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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18247/2023 del 02/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Tribunale di Bergamo ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a Lorenzo Tocco ritenendo che il condannato non avesse svolto l'attività non retribuita cui era subordinato il beneficio. Il ricorrente ha impugnato rilevando violazione degli artt. 165 e 168 c.p. e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice che ha pronunciato la sospensione non aveva fissato il termine per l'adempimento della prestazione e che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Sez. U. n. 37503/2022), in assenza di fissazione il termine coincide con i termini di cui all'art. 163 c.p.; pertanto il PM avrebbe dovuto chiedere al giudice dell'esecuzione la fissazione del termine e il giudice non poteva automaticamente revocare il beneficio durante il periodo massimo previsto dalla legge.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Bergamo per nuovo giudizio. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il termine per l'adempimento, elemento essenziale della sospensione condizionale, deve essere fissato dal giudice in sentenza o, in mancanza, dal giudice dell'impugnazione o da quello dell'esecuzione; se non viene fissato, il termine coincide con i 5 o 2 anni di cui all'art. 163 c.p. decorrenti dal passaggio in giudicato. Ne consegue che il giudice dell'esecuzione non poteva revocare automaticamente la sospensione senza prima verificare se fosse scaduto il termine biennale o quinquennale; se il termine non è ancora scaduto, il giudice può comunque indicare un diverso termine entro il quale adempiere. Il Tribunale di Bergamo dovrà quindi riesaminare la revoca alla luce di tali principi.

Norme richiamate

  • art. 165 cod. pen.

    Regola le conseguenze dell'inadempimento dell'obbligo posto a condizione della sospensione condizionale; secondo la Corte l'articolo richiede, ove il termine non sia stato fissato in sentenza, l'intervento del giudice dell'esecuzione per determinare il termine entro cui consentire l'adempimento, fino alla scadenza dei termini di cui all'art. 163 c.p.

  • art. 168 cod. pen.

    Prevede la revoca della sospensione condizionale della pena in caso di mancato rispetto delle condizioni; la Corte precisa che la revoca obbligatoria opera solo se è scaduto il termine previsto dall'art. 163 c.p. o se il termine fissato è stato superato.

  • art. 163 cod. pen.

    Stabilisce i termini massimi (cinque o due anni a seconda dei casi) entro i quali possono prodursi effetti inerenti alla sospensione; la Corte ha affermato che, quando il termine non è fissato in sentenza, esso coincide con i termini quinquennali o biennali di questo articolo decorrenti dal passaggio in giudicato.

  • Sez. U., n. 37503 del 23/06/2022 (Liguori, Rv. 283577)

    Giurisprudenza di legittimità richiamata come principio applicabile anche alla sospensione subordinata a lavori di pubblica utilità: il termine per l'adempimento è elemento essenziale e deve essere fissato in sentenza o, in mancanza, dai giudici successivi; in assenza la scadenza coincide con i termini di cui all'art. 163 c.p.; l'omessa fissazione può essere fatto valere con i normali mezzi di impugnazione, ma il giudice dell'esecuzione può comunque fissare il termine prima della scadenza legale.

Massime di principio

  • La sospensione condizionale della pena subordinata a un obbligo deve avere il termine per l'adempimento indicato in sentenza; se mancante, si applicano i termini di art. 163 c.p. (5 o 2 anni) decorrenti dal passaggio in giudicato.
  • Il giudice dell'esecuzione non può revocare automaticamente la sospensione senza verificare se il termine massimo di legge sia effettivamente scaduto; se il termine non è scaduto, il giudice può fissare un diverso termine per permettere l'adempimento.
  • Se la fissazione del termine è stata omessa dal giudice di merito, il rimedio principale è il normale mezzo di impugnazione contro la sentenza; in mancanza di impugnazione, il giudice dell'esecuzione deve comunque intervenire, d'ufficio o su istanza, per determinare il termine prima che scada il termine legale.
  • La revoca della sospensione diventa causa obbligatoria solo dopo la scadenza del termine di cui all'art. 163 c.p. o del termine eventualmente fissato; fino a quella scadenza il giudice ha margine per favorire l'adempimento.
  • Il pubblico ministero, davanti al giudice dell'esecuzione, dovrebbe chiedere la fissazione del termine quando la sentenza non lo abbia indicato, in conformità ai principi stabiliti dalle Sezioni Unite.

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