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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01856/2024 del 17/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal diniego, opposto dall'Agenzia, al rimborso delle accise versate negli anni 2014 e 2015 sull'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili e ceduta ai soci della cooperativa. La società sosteneva che, per effetto dell'art. 52, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 504/1995, l'energia prodotta e ceduta ai soci dovesse beneficiare dell'esenzione come se i soci fossero autoproduttori/autoconsumatori; richiamava inoltre l'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 79/1999 e la L. n. 208/2015, art. 1, comma 911, deducendo che la disposizione del 2015 avesse natura interpretativa e comunque che l'esenzione dovesse essere letta estensivamente. I motivi di ricorso per cassazione erano due: (1) violazione e falsa applicazione dell'art. 52, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 504/1995, dell'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 79/1999 e dell'art. 12 disp. prel. c.c., per avere escluso la qualifica di autoproduttore in capo ai soci della cooperativa; (2) violazione e falsa applicazione della L. n. 208/2015, art. 1, comma 911, e dell'art. 12 disp. prel. c.c., per non aver riconosciuto a tale norma natura interpretativa e quindi efficacia retroattiva.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che, ai fini dell'esenzione di cui all'art. 52, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 504/1995, l'energia prodotta da impianti a fonti rinnovabili deve essere consumata dall'impresa autoproduttrice in autoconsumo; se viene ceduta a soggetti distinti, come i soci della cooperativa, questi sono cessionari e la cooperativa assume la qualità di fornitore, con conseguente debenza dell'accisa. Ha escluso che la definizione di autoproduttore contenuta nel d.lgs. n. 79/1999 possa incidere sulla materia fiscale, perché quella disciplina è destinata al mercato dell'energia e non alla tassazione. Ha inoltre negato che la L. n. 208/2015, art. 1, comma 911, sia interpretativa: la disposizione è innovativa, opera dal 2016 e non retroagisce agli anni 2014-2015. Il ricorso è stato quindi rigettato, con compensazione delle spese di lite per la novità delle questioni trattate e con accertamento dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 52, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 504/1995

    "Non è sottoposta ad imposta l'energia elettrica: (...) b) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ... consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni"

    La nozione di esenzione è di stretta interpretazione e richiede la coincidenza tra produttore e consumatore: l'energia deve essere consumata dall'impresa autoproduttrice; la cessione a terzi o a soci esclude l'esenzione.

  • art. 2, comma 2, d.lgs. n. 79/1999

    "Autoproduttore è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza ... per uso proprio ovvero per uso ... dei soci delle società cooperative ..."

    La definizione vale solo ai fini del decreto che disciplina il mercato elettrico e non è idonea a individuare, per analogia o estensione, i soggetti esenti dalle accise.

  • art. 2, comma 1, d.lgs. n. 79/1999

    "le definizioni di cui ai successivi commi valgono ai soli fini del decreto"

    Limita espressamente l'ambito applicativo della definizione di autoproduttore al solo decreto medesimo.

  • L. n. 208/2015, art. 1, comma 911

    "si applica anche all'energia elettrica ... consumata dai soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica"

    Norma innovativa che estende l'esenzione ai soci delle cooperative, ma solo dal 2016, in assenza di previsione di retroattività.

  • L. n. 208/2015, art. 1, comma 999

    "salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2016"

    La legge non prevede una retroattività espressa del comma 911, che quindi si applica solo dal periodo d'imposta successivo all'entrata in vigore.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Richiamato per escludere interpretazioni estensive o analogiche di norme agevolative fiscali e per negare la natura interpretativa della disposizione del 2015.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale richiamata quale parametro dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater

    Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di accise sull'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, l'esenzione prevista per l'autoproduzione presuppone che il medesimo soggetto che produce l'energia la consumi direttamente; la cessione, anche a favore dei soci di una cooperativa, fa venir meno il requisito dell'autoconsumo.
  • Le norme agevolative fiscali sono di stretta interpretazione: non è consentito ricavare per via estensiva o analogica un'esenzione non espressamente prevista dal legislatore.
  • Le definizioni contenute in una disciplina settoriale diversa dalla materia tributaria non possono essere trasposte automaticamente nel sistema delle accise quando il testo normativo ne limita l'efficacia ai soli fini del decreto in cui sono inserite.
  • Una norma che estende un'esenzione fiscale a soggetti prima esclusi ha natura innovativa, non interpretativa, se non vi è una chiara qualificazione legislativa in senso retroattivo e se la disciplina precedente escludeva con chiarezza l'agevolazione.
  • Per stabilire la retroattività di una disposizione fiscale sopravvenuta occorre una previsione espressa; in mancanza, la norma opera dal momento della sua entrata in vigore.
  • La qualità di socio di una cooperativa non coincide, di per sé, con quella di autoproduttore ai fini dell'esenzione da accisa, se il bene energetico viene trasferito dalla cooperativa ai soci in un distinto rapporto di fornitura.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoRimborsi
RamiTributi
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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