Cassazione Penale, Sentenza n. 30096/2024 del 23/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del 16/01/2024 del Tribunale di Brescia che aveva rigettato il loro appello cautelare avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Brescia (22/12/2023). Chiedevano la sostituzione della misura della custodia in carcere con gli arresti domiciliari in relazione a plurime contestazioni di reati in materia tributaria. Hanno dedotto due motivi: (1) vizio di motivazione con riferimento alla persistente sussistenza del pericolo di recidiva, ritenuto affermato in termini incerti già nella sentenza di merito; (2) violazione dell'art. 274 comma 1 lett. c) c.p.p., contestando il giudizio di pericolosità sociale e la sussistenza del pericolo di reiterazione nonostante la collaborazione prestata e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per rinuncia, in quanto il difensore e procuratore speciale dei ricorrenti ha depositato memoria di rinuncia il 30/04/2024, rilevando la sopravvenuta definitività della sentenza di condanna e quindi la cessazione dell'interesse dei ricorrenti alla decisione sulla misura cautelare. Per effetto dell'inammissibilità, la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende per ciascun ricorrente, ritenendo che la rinuncia fosse dovuta alla sopravvenuta definitività e non al riconoscimento della fondatezza delle richieste. La motivazione è stata redatta in forma semplificata ai sensi del decreto del Primo Presidente n. 84/2016.
Norme richiamate
art. 545-bis cod. proc. pen.
Richiamato come norma relativa alle conclusioni in sede di merito; i ricorrenti avevano lamentato che il Tribunale non aveva adeguatamente considerato le istanze presentate ai sensi di tale articolo nel valutare il pericolo di recidiva.
art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
art. 274 comma 1 lett. c) c.p.p.
Richiamato in relazione al giudizio di pericolosità sociale e alla sussistenza del pericolo di reiterazione del reato; i ricorrenti sostenevano che tale valutazione non aveva tenuto conto della collaborazione e delle attenuanti, mentre la Corte ha ritenuto che le valutazioni sulla reiterazione non fossero modificate da elementi nuovi.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per l'effetto dell'inammissibilità del ricorso: l'onere delle spese del procedimento grava sui ricorrenti che hanno rinunciato, con possibile quantificazione di somme da versare alla Cassa delle Ammende.
Decreto del Primo Presidente della Corte di Cassazione n. 84 del 2016
Utilizzato per giustificare la redazione della motivazione in forma semplificata, poiché il ricorso non richiedeva esercizio di funzione nomofilattica e non sollevava questioni nuove di principio.
Corte Costituzionale sentenza 7-13 giugno 2000, n. 186
Corte Cost. sent. n. 186/2000
Richiamata nella motivazione con riferimento alla possibile ascrivibilità a colpa della rinuncia e alla legittimazione a imporre somme a titolo di ammenda o contributo alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso dopo che la sentenza di condanna è divenuta definitiva comporta l'inammissibilità per cessazione dell'interesse: quando la misura cautelare è divenuta inefficace per la definitiva chiusura del processo, manca interesse a proseguire l'impugnazione cautelare.
- La dichiarazione di inammissibilità per rinuncia può comportare condanna alle spese e al versamento di somme alla Cassa delle Ammende, specialmente se la rinuncia è determinata dalla sopravvenuta definitività della condanna e non da riconoscimento della fondatezza delle ragioni del ricorso.
- Le questioni relative alla valutazione del pericolo di reiterazione e della pericolosità sociale (art. 274 c.p.p.) richiedono elementi concreti e nuovi per essere idonee a modificare decisioni già adottate; meri richiami a collaborazione e attenuanti non sono necessariamente sufficienti se il giudice ritiene permanenti i profili di rischio.
- In casi non idonei a sollevare nuovi principi giuridici o a svolgere funzione nomofilattica, la Corte può adottare una motivazione semplificata ai sensi dei provvedimenti interni, senza che ciò pregiudichi la regolarità della decisione.
- Per preservare l'interesse a far valere questioni cautelari è opportuno impugnare prima che la sentenza di primo grado diventi definitiva o adottare rimedi processuali idonei; la definitivo estinzione dell'interesse rende spesso inutili gli approfondimenti sul merito delle misure cautelari.
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