Sentenza del 29/12/2017 n. 7163 - Comm. Trib. Prov. Milano
Imposta sulle successioni - Donazioni tra il 25 ottobre 2001 e il 2 ottobre 2006 - Non erodono la franchigia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato escluso dal calcolo della base imponibile e della franchigia il valore delle donazioni effettuate tra il 25 ottobre 2001 e il 2 ottobre 2006. Ai fini dell'imposta di successione, tali liberalità non devono quindi essere cumulate con il patrimonio ereditario per determinare l'eventuale superamento della franchigia.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il trattamento fiscale delle donazioni effettuate tra il 25 ottobre 2001 e il 2 ottobre 2006 ai fini dell'imposta sulle successioni. La questione è se tali donazioni debbano essere sommate al valore dei beni trasferiti per successione nel cosiddetto coacervo, così da ridurre o esaurire la franchigia applicabile. La sentenza afferma che le donazioni effettuate in tale intervallo temporale non devono essere considerate nel calcolo del coacervo e, pertanto, non erodono la franchigia.
Norme richiamate
Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni
La disciplina deve essere applicata considerando il periodo temporale in cui sono state effettuate le donazioni. Quelle intervenute tra il 25 ottobre 2001 e il 2 ottobre 2006 non rilevano ai fini del coacervo successorio e non riducono la franchigia.
Istituto del coacervo successorio
Il coacervo consiste nel cumulo delle precedenti donazioni con il trasferimento mortis causa per determinare la base imponibile e verificare l'utilizzo della franchigia. Secondo la decisione, tale meccanismo non si applica alle donazioni effettuate nel periodo indicato.
Massime di principio
- Per verificare se una precedente donazione incide sulla franchigia successoria, occorre anzitutto individuare con precisione la data dell'atto.
- Le donazioni effettuate tra il 25 ottobre 2001 e il 2 ottobre 2006, secondo il principio affermato, non devono essere computate nel coacervo e non riducono la franchigia disponibile.
- La data della donazione può determinare un diverso regime fiscale anche quando il rapporto tra donante e beneficiario e il valore trasferito siano identici.
- In casi analoghi è necessario distinguere tra il valore della donazione, eventualmente rilevante per altri fini fiscali, e il suo effetto specifico sulla franchigia dell'imposta di successione.
- La verifica concreta dovrebbe comunque considerare la data effettiva dell'atto, la normativa applicabile al momento del trasferimento e l'eventuale presenza di ulteriori pronunce o disposizioni successive.
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