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Sentenza

Sentenza n. 1855/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione -della ordinanza n. 2357 del 21/12/2022 notificata a mezzo messo comunale in data 13.01.2023, con la quale è stato ordinato di “adottare immediatamente e comunque entro 60 giorni dal ricevimento della presente, misure idonee ad impedire l'accesso e lo stazionamento di volatili nelle varie parti della facciata prospicente il Vicolo Matteucci facente parte del Condominio di proprietà identificato al Catasto di Lucca con la particella 212 del foglio 197. Gli interessati sono, inoltre, tenuti a provvedere alla pulizia delle pertinenze dell'edificio dal guano depositato dai volatili”; - del Regolamento Comunale di Polizia Urbana del Comune di Lucca nella parte in cui art. 18 dispone che: “I proprietari di immobili abitati o meno sono tenuti a provvedere alla chiusura di tutti i siti di accesso alle stanze, soffitti abbaini, cantine solai, sottotetti, ecc potenzialmente utilizzabili dai colombi di città e dai gabbiani come aree di nidificazione o riparo non occasionale facendo attenzione a non rinchiudere esemplari nelle strutture. 2): i proprietari di immobili infestati dai colombi o dai gabbiani sono tenuti alla pulizia del guano depositato nelle pertinenze dell'edificio [..]”; - ogni atto presupposto o successivo o altrimenti connesso anche allo stato non conosciuto.

Giustizia amministrativa202300304

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza comunale che imponeva ai proprietari degli immobili del condominio di adottare entro sessanta giorni misure idonee a impedire l'accesso e lo stazionamento dei volatili sulla facciata prospiciente il vicolo Matteucci e di pulire il guano; impugnazione anche dell'art. 18 del Regolamento comunale di polizia urbana

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il proprietario di un'unità immobiliare nel condominio ha impugnato l'ordinanza n. 2357 del 21 dicembre 2022, notificata il 13 gennaio 2023, e, in parte qua, l'art. 18 del Regolamento comunale di polizia urbana. L'ordinanza, adottata dopo un sopralluogo del 26 agosto 2022 che aveva rilevato una consistente presenza di guano e volatili, imponeva misure per impedire lo stazionamento dei piccioni sulla facciata e la pulizia delle pertinenze. Con i primi due motivi il ricorrente ha dedotto il difetto assoluto di attribuzione del Comune, sostenendo che la materia del controllo della fauna selvatica spettasse alla Regione, e l'incompetenza del dirigente, assumendo che si sarebbe dovuto ricorrere ai poteri contingibili e urgenti del Sindaco ai sensi degli artt. 50 e 54 TUEL. Con il terzo motivo ha denunciato difetto di istruttoria e motivazione, genericità degli obblighi, assenza di accessi all'edificio e sproporzione e disparità di trattamento. Con il quarto ha lamentato contraddittorietà tra le prescrizioni del regolamento, più specifiche, e quelle dell'ordinanza. Con il quinto ha contestato la legittimità dell'art. 18 del regolamento per violazione della riserva di legge e dei principi di legalità in materia sanzionatoria, richiamando gli artt. 3, 23 e 97 Cost. Con il sesto ha dedotto la violazione della proprietà e la sproporzione degli obblighi, ritenendo che essi comportassero la tamponatura delle aperture e contestando anche l'obbligo di pulizia della superficie stradale.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e condannato il ricorrente a rifondere al Comune di Lucca le spese, liquidate in euro 3.500 oltre accessori di legge. Ha respinto i primi due motivi: la disciplina regionale della fauna selvatica non esclude l'intervento comunale, mediante poteri ordinari e regolamenti, per prevenire criticità di salute pubblica, incuria e pregiudizio al decoro e alla vivibilità urbana; l'art. 50, comma 7-ter, TUEL fonda il potere regolamentare. È inoltre legittimo l'intervento impositivo dei dirigenti nell'ambito dei poteri ordinari loro attribuiti dall'art. 107 TUEL, senza necessità di ricorrere ai poteri extra ordinem del Sindaco previsti dagli artt. 50, comma 5, e 54 TUEL. Ha respinto la censura di difetto d'istruttoria: il sopralluogo aveva rilevato il guano e i volatili presso le aperture, elementi sufficienti a giustificare l'intervento; il ricorrente non aveva fornito neppure un principio di prova della preesistenza di strumenti dissuasivi. Ha respinto anche il quarto motivo, ritenendo che la prescrizione di adottare misure idonee fosse più flessibile e consentisse soluzioni efficaci e meno invasive, come dissuasori o reti. Ha giudicato legittimo l'art. 18 del regolamento, dotato di base normativa e diretto a obiettivi individuati dalla legge; i limiti alla proprietà sono compatibili con la sua funzione sociale e con gli obblighi di solidarietà, e gli interventi richiesti non comportano la necessaria tamponatura delle aperture. Per le stesse ragioni ha respinto la censura di sproporzione e lesione della proprietà: l'installazione di dissuasori, anche agevolmente reperibili, consente di adempiere senza interventi radicali; il verbale relativo a un altro proprietario attestava l'ottemperanza mediante dissuasori sul davanzale. La domanda cautelare era stata già respinta con ordinanza n. 110/2023, confermata in appello.

Norme richiamate

  • art. 50, comma 7-ter, d.lgs. 267/2000

    In tal senso si inserisce, allora, il potere regolamentare esercitato dal Comune di Lucca con il regolamento di polizia urbana il cui fondamento risiede nell’art. 50, comma 7-ter del d.lgs. n. 267/2000 (per come modificato dal d.l. n. 14/2017, conv., con mod., dalla l. n. 48/2017) a tenore del quale “Nelle materie di cui al comma 5, secondo periodo [ossia “situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”], i comuni possono adottare regolamenti ai sensi del presente testo unico”.

    La norma attribuisce ai Comuni il potere di adottare regolamenti nelle materie individuate dal comma 5, consentendo di intervenire su situazioni di incuria o degrado e di pregiudizio al decoro e alla vivibilità urbana. Tale potere può essere esercitato anche quando la disciplina della fauna selvatica compete al legislatore regionale, se lo scopo concreto è fronteggiare criticità urbane causate dalla presenza incontrollata dei volatili.

  • art. 107 d.lgs. 267/2000

    Del pari, del tutto coerente con il descritto quadro normativo è il ricorso all’esercizio di poteri di ordinanza da parte dei dirigenti comunali investiti della potestà del relativo settore. Infatti, ove si accedesse alla ricostruzione proposta da parte ricorrente (secondo la quale la situazione determinata dallo stazionamento dei volatili nel proprio condominio avrebbe dovuto essere fronteggiata con un’ordinanza sindacale contingibile e urgente ai sensi degli artt. 50, comma 5, e 54, TUEL), si giungerebbe all’esito paradossale (e connotato da aspetti di dubbia legittimità) di utilizzare uno strumento d’azione extra ordinem per far fronte a situazioni per le quali è del tutto sufficiente fare ricorso ai poteri (anche di imposizione di obblighi di facere) ordinariamente conferiti ai dirigenti ai sensi dell’art. 107 TUEL.

    Per fronteggiare situazioni regolabili mediante i poteri amministrativi ordinari, il dirigente competente può imporre obblighi di fare nell'ambito delle attribuzioni dell'art. 107 TUEL; non occorre utilizzare i poteri contingibili e urgenti del Sindaco quando non ricorrono i presupposti per un intervento extra ordinem.

  • art. 42, comma 2, Cost.

    Infatti, in disparte il rilievo che, come noto, la tutela della proprietà privata non è, nel vigente ordinamento, assoluta (l’art. 42 Cost., comma secondo, chiarendo che “la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti”), potendo e dovendo il legislatore limitarla e conformarla a scopi di pubblica utilità e, comunque, onde garantire il rispetto degli obblighi di solidarietà sociale discendenti dall’art. 2 Cost., nel caso di specie è inverosimile sostenere che la disposizione regolamentare impugnata si traduca in una limitazione della proprietà immobiliare del ricorrente tale da impedirgli di godere del proprio appartamento, essendo ben noto come, per impedire lo stazionamento e la nidificazione incontrollata dei volatili, non sia necessario tamponare le aperture di un’abitazione, essendo del tutto sufficiente collocare appositi dissuasori in commercio ad un prezzo contenuto ed agevolmente installabili.

    La proprietà privata può essere conformata e limitata per finalità di pubblica utilità e per esigenze di solidarietà sociale. Nel caso esaminato, l'obbligo di impedire lo stazionamento dei volatili non compromette il godimento dell'immobile perché può essere adempiuto con dissuasori, senza chiudere le aperture.

Massime di principio

  • La competenza regionale in materia di fauna selvatica non esclude che il Comune adotti regolamenti e misure amministrative ordinarie per fronteggiare gli effetti della presenza incontrollata di volatili quando essa determini situazioni di incuria o pregiudizio al decoro e alla vivibilità urbana, nei limiti delle finalità individuate dall'art. 50, comma 7-ter, TUEL.
  • Quando una situazione può essere affrontata mediante i poteri amministrativi ordinari, il dirigente competente può imporre obblighi di fare ai sensi dell'art. 107 TUEL; il ricorso ai poteri sindacali contingibili e urgenti non è necessario per sostituire gli strumenti ordinari.
  • Un sopralluogo che accerti la presenza di guano e di volatili presso le aperture di un edificio può costituire istruttoria sufficiente per imporre misure di prevenzione, se il destinatario non offre almeno un principio di prova dell'esistenza di strumenti dissuasivi già predisposti.
  • Una prescrizione che imponga l'adozione di misure idonee a impedire lo stazionamento dei volatili può essere legittimamente formulata in modo flessibile quando consente di scegliere interventi efficaci e meno invasivi, come dissuasori o reti.
  • Gli obblighi regolamentari di prevenzione e pulizia connessi al decoro urbano non violano di per sé la proprietà privata se possono essere adempiuti con misure non radicali e non impediscono il godimento dell'immobile.

Come è indicizzato

MaterieRegolamenti e atti amministrativi generaliResponsabile del procedimento e competenza
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativo
IstitutiIncompetenzaDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaPrincipio di legalità e tipicità

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