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Sentenza

Sentenza del 21/04/2017 n. 10120 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - IN GENERE Frodi carosello - Operazioni soggettivamente inesistenti - Di tipo triangolare - Onere della prova a carico della Amministrazione finanziaria - Prova della mancanza di dotazioni personali dell'interposto - Sufficienza - Onere a carico del contribuente - Prova contraria - Contenuto.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'accertamento relativo all'anno 2003, con cui l'Amministrazione aveva contestato l'indebita deduzione di costi e la detrazione dell'IVA per operazioni soggettivamente inesistenti inserite in una frode carosello. In particolare, sosteneva di non essere consapevole della frode, contestava l'insufficienza della prova dell'Amministrazione e deduceva vari vizi della sentenza della Commissione tributaria regionale, inclusi omessa motivazione, omessa pronuncia e violazione delle norme in materia di deducibilità dei costi e detrazione IVA.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto sufficiente la prova presuntiva dell'Amministrazione, fondata anche sulle risultanze del processo verbale di constatazione, secondo cui le società interposte erano cartiere prive di sede operativa, contabilità affidabile, dotazioni personali e strumentali adeguate e non avevano versato l'IVA. In una frode carosello triangolare, la dimostrazione che l'interposto è una mera cartiera può essere sufficiente a far presumere la conoscibilità della frode da parte del cessionario. A quel punto spetta al contribuente dimostrare la propria buona fede e l'adozione dell'ordinaria diligenza, prova che nel caso concreto non è stata fornita in modo adeguato. Il ricorrente è stato inoltre condannato a rifondere all'Agenzia delle entrate le spese del giudizio, liquidate in 5.000 euro, oltre accessori di legge e spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d

    Disciplina i poteri di rettifica dell'Amministrazione finanziaria; la censura del contribuente è stata respinta perché la Commissione regionale aveva adeguatamente motivato l'accertamento.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2

    Riguarda la rettifica dell'IVA; la Corte ha ritenuto utilizzabili le risultanze del processo verbale di constatazione quale base probatoria dell'accertamento.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19

    La detrazione dell'IVA è subordinata alla riferibilità dell'imposta a operazioni effettive e alla buona fede del contribuente; non può essere riconosciuta quando il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 167, 168, lett. a), 178, lett. a), 220, punto 1, 226 e 273 della direttiva 2006/112/CE

    Le disposizioni europee in materia di fatturazione e detrazione IVA sono interpretate nel senso che il beneficio della detrazione deve essere negato quando l'Amministrazione dimostri, anche mediante presunzioni, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, di partecipare a una frode.

  • T.U.I.R., art. 109

    Disciplina i requisiti di deducibilità dei componenti negativi di reddito, tra cui inerenza e competenza; il motivo del contribuente è stato dichiarato inammissibile per carenza di autosufficienza.

  • Legge n. 537 del 1993, art. 14, comma 4-bis, come modificato dal D.L. n. 16 del 2012, art. 8

    Riguarda la deducibilità dei costi collegati a operazioni soggettivamente inesistenti; la Corte non ha esaminato nel merito la censura perché formulata in modo inammissibile e senza riprodurre gli elementi necessari dell'accertamento.

  • Art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5

    Individua i motivi di ricorso per cassazione relativi a violazione di legge, nullità della sentenza o del procedimento e vizi della motivazione; diversi motivi sono stati ritenuti infondati o inammissibili per cumulo di censure e carenza di autosufficienza.

  • Art. 378 c.p.c.

    Consente il deposito di memoria illustrativa nel giudizio di cassazione; il ricorrente si è avvalso di tale facoltà senza che ciò modificasse l'esito del giudizio.

Massime di principio

  • Nelle frodi carosello con interposizione di una società italiana tra il cedente comunitario e l'acquirente italiano, l'Amministrazione può assolvere il proprio onere probatorio dimostrando che la società interposta è una cartiera, cioè priva di struttura, personale, sede o mezzi adeguati all'attività fatturata.
  • Il contribuente non deve necessariamente essere dimostrato partecipe in senso attivo della frode: è sufficiente che sapesse o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza professionale, che il fornitore formale partecipava all'evasione dell'IVA.
  • Dopo la prova degli elementi sintomatici della frode da parte dell'Amministrazione, spetta al contribuente fornire una prova concreta della propria buona fede, documentando trattative, consegne, pagamenti, verifica dell'identità e dell'affidabilità del fornitore e l'assenza di anomalie commerciali.
  • La mera regolarità formale delle fatture, dei pagamenti o della documentazione contabile non è normalmente sufficiente a dimostrare la buona fede quando esistono indizi oggettivi che il fornitore sia una società priva di effettiva operatività.
  • La valutazione della diligenza richiesta al contribuente dipende dalla sua professionalità, dal settore di attività e dalle circostanze dell'operazione; per un operatore esperto, prezzi anomali, rapporti triangolari immediati o fornitori privi di struttura possono costituire segnali che impongono verifiche ulteriori.
  • Nel ricorso per cassazione è necessario indicare e riprodurre gli atti e gli elementi indispensabili per verificare la censura; la mancata osservanza del principio di autosufficienza può comportare l'inammissibilità del motivo.

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