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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47559/2024 del 30/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Cimarosti impugnava l'ordinanza del Tribunale di Brescia che aveva respinto la sua opposizione avverso il diniego del PM di dichiarare l'estinzione per decorso del tempo delle pene relative a tre sentenze di patteggiamento divenute irrevocabili il 23/01/2013, 23/01/2014 e 09/05/2014. Lamentava che la declaratoria di recidiva specifica e infraquinquennale contenuta nella terza sentenza (passata in giudicato il 09/05/2014) non poteva avere efficacia sulle due prime sentenze perché, secondo il ricorrente, il decorso del termine utile per l'estinzione era iniziato il medesimo 09/05/2014 e, per l'art. 14 comma 2 c.p., il giorno di inizio non si computa, sicché la recidiva avrebbe avuto efficacia solo dal 10/05/2014 e quindi dopo l'inizio del decorso per le prime due sentenze

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e l'ha condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. I giudici hanno ritenuto infondata la tesi del ricorrente e richiamato il principio consolidato ai sensi dell'art. 172 c.p.: l'estinzione della pena per decorso del tempo non opera nei confronti dei recidivi qualificati quando l'accertamento della recidiva è stato compiuto nel giudizio che ha condotto alla condanna o in un giudizio successivo per fatti commessi nel periodo intercorrente tra quella sentenza e la maturazione della prescrizione. Ciò significa che è irrilevante che la recidiva sia stata dichiarata nella stessa data di passaggio in giudicato o anche prima; l'elemento decisivo è che l'accertamento sia intervenuto prima dell'esaurimento del termine di prescrizione, e la recidiva così accertata produce l'effetto ostativo all'estinzione delle pene.

Norme richiamate

  • art. 667 cod. proc. pen.

    norma procedurale che disciplina l'opposizione avanti al giudice dell'esecuzione; utilizzata per inquadrare il rimedio esperito dall'opponente

  • art. 14 cod. pen.

    riguarda il computo dei termini (non si computa il giorno iniziale); la Corte ha ritenuto irrilevante l'argomento del ricorrente fondato su questo criterio di computo rispetto all'effetto ostativo della recidiva

  • art. 172 cod. pen.

    norma sostanziale che stabilisce l'ostatività dell'estinzione della pena per i recidivi qualificati: impedisce l'estinzione quando la recidiva è stata accertata nel giudizio di condanna o in un diverso giudizio per fatti commessi nel periodo intercorrente tra detta sentenza e la data di maturazione della prescrizione

  • art. 99 cod. pen.

    si riferisce alla disciplina della recidiva; la giurisprudenza richiamata opera congiuntamente all'art. 172 per definire l'ambito dell'effetto ostativo

  • art. 616 cod. proc. pen.

    norma che consente la condanna alle spese per i ricorsi dichiarati inammissibili; applicata dalla Corte per liquidare le spese processuali

  • sentenza Corte Costituzionale

    richiamata in relazione al criterio per l'irrogazione della somma alla Cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto non sussistere colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • L'accertamento della recidiva qualificata, se intervenuto prima che sia completamente decorso il termine per la prescrizione della pena, impedisce l'estinzione per decorso del tempo delle condanne anteriori anche se la recidiva è stata dichiarata nella sentenza che ha revocato una sospensione o è divenuta irrevocabile successivamente all'emissione delle prime condanne
  • Non è decisivo che la recidiva sia stata dichiarata prima o dopo l'inizio del decorso del termine: è decisivo che l'accertamento sia intervenuto prima dell'esaurimento del termine di prescrizione
  • Gli argomenti di tipo formale sul computo del giorno iniziale (art. 14 c.p.) non prevalgono sulla ratio sostanziale di art. 172 c.p., che mira a impedire l'estinzione quando emerge una maggiore pericolosità del condannato
  • In casi simili valutare sempre (a) la data esatta del passaggio in giudicato che ha dichiarato la recidiva, (b) il momento di decorso del termine per l'estinzione delle singole pene e (c) se tra la condanna e la maturazione della prescrizione è intervenuta una condanna o una declaratoria che accerti la recidiva: se sì, l'estinzione è preclusa
  • Per le difese basate su conteggi temporali è fondamentale dimostrare che il termine di prescrizione si è completamente esaurito prima di ogni accertamento della recidiva; altrimenti la giurisprudenza di legittimità tende a rigettare la doglianza

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