente la revoca delle convenzioni nn. -OMISSIS-; 2) del diniego tacito frapposto dall'amministrazione alle note del 30.9.2025 e del 7.11.2025 con cui l'esponente ha diffidato il GSE a voler riconsiderare le proprie determinazioni lesive assunte a danno dell'esponente; 3) della nota prot. n. 0055747 del 24.7.2025 con cui la Prefettura di Siracusa ha comunicato al GSE l'intervenuta adozione a carico dell'impresa esponente del succitato provvedimento interdittivo, ancorché non conosciuta; 4) di ogni altro atto, operazione o valutazione adottati o posti in essere dall'Amministrazione in dipendenza ed in relazione alle valutazioni, verifiche e determinazioni sottese alla determina di revoca; 5) per quanto occorra, della presupposta misura interdittiva adottata dalla prefettura di Siracusa il 24.7.2025, ancorché già annullata dal TAR Sicilia - Sede di Catania; quanto al ricorso per motivi aggiunti: 6) della nota prot. n. -OMISSIS- del 24.11.2025 a mezzo della quale il Gestore dei Servizi Energetici ha richiesto alla Prefettura di Siracusa, “… di conoscere se siano state intraprese o siano in corso di valutazione iniziative di carattere giurisdizionale, quali la proposizione di un giudizio di appello avverso la pronuncia menzionata, ovvero se si intenda procedere all’attivazione delle misure amministrative previste dagli artt. 34-bis e 94-bis del Dlgs. n. 159/2011, o di altre determinazioni ritenute opportune.”, sospendendo nelle more l’erogazione dei corrispettivi derivanti dalle convenzioni in essere con l’odierno ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Risoluzione di diritto delle convenzioni per incentivi e ritiro dell'energia elettrica, nonché successiva nota del GSE di sospensione delle erogazioni sino a una nuova determinazione prefettizia
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
L'impresa ha impugnato la comunicazione con cui il GSE, a seguito dell'informazione interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura di Siracusa, aveva dichiarato la risoluzione di diritto delle convenzioni con decorrenza dalla data dell'interdittiva, nonché il mancato riscontro alle richieste di riesame. Ha dedotto l'illegittimità derivata degli atti GSE per l'annullamento dell'interdittiva, l'illegittimità autonoma per violazione dell'art. 94 del d.lgs. 159/2011, difetto di istruttoria, errore nei presupposti, travisamento, irragionevolezza, arbitrarietà, ingiustizia manifesta e sviamento, sostenendo che il GSE avrebbe dovuto annullare in autotutela la risoluzione. Con motivi aggiunti ha impugnato la successiva nota con cui il GSE aveva sospeso l'erogazione dei contributi in attesa di una nuova determinazione prefettizia, deducendo illegittimità derivata, violazione degli artt. 21-quinquies, 21-septies e 21-octies della l. 241/1990, difetto assoluto del presupposto, difetto di motivazione, arbitrarietà, sviamento, iniquità e incompetenza. Il GSE ha eccepito l'incompetenza territoriale del TAR Catania, l'inammissibilità dell'impugnazione dell'interdittiva già annullata e la genericità della riproposizione delle censure formulate nel precedente giudizio. Nel merito ha sostenuto che la risoluzione fosse un effetto vincolato dell'interdittiva allora valida ed efficace e che la sospensione cautelativa fosse necessaria fino alla definizione della vicenda antimafia.
La decisione
Il TAR ha ritenuto infondata l'eccezione di incompetenza territoriale, escludendo l'applicazione della competenza funzionale del TAR Lazio prevista per specifiche controversie energetiche e applicando il criterio dell'efficacia degli atti ex art. 13 c.p.a. Le convenzioni e i contributi erano collegati a un'attività localizzata nel territorio siciliano e la controversia presentava connessione per accessorietà con quella relativa all'interdittiva, sicché la causa accessoria era attratta dalla causa principale. Il ricorso è stato ritenuto ammissibile nella sua effettiva portata, limitata agli atti del GSE, ed è stato disposto l'estromissione del Ministero dell'Interno e dell'UTG di Siracusa, non essendo stati impugnati atti da essi emanati. Il ricorso introduttivo è stato respinto. La risoluzione delle convenzioni, adottata quando l'interdittiva era valida ed efficace, costituiva esercizio di potere vincolato e doveva essere valutata secondo il principio tempus regit actum; il successivo annullamento giurisdizionale dell'interdittiva non incideva sulla legittimità originaria della risoluzione. L'annullamento dell'interdittiva era intervenuto per un vizio procedimentale, senza accertamento definitivo dell'assenza del rischio di infiltrazione mafiosa. Il GSE non era comunque obbligato ad adottare un provvedimento di autotutela, trattandosi di facoltà discrezionale non coercibile e non ricorrendo la specifica ipotesi di cui all'art. 94, comma 3, del d.lgs. 159/2011. È stato invece accolto il ricorso per motivi aggiunti limitatamente alla sospensione sine die delle erogazioni. L'annullamento dell'interdittiva imponeva all'amministrazione di adottare le attività necessarie a ripristinare il rapporto contributivo; la mera pendenza di una nuova verifica prefettizia non costituiva causa ostativa prevista dalla legge. Il GSE non poteva anticipare valutazioni riservate alla Prefettura, ferma la possibilità di recuperare eventuali somme non spettanti. È stata quindi annullata la nota del 24 novembre 2025 nella parte relativa alla sospensione delle erogazioni, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti del gestore. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 13 c.p.a.
anche se l’attività è stata posta in essere da amministrazioni che hanno sede in altre circoscrizioni, è competente il Tribunale nella cui circoscrizione si producono gli effetti diretti di tale attività
Il criterio dell'efficacia spaziale consente di radicare la competenza presso il TAR del territorio in cui si producono direttamente gli effetti dell'attività amministrativa; il criterio della sede recede quando gli effetti si manifestano esclusivamente nel territorio di un TAR periferico.
art. 14, comma 1, c.p.a.
La competenza funzionale inderogabile non è stata ritenuta applicabile alla controversia, non riconducibile alle specifiche materie energetiche indicate dalla legge.
art. 135, comma 1, lett. f), c.p.a.
le controversie di cui all’articolo 133, comma 1, lettera o), limitatamente a quelle concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW nonché quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti
La competenza funzionale del TAR Lazio non comprende controversie riguardanti incentivi e convenzioni relative a impianti fotovoltaici, quando non attengano alle infrastrutture e alle fonti specificamente elencate.
art. 94 d.lgs. 159/2011
L'informazione antimafia interdittiva validamente efficace determina gli effetti ostativi e risolutori previsti dalla legge; dopo l'annullamento dell'interdittiva, l'eventuale adozione di atti discrezionali di adeguamento è rimessa alla valutazione dell'amministrazione e non è coercibile, salvo l'obbligo di rimuovere gli effetti attuali della causa ostativa ormai annullata.
art. 94, comma 3, d.lgs. 159/2011
La facoltà discrezionale di prosecuzione o completamento dei rapporti riguarda le specifiche ipotesi previste dalla norma, relative a opere o beni e servizi essenziali per l'interesse pubblico, e non si applica automaticamente a convenzioni per l'erogazione di incentivi economici.
art. 83 d.lgs. 159/2011
L'erogazione di contributi e la stipulazione di rapporti con la pubblica amministrazione sono subordinate all'accertamento della capacità del privato di essere parte del rapporto sotto il profilo antimafia.
art. 21-septies l. 241/1990
Secondo il richiamo giurisprudenziale valorizzato dal giudice, l'interdittiva accerta l'insussistenza di un requisito essenziale della capacità del privato a contrarre con la pubblica amministrazione, con conseguenze assimilate alla nullità degli atti o contratti adottati in presenza di tale incapacità.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata in camera di consiglio, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- La legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere valutata secondo il principio tempus regit actum, con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione; il successivo annullamento dell'atto presupposto non incide, di per sé, sulla legittimità originaria di un provvedimento vincolato adottato quando tale presupposto era valido ed efficace.
- L'annullamento giurisdizionale di un'informazione antimafia interdittiva non determina automaticamente l'illegittimità degli atti vincolati adottati dalle amministrazioni durante il periodo di efficacia dell'interdittiva.
- Quando una convenzione o un rapporto di contribuzione prevede la risoluzione di diritto in caso di interdittiva antimafia, l'amministrazione deve applicare tale effetto se, al momento dell'adozione dell'atto, l'interdittiva è valida ed efficace; il successivo annullamento dell'interdittiva non trasforma retroattivamente la risoluzione in un atto illegittimo.
- La mera pendenza di un nuovo procedimento prefettizio volto a verificare il pericolo di infiltrazione mafiosa non costituisce, in assenza di una nuova interdittiva, causa ostativa all'erogazione di contributi pubblici. Il gestore non può anticipare valutazioni riservate alla Prefettura, ferma la possibilità di recuperare le somme eventualmente risultate non spettanti.
- L'effetto ripristinatorio dell'annullamento giurisdizionale dell'atto che costituiva la causa ostativa impone all'amministrazione di compiere le attività necessarie a ristabilire la posizione del privato, incluso il ripristino del rapporto contributivo, senza che ciò richieda necessariamente l'esercizio di un'autotutela discrezionale sulla legittimità originaria degli atti precedenti.
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