Sentenza n. 39/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza n. 94/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 235/2024 del Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, pubblicata in data 07.02.2025, notificata il 18.02.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.500,00, quale contributo per la formazione del docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per complessivi euro 2.500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi degli articoli 112 e seguenti del codice del processo amministrativo per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 94/2025 del Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero il 18 febbraio 2025. La sentenza aveva accertato il diritto della docente a beneficiare, per cinque anni scolastici, del contributo annuale di euro 500,00 destinato alla formazione e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione l'importo complessivo di euro 2.500,00 mediante la Carta elettronica del docente, oltre agli accessori indicati nella pronuncia. La ricorrente ha dedotto la persistente inerzia dell'Amministrazione, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. Ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la rifusione delle spese di giudizio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, era stata regolarmente notificata al Ministero e che il termine dilatorio di 120 giorni era inutilmente decorso. Poiché dagli atti non risultava l'avvenuta esecuzione, il Ministero è stato condannato a dare piena e completa esecuzione al giudicato, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente, entro 120 giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l'eventuale persistente inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un altro dirigente, anche dell'Ufficio scolastico regionale competente. Il commissario dovrà intervenire, a richiesta della parte, entro 90 giorni e potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, trattandosi di un dipendente dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese, liquidate in euro 400,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari; la riduzione è stata giustificata dalla serialità e dall'elevata standardizzazione del contenzioso.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Prevedono l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e dei provvedimenti giurisdizionali esecutivi.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale per la decisione sull'ottemperanza e consente al giudice di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente al creditore di agire in ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione statale.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Consente, per l'esecuzione del giudicato in caso di incapienza dei fondi, il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.
art. 1, comma 122, l. n. 107/2015
Costituisce, insieme alla disciplina attuativa, la base normativa del beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti.
d.p.c.m. 28 novembre 2016
Disciplina le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all'Amministrazione e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti comportanti obblighi pecuniari a carico delle amministrazioni statali.
- In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'Amministrazione di dare piena e completa esecuzione alla pronuncia entro un termine determinato, anche quando dagli atti non risulti l'adempimento nelle more del giudizio.
- Il commissario ad acta può essere nominato già nella sentenza di ottemperanza, con efficacia subordinata alla persistente inottemperanza dell'Amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato dal giudice.
- Il commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice, può adottare tutti gli atti e compiere tutte le operazioni necessarie all'esecuzione del giudicato; per i dipendenti già inseriti nella struttura dell'Amministrazione debitrice non deve essere liquidato uno specifico compenso.
- In caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, l'esecuzione di un giudicato comportante il pagamento di somme può avvenire mediante il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati e all'istituto del pagamento in conto sospeso, secondo la disciplina applicabile.
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