Cassazione Penale, Ordinanza n. 41348/2025 del 23/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che, in accoglimento di una richiesta di concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p. e con rinuncia agli altri motivi di appello, aveva confermato la condanna di primo grado limitandosi a ridurre la pena secondo quanto concordato dalle parti. Nel ricorso si deduceva, in termini generici, vizio di motivazione per mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché la rinuncia agli altri motivi di appello, connessa all'accordo sulla pena in appello, preclude anche il sindacato di legittimità sulle questioni alle quali la parte abbia rinunciato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che, quando l'appello è definito con concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p. e la parte rinuncia agli altri motivi, il potere dispositivo esercitato dall'imputato non limita soltanto il giudizio di secondo grado ma produce effetti preclusivi anche nel giudizio di cassazione, in modo analogo alla rinuncia all'impugnazione. Conseguentemente, l'inammissibilità è stata dichiarata senza formalità di rito, in camera di consiglio non partecipata ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
il concordato sulla pena in appello, con rinuncia agli altri motivi, esprime un potere dispositivo della parte che limita la cognizione del giudice e preclude la successiva deduzione in cassazione delle questioni rinunciate.
art. 129 c.p.p.
è evocato come norma la cui mancata applicazione viene dedotta, ma il motivo è ritenuto inammissibile per la preclusione derivante dalla rinuncia concordata in appello.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
l'inammissibilità del ricorso consente la trattazione camerale non partecipata e la decisione con ordinanza senza formalità di rito.
art. 616 c.p.p.
alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La rinuncia agli altri motivi di appello effettuata nell'ambito del concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p. ha effetti preclusivi non solo nel giudizio di appello, ma anche nel successivo giudizio di legittimità, impedendo di dedurre in cassazione questioni alle quali la parte abbia rinunciato.
- Il ricorso per cassazione che riproponga censure coperte dalla rinuncia concordata in appello è inammissibile, anche se formulato come vizio di motivazione o come doglianza sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte può decidere con ordinanza in camera di consiglio non partecipata ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., senza formalità di rito.
- Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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